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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno di imposta 2022 - 13 aprile 2023 [9888129]

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[doc. web n. 9888129]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno di imposta 2022 - 13 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 116 del 13 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ai sensi del quale, in particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati; a tal fine, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, sentito il Garante, “sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate” (commi 1 e 3);

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2018, avente per oggetto l’”Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati”, sul quale l’Autorità ha espresso il proprio parere il 5 aprile 2018 (doc. web n. 8275939), il quale, tra le altre cose, ha previsto, per alcuni Centri di Assistenza Fiscale (CAF) espressamente individuati, la possibilità di accedere, in via sperimentale, “in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza”, alle dichiarazioni dei redditi precompilate e alle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate;

VISTI i successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del 12 aprile 2019, 30 aprile 2020, 7 maggio 2021 e 19 maggio 2022 (su cui il Garante ha espresso il proprio parere, rispettivamente, in data 11 aprile 2019, doc. web n. 9113901; 23 aprile 2020, doc. web n. 9347298; 29 aprile 2021, doc. web n. 9677963; e 12 maggio 2022, doc. web n. 9778313) con i quali, in particolare, è stata disposta la prosecuzione di tale sperimentazione ampliando progressivamente il numero di CAF autorizzati;

CONSIDERATO che, da ultimo, con il citato parere n. 173 del 12 maggio 2022 il Garante ha ingiunto all’Agenzia delle entrate di proseguire la propria attività di controllo sulla legittimità degli accessi alla precompilata effettuati dai CAF anche nel corso del 2022, nonché di effettuare specifiche verifiche sulla legittimità degli accessi alla dichiarazione precompilata in presenza di procure speciali, al fine di verificare la liceità e la sicurezza del trattamento in esame e di individuare eventuali violazioni di dati personali, trasmettendone gli esiti all’Autorità;

VISTA la nota del 31 gennaio 2023 con cui l’Agenzia delle entrate ha fornito riscontro alla predetta richiesta, illustrando i controlli effettuati e rappresentando che, in esito agli stessi, non sono state rilevate anomalie negli accessi alla dichiarazione precompilata né da parte dei CAF aderenti alla sperimentazione, né in presenza di procure speciali;

VISTA, altresì, la nota del 20 marzo 2023 con cui l’Agenzia delle entrate ha richiesto il parere sul nuovo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia, recante “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno d’imposta 2022, rappresentando di ritenere conclusa la predetta sperimentazione, sulla base dell’esito positivo delle attività di controllo richieste dall’Autorità sulla corretta gestione delle deleghe da parte dei CAF (come adeguatamente documentato nella citata nota del 31 gennaio 2023) e di voler, pertanto, permettere a tutti i CAF che lo ritengano di sottoscrivere la convenzione per accedere alla dichiarazione precompilata in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza;

RILEVATO che lo schema di provvedimento in esame - oltre a integrare l’elenco degli oneri detraibili/deducibili e relativi rimborsi, trasmessi dai soggetti terzi, che sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione, con i dati trasmessi dagli Istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale riferiti alle spese per corsi statali post diploma, nonché a superare la predetta fase di sperimentazione - prevede, in particolare, che:

l’abilitazione di una persona di fiducia da parte del contribuente per l’accesso ai servizi on line dell’Agenzia possa avere validità fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata, fermo restando che, laddove non sia indicato alcun termine, la stessa scada il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata (punto 4.1.4);

l’abilitazione delle persone di fiducia possa essere richiesta, oltre che via PEC o presso gli uffici territoriali, direttamente dall’interessato, anche mediante una specifica funzionalità web, in corso di attivazione, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nonché tramite il servizio on line di videochiamata (punto 4.1.5);

l’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato a presentare, a causa di patologie, l’istanza di abilitazione, possa essere rilasciata, oltre che dal medico di famiglia, anche dal suo sostituto e dal medico della struttura presso la quale il soggetto è ricoverato (punto 4.1.5);

l’istanza di disabilitazione possa essere presentata, oltre che dall’interessato, anche dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi, oppure eseguita d’ufficio qualora lo stesso sia impossibilitato a presentarla (punto 4.1.5);

la delega da parte dei contribuenti ai CAF possa essere conferita, in via sperimentale, mediante un documento informatico sottoscritto dal contribuente con un processo di firma elettronica avanzata, realizzato secondo i requisiti previsti da apposita convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia (punto 5.3);

RITENUTO che il complesso delle misure e garanzie previste nello schema di provvedimento in esame, sulla base degli esiti positivi delle predette attività di controllo effettuate dall’Agenzia - già valutato favorevolmente nei precedenti pareri dell’Autorità sopra citati - risulti conforme al Regolamento e al Codice in quanto tengono in adeguata considerazione gli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati che comportano i trattamenti effettuati per consentire l’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno di imposta 2022.

Roma, 13 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei