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Provvedimento del 15 settembre 2022 [9878014]

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[doc. web n. 9878014]

Provvedimento del 15 settembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 308 del 15 settembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 2 febbraio 2021 da XX, assistita dall’Avv. XX, nel quale viene lamentato un illecito trattamento di dati personali «compiuto attraverso la pubblicazione, senza il consenso dell’interessata, di articoli a firma del giornalista Gabriele Parpiglia in un giornale on-line edito e diffuso nel territorio italiano, attraverso la pubblicazione di un libro in formato e-book dello stesso Parpiglia e attraverso interviste dal medesimo Parpiglia concesse a vari organi di informazione italiani» attinenti a fatti che hanno avuto una vasta eco mediatica, emersi a seguito delle denunce di violenza sessuale sporte da alcune giovani nei confronti di un imprenditore, XX;

CONSIDERATO, in particolare che tra i titolari destinatari del reclamo è stato indicato Masthead s.r.l., quale editore della testata telematica “giornalettismo.com” in relazione a due articoli pubblicati in data XX a firma del giornalista Gabriele Parpiglia autore anche dell’e-book dedicato ai fatti di cui sopra (oggetto anch’esso del reclamo) dal titolo “XX” (https://... ) e “XX” (https://... ;

CONSIDERATO che, riguardo a Masthead s.r.l. viene rappresentato che:

─ la pubblicazione contiene «senza consenso dell’interessata, numerosissimi dati personali della reclamante, quali il nome e cognome, il luogo di residenza, vicende personali anche assai risalenti nel tempo e altri dati, molti dei quali falsi»;

─  detti riferimenti costituiscono una palese violazione degli artt. 136 e ss. del Codice,  e del principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 6 delle Regole deontologiche, tenuto conto del fatto che l’interessata – «seppur abbia avuto decenni fa un legame sentimentale con XX e sia sua amica» non ha alcun nesso con le vicende di natura penale oggetto di indagine, né con i festini ove si sarebbero consumati i delitti contestati all’indagato, ai quali non ha mai preso parte, né ha avuto rapporti professionali con lo stesso; né infine può in alcun modo essere considerata un “personaggio pubblico” o anche solo una “persona nota”;

─ i dati riportati negli articoli riferibili all’interessata costituiscono un trattamento illecito anche in relazione al requisito della verità/esattezza dei dati personali diffusi, sancito dall’art. 5 del Regolamento e dall’art. 137 del Codice, risultando non corrispondenti al vero, nonché lesivi della dignità della stessa;

─ la reclamante aveva inviato, in data 4 gennaio 2021, una diffida nella quale chiedeva «la cancellazione di ogni informazione riferibile alla stessa entro una settimana» alla quale Gabriele Parpiglia rispondeva in data 14 gennaio 2021, preannunciando una risposta del proprio legale, mai ricevuta;

VISTA la nota del 24 maggio 2021 (prot. 28565) con cui l’Autorità ha chiesto al predetto titolare di fornire osservazioni al reclamo e se intendesse aderire alla richiesta di cancellazione dei dati formulata dalla reclamante;

VISTA la richiesta reiterata in data 15 marzo 2022, prot.n. 15369 (essendo rimasta priva di risposta la precedente) e vista la nota del 28 marzo 2022 con cui Elikona S.r.l. (già Masthead S.r.l.), tramite il proprio legale, ha precisato che:

─ la testata (nata come “blog collaborativo” e poi divenuta vera e propria testata registrata) si era avvalsa, tra gli altri, anche della collaborazione del giornalista Parapiglia, attività conclusasi nel marzo 2021;

─ gli articoli oggetto di reclamo ad essa riconducibili non presentano contenuti lesivi della dignità dell’interessata o in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione, ove si consideri che, nel primo articolo, vi è un limitato e generico riferimento alla reclamante (in questo caso individuata con nome e cognome, ma menzionata solo nella misura in cui una ragazza intervistata dall’autore dell’articolo si limitava a precisare di essersi confidata con alcune persone tra cui la reclamante stessa) e, nel secondo articolo, vi è l’indicazione del solo nome, da solo inidoneo a consentirne l’identificazione (escludendo che a ciò potesse contribuire il riferimento all’essere stata “compagna di università”);

─ la reclamante non è associata in alcun caso alle condotte e ai reati ascritti al XX;

─ risultano inconferenti rispetto al caso di specie i provvedimenti citati nel reclamo a sostegno dell’asserita violazione del principio di “essenzialità dell’informazione” nelle pubblicazioni de quo;

─ rigettando comunque le ipotesi di violazioni prospettate nel reclamo, la Società si rende disponibile ad aderire alle richieste di cancellazione dei dati dell’interessata secondo le indicazioni fornite dal Garante;

VISTA la nota del 7 aprile 2022 con cui la reclamante ha replicato alle difese della Società eccependo innanzitutto il ritardo con cui la ha fornito le informazioni richieste dal Garante, senza peraltro essersi attivata al fine di aderire alla richiesta di rimozione dei dati formulata dalla reclamante, e ribadendo la propria posizione in ordine:

─ alla non essenzialità dei riferimenti alla reclamante, stante l’assoluta estraneità della stessa ai fatti narrati, la cui gravità, delicatezza e clamore mediatico avrebbero «imposto una maggiore prudenza da parte degli operatori dell’informazione nel trattamento dei dati relativi a persone estranee» agli stessi,

─ alla circostanza che, in questo particolare contesto, l’interessata è stata comunque resa identificabile, considerato che i due articoli sono stati pubblicati contemporaneamente ed erano collegati tra loro;

VISTA la nota dell’Ufficio del 23 maggio 2022 (prot.27922) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la presunta violazione delle seguenti disposizioni:

- i principi generali del trattamento di cui all’art. 5 par.1 del Regolamento;

- l’art. 85 del Regolamento e gli artt.136 e ss. del Codice che disciplinano il trattamento dei dati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero;

- l’art. 137, comma 3, del Codice che prescrive che la diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e del principio dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e in particolare gli artt. 5, 6 che individuano presupposti e limiti per il trattamento di dati personali in ambito giornalistico, in rapporto al richiamato principio di essenzialità dell’informazione;

- l’art. 2 quater del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento»;

- l’art. 12 del Regolamento, con riferimento alla preventiva richiesta di cancellazione dei dati formulata dalla reclamante;

VISTA la nota del 1° giugno 2022 con cui Elikona S.r.l., nel richiamarsi integralmente alle osservazioni formulate nella nota del 28 marzo 2022, ha ribadito la legittimità del proprio operato quale espressione del diritto di cronaca costituzionalmente tutelato e, ha precisato che:

- contrariamente a quanto affermato dalla reclamante e alla luce dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, i dati riferibili alla stessa contenuti negli articoli non configurano una violazione del principio di essenzialità dell’informazione;

- nel chiedere al Garante di respingere le doglianze della reclamante, in via subordinata, laddove l’Autorità rilevasse una violazione, la Società si rende disponibile ad aderire alle richieste dell’interessata «senza tuttavia darsi luogo all’applicazione di qualsivoglia sanzione amministrativa pecuniaria»;

- nel primo articolo (https://....) la quantità di riferimenti alla reclamante è talmente limitata (per non dire assente) da non poter comportare alcuna lesività della sua sfera personale; nel secondo articolo (https://... manca addirittura l’identificazione della stessa, che d’altra parte non può dedursi dal collegamento tra i due articoli, non configurando quest’ultimo un suggerimento di lettura di un articolo verso l’altro – come sostenuto nel reclamo – bensì rispondendo ad un mero principio di ipertesto, afferente a criteri di organizzazione e struttura tipici del web;

- «non è comunque possibile sostenere che il cumulo dei due articoli possa in alcun modo identificare e caratterizzare la figura della sig.ra XX al di là dei limiti di cui all’essenzialità dell’informazione rispetto alle vicende che vedono coinvolto XX», né che l’insieme delle informazioni contenute negli articoli sia tale da ledere la dignità dell’interessata;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che gli articoli di cui si discute costituiscono esercizio della professione giornalistica e della libera manifestazione del pensiero e rientra dunque nel quadro delle attività effettuate per tali finalità, ai sensi degli artt. 136 − 139 del Codice e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO in particolare che l’art. 137, comma 3 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità sopra descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

RILEVATO che la predetta pubblicazione si inserisce in nel quadro di una vicenda di interesse pubblico che ha suscitato ampio clamore, per la quale sono in corso procedimenti penali;

RILEVATO in particolare che

- gli articoli appaiono volti a fornire un quadro generale della persona alla quale vengono ascritti reati di particolare gravità (ripetute violenze sessuali ai danni di ragazze, talvolta prive di coscienza per effetto della somministrazione di sostanze stupefacenti), descritta come priva di qualsivoglia rispetto per le persone e per le regole;

- in tale ottica, possono assumere rilievo riferimenti al suo passato − al percorso di studi svolto, ai traguardi professionali raggiunti, alle relazioni affettive o sentimentali instaurate − idonei a far emergere gli aspetti diversi e contradditori della persona;

RITENUTO tuttavia che, nel quadro informativo generale, l’esplicitazione dei dati identificativi della reclamante (nome e cognome), non costituisca un elemento necessario in rapporto alla finalità informativa perseguita, potendosi ricorrere, nella narrazione, a soluzioni più in linea con le disposizioni a tutela della sfera privata della persona (ad es. il ricorso ad un nome di fantasia), ciò anche quando il nome della reclamante sia stato eventualmente evocato da terzi in occasione di interviste o altre dichiarazioni; ciò, considerato il contesto di eventi al quale i suoi dati sono stati associati − appartenenti ad una attualità a cui l’interessata è risultata estranea– e considerata anche la reperibilità in rete dei contenuti descritti in associazione al nome e cognome della reclamante;

RITENUTO altresì che il collegamento fra i due articoli oggetto di reclamo, pubblicati nella medesima data e rinvenibili nella stessa pagina web, inducano a considerare unitariamente il trattamento di dati riferibili alla reclamante;

RILEVATO che, agli atti del procedimento non risulta che, anteriormente al reclamo, sia stata formulata una preventiva richiesta di cancellazione dei dati o di opposizione al trattamento rivolta specificamente alla Masthead s.r.l. quale titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 17 e 21 del Regolamento, avendo la reclamante rivolto l’istanza del 4 gennaio 2021 unicamente al sig. Parpiglia;

RITENUTO pertanto di non potersi ascrivere alla Società violazioni in ordine al suddetto profilo;

RITENUTO di non potersi esprimere in merito all’asserita inesattezza/falsità delle informazioni relativi ad alcuni episodi, riportati negli articoli che avrebbero coinvolto la reclamante, stante la non disponibilità di elementi oggettivi di valutazione (provv. 27 gennaio 2022, n.28 doc. web  [9747522]);

RILEVATO che, allo stato, gli articoli oggetto di reclamo sono ancora disponibili in rete;

RITENUTO pertanto:

- ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento di dover accogliere il reclamo nei termini sopra descritti e:

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), di dover disporre nei confronti di Elikona S.r.l. (già Masthead S.r.l.) il divieto di ulteriore trattamento, del nome e cognome della reclamante in quanto in contrasto con gli artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche, e con i principi generali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) del Regolamento, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza delle disposizioni del Garante contenute nel presente provvedimento, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

CONSIDERATO infine che:

il titolare del trattamento ha dichiarato di aver agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e di documentazione ad ampio spettro in merito ad una vicenda dai gravi risvolti penali, che ha destato particolare clamore, anche in relazione alla persona che si è resa protagonista dei fatti narrati – giovane imprenditore di successo - e all’ambiente nel quale si sono svolti gli stessi;

il titolare non ha precedenti in termini di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e ha manifestato la disponibilità, nel corso del procedimento, alla rimozione dei dati relativi all’interessata;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento di dover ammonire Elikona S.r.l. per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico sopra richiamate;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), dispone nei confronti di Elikona S.r.l. (già Masthead S.r.l.) il divieto di ulteriore trattamento del nome e cognome della reclamante in quanto in contrasto con gli artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche, nonché con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) del Regolamento, salva la mera conservazione della stessa ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, dispone nei confronti del medesimo titolare la misura dell’ammonimento per le violazioni accertate nel corso del presente procedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Elikona S.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, Elikona S.r.l., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei