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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante "Approvazione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella scheda riguardante le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale" - 23 marzo 2023 [9879234]

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[doc. web n. 9879234]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante "Approvazione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella scheda riguardante le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale" - 23 marzo 2023

Registro dei provvedimenti
n. 79 del 23 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 2, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha modificato l’art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo che i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale provvedano a “trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c)”, nonché a “conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione” (art. 37, comma 2-bis, lett. c-bis) ed e));

VISTA la nota del 3 febbraio 2023, con la quale, a integrazione della precedente nota del 6 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiesto il parere del Garante sullo schema di provvedimento del Direttore recante “Approvazione delle modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella scheda riguardante le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale”;

VISTO che nello schema di provvedimento è previsto, in particolare, che:

“i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale acquisiscono esclusivamente come documento informatico le schede per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, sottoscritte elettronicamente dai propri dipendenti, mediante apposizione di una delle firme elettroniche di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito “schede”)” (punto 2.1);

“le schede sono gestite dai sostituti d’imposta utilizzando idonei strumenti - quali ad esempio meccanismi basati su chiavi asimmetriche di cifratura/decifratura - e procedure per la protezione dei dati in esse contenuti e per il rispetto degli obblighi di cui al successivo punto 6” (punto 2.2);

“i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle schede, osservando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730 che sono approvate annualmente con riferimento al periodo d’imposta precedente” (punto 3.1);

“le schede sono conservate secondo quanto disposto dall’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in file distinti da quelli contenenti le dichiarazioni dei redditi” “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Trascorso tale termine i dati dovranno essere distrutti” (punti 5.1 e 5.2.);

“i sostituti d’imposta osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nelle schede, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed integrato nell’allegato 1 (Obbligo di riservatezza)” e “trattano i dati contenuti nelle schede per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario”, anche al fine di consentire le “verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda relativa alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e le informazioni trasmesse” (punti 6.1., 6.2 e 6.4);

“i sostituti d’imposta mettono in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679. In particolare, le schede sono gestite separatamente dalla documentazione concernente l’ordinaria attività dell’utente, con modalità automatiche e tali da non consentire l’accesso alle schede stesse e/o ai dati ivi contenuti” (punto 6.3);

“in considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel modello 730-1, è fatto divieto ai sostituti d’imposta di accedere, comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate” (punto 6.5);

“il datore di lavoro, che comunica ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale, è tenuto ad avvisare con congruo anticipo i propri dipendenti che i dati contenuti nella scheda saranno acquisiti e trasmessi direttamente all’Agenzia delle entrate a cura del sostituto stesso a partire dalla dichiarazione modello 730/2023 (periodo d’imposta 2022), al fine di consentire al dipendente di poter scegliere se avvalersi o meno dell’assistenza fiscale del proprio sostituto” (punto 6.6);

in via transitoria, “per lo svolgimento dell’assistenza fiscale relativa all’anno d’imposta 2022, in alternativa alle modalità di gestione e trasmissione dei dati contenuti nelle schede disciplinate nel presente provvedimento, i sostituti d’imposta possono adottare le modalità stabilite al punto 3 del provvedimento del 14 gennaio 2022 (prot. n. 11185/2022), nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al punto 6 del medesimo provvedimento” (punto 8.1), ossia mediante consegna a un ufficio postale o a un soggetto incaricato della trasmissione telematica delle predette schede, contenute in una busta sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti;

CONSIDERATO che l’individuazione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei contribuenti, anche con riguardo alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, che comportano il trattamento anche di particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del Regolamento, in quanto idonee a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la salute oppure la vita sessuale o l’orientamento sessuale degli interessati, sono state da sempre oggetto di specifica attenzione da parte del Garante, che, fin dall’avvio della propria attività istituzionale, ha interloquito con l’Amministrazione finanziaria per stabilire adeguate garanzie in tale ambito, attesi i sottesi rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati;

RILEVATO che lo schema in esame disciplina le modalità di raccolta, di trasmissione all’Agenzia delle entrate e di conservazione delle schede, che comportano il trattamento, da parte dei sostituti d’imposta (datori di lavoro) e della medesima Agenzia, di particolari categorie di dati personali dei sostituiti (dipendenti) relativi alle predette scelte nel delicato contesto lavorativo e professionale, presidiato - oltre che dalle specifiche garanzie previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, che richiedono l’individuazione, da parte del legislatore, di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali degli interessati (art. 9, par. 2, lett. b) e g), del Regolamento) - anche dallo specifico quadro normativo di settore, che prevede tutele volte a prevenire effetti discriminatori, anche indiretti, nei confronti dei lavoratori, vietando al datore di lavoro di acquisire, e comunque trattare, “opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore”, nonché “fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore” (in particolare, l’art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e l’art. 10 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, a cui l’art. 113 del Codice rinvia; condotta, peraltro, penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 171 del Codice);

RILEVATO che la previgente disciplina, che stabiliva che i sostituti d’imposta recapitassero le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell’IRPEF, consegnate loro in busta chiusa dai propri dipendenti, a un CAF, a un intermediario o a un ufficio postale per la successiva trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate (cfr. il combinato disposto art. 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, con riferimento all’anno d’imposta 2021, punto 3 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 11185 del 14 gennaio 2022), conteneva garanzie adeguate ad assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della citata disciplina di settore nel contesto lavorativo, preservando – attraverso la raccolta in busta chiusa delle schede – la riservatezza e la libertà delle scelte effettuate dal lavoratore;

RITENUTO che le misure individuate nello schema in esame per la dematerializzazione delle modalità presentazione delle predette schede – che prevedono la raccolta del documento informatico firmato digitalmente dal lavoratore da parte del sostituto per la successiva trasmissione telematica all’Agenzia dei dati ivi contenuti e la sua conservazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione – non siano invece idonee a offrire un analogo livello di tutela in ordine alla riservatezza delle scelte dei lavoratori interessati, poiché non sono sufficienti a impedire che il datore di lavoro ne conosca il contenuto; ciò, in quanto, da un lato, la firma digitale del documento informatico da parte del dipendente ne garantisce unicamente l’integrità e, dall’altro, la mera indicazione al sostituto di adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, con la previsione di un divieto di trattamento per finalità diverse (peraltro già prevista a livello di normativa primaria), non risultano misure appropriate e specifiche per mitigare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati in tale contesto, né a conformare i trattamenti alle disposizioni di legge di settore sopra richiamate;

RITENUTO, pertanto, che, per assicurare la conformità dei trattamenti al Regolamento e al Codice, nello schema in esame debbano essere introdotte misure per garantire che il datore di lavoro non possa venire a conoscenza dei dati relativi alle scelte del lavoratore per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, quali, ad esempio:

a) la cifratura del documento informatico contenente le predette scelte, direttamente da parte del lavoratore prima della sua consegna al sostituto di imposta, mediante strumenti e chiavi crittografiche messi a disposizione dall’Agenzia (es. software o applicativo web), in modo da renderle inintelligibili a chiunque non sia in possesso della chiave di decifratura;

b) la raccolta delle predette scelte da parte dell’Agenzia direttamente presso il lavoratore o comunque tramite un canale diverso dal sostituto di imposta (es. servizi telematici, Caf ecc.);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Approvazione delle modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella scheda riguardante le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale”, a condizione che siano introdotte misure per garantire che il datore di lavoro non possa venire a conoscenza dei dati relativi alle scelte del lavoratore per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, quali, ad esempio:

a) la cifratura del documento informatico contenente le predette scelte, direttamente da parte del lavoratore prima della sua consegna al sostituto di imposta, mediante strumenti e chiavi crittografiche messi a disposizione dall’Agenzia (es. software o applicativo web), in modo da renderle inintelligibili a chiunque non sia in possesso della chiave di decifratura;

b) la raccolta delle predette scelte da parte dell’Agenzia direttamente presso il lavoratore o comunque tramite un canale diverso dal sostituto di imposta (es. servizi telematici, Caf ecc.).

Roma, 23 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei