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Provvedimento del 23 marzo 2023 [9888420]

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[doc. web n. 9888420]

Provvedimento del 23 marzo 2023

Registro dei provvedimenti
n. 95 del 23 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 10 giugno 2021 dal sig. XX, imprenditore XX con il quale è stata lamentata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte della testata giornalistica on-line Paesenews.it in relazione all’avvenuta pubblicazione di diversi articoli nei quali veniva riportata la notizia di una vicenda giudiziaria originata dalla notifica di un decreto di perquisizione personale e locale disposto nei confronti del reclamante, da parte della Procura della Repubblica  presso il Tribunale di XX;

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare, rappresentato che:

- detto decreto gli veniva notificato in data 17 febbraio 2021 nell’ambito di un’indagine preliminare volta ad appurare fenomeni di corruzione e di appalti pubblici truccati nel Comune di XX;

- nei primi articoli pubblicati dal giornale veniva divulgata la notizia “riportando l’oggetto delle indagini – ad es. “appalti e corruzione” - nonché il coinvolgimento di alcuni pubblici ufficiali, in quanto titolari di cariche pubbliche”;

- nei successivi articoli veniva poi divulgato il contenuto integrale del predetto decreto e resi “noti i nominativi dei diversi soggetti coinvolti nell’indagine, nonché i fatti indicati nei capi di indagine”;

- nonostante le indagini fossero ancora in corso e nessun nuovo provvedimento fosse stato adottato nei suoi confronti a seguito del decreto di perquisizione, il giornale ha continuato a pubblicare articoli riportando anche il contenuto di alcune delle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito dell’inchiesta, selezionandone “ad arte” diversi stralci in modo da creare “l’apparenza di ipotesi accusatorie” non supportate dalle indagini in corso;

- non risultando ancora chiusa la fase delle indagini preliminari e “non essendo stato adottato alcuno degli atti indicati dall’art. 114, co 2 bis, c.p.p. la divulgazione del contenuto delle intercettazioni è avvenuta (…) contra legem”;

- la ricostruzione giornalistica della vicenda è stata effettuata con argomentazioni “spesso fuorvianti e denigratorie” e attraverso una associazione del suo nome a soggetti, fatti e vicende giudiziarie desunti da atti coperti in parte dal segreto d’ufficio con lesione della sua reputazione e dignità personale e professionale;

- secondo tale prospettazione sarebbe stato veicolato il messaggio che il reclamante avrebbe “esercitato pressioni su pubblici ufficiali”, laddove, invece, i relativi capi di imputazione “non prospettano affatto ipotesi estorsive e/o similari”;

- in ben 12 articoli sono stati indebitamente diffusi dati personali del reclamante senza il relativo consenso ed in mancanza del necessario requisito dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico come previsto dagli artt. 137, co 3 del Codice e 6 delle Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica;

- la divulgazione di tali informazioni distorte, stante la sua carica di amministratore delegato della holding quotata in borsa XX,“è suscettibile di ledere il bene giuridico del mercato e il diritto al risparmio protetto dall’art. 48 Cost.”;

PRESO ATTO che il reclamante ha chiesto al Garante, per le ragioni sopra esposte, di assumere nei confronti della testata giornalistica ogni opportuno provvedimento e, in particolare, di imporre una limitazione definitiva al trattamento, incluso il divieto, nonché di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria;

VISTA la nota del 14 luglio 2021, con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento;

VISTA la nota del 22 luglio 2021 con cui Paesenews.it ha rappresentato che:

- “tutti gli articoli di cui l’Ing. XX si duole riportano, senza che l’estensore degli stessi aggiunga alcun suo personale commento, fatti e atti di un’importante indagine condotta dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di XX nell’ambito della quale è stato emesso un decreto di perquisizione cha ha interessato le abitazioni di alcuni dei dodici indagati, fra i quali si annovera il medesimo Ing. XX”;

- nell’ambito delle perquisizioni sono stati sottoposti a sequestro telefoni cellulari, apparati informatici e altri dispositivi elettronici dei quali successivamente molti indagati hanno chiesto il dissequestro;

- nel contesto di tale attività di informazione, al reclamante è stata riservata la stessa attenzione che hanno avuto gli altri soggetti indagati, senza alcuna distinzione;

- alla persona del reclamante è stato fatto riferimento “esattamente tante volte, quante volte Egli è stato visto coinvolto in atti e fatti di quest’indagine”;

- l’Ing. XX non è un cittadino qualunque ma uno dei più importanti imprenditori XX che non ha mai celato negli ultimi tempi le proprie ambizioni politiche;

- la testata ha raccolto e pubblicato anche la versione dei fatti del reclamante allegando un articolo del 2 marzo 2021, intitolato “XX”;

- Paesenews.it ha pertanto assolto al proprio diritto-dovere di cronaca “nell’esaminare ed illustrare ai propri utenti una rilevante vicenda politico-giudiziaria che ha suscitato un rilevante interesse XX”, coinvolgendo numerosi politici, amministratori locali, professionisti ed imprenditori come il reclamante;

VISTA la nota del 5 agosto 2021 con la quale il reclamante ha prodotto un’ulteriore memoria integrativa, evidenziando circostanze che avrebbero, a suo avviso, aggravato la condotta assunta da Paesenews.it, in particolare attraverso:

- la pubblicazione di nuovi articoli in assenza di ulteriori provvedimenti da parte della Procura, successivamente al menzionato decreto di perquisizione;

- il richiamo parziale del contenuto di alcune conversazioni attraverso una ricostruzione lesiva della sua reputazione e dignità personale e professionale;

VISTE le successive osservazioni del 3 settembre 2021 con le quali il reclamante ha replicato a quanto rappresentato nellA memoria di Paesenews.it, ribadendo:

- la mancata adozione di nuovi provvedimenti successivamente al decreto di perquisizione;

- l’assenza di chiarimenti, da parte del giornale, in merito agli atti di indagine che avrebbero giustificato la copiosa produzione giornalistica nei suoi confronti;

- “l’uso abusivo delle intercettazioni” facenti parte del compendio procedimentale e ancora coperte dal segreto istruttorio;

- la pubblicazione delle stesse “ad arte”, attraverso l’inserimento di passaggi interpretativi volti a generare clamore intorno “all’apparenza di ipotesi accusatorie non corroborate da alcunché”;

VISTA la nota del 10 settembre 2021 con cui la testata giornalistica, a conferma dell’asserita insussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti richiesti in sede di reclamo, ha rappresentato:

- la candidatura ufficiale del reclamante alla carica di sindaco del Comune di XX alla guida di una lista denominata “XX”,

- la conferma di tale circostanza a seguito degli esiti elettorali;

VISTE la nota dell’Ufficio del 13 gennaio 2022 (prot. n. 02534/22) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Paesenews.it l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge;

VISTA la nota del 6 maggio 2022 con la quale l’Ufficio ha comunicato al reclamante ed alla resistente, ai sensi dell’art. 143, comma 3 del Codice, nonché dell’art. 8, comma 1, del regolamento dell’Autorità n. 2/2019, la proroga del termine di conclusione del procedimento in oggetto, in ragione di un’integrazione istruttoria dovuta alla necessità di acquisire informazioni da parte del titolare del trattamento;

VISTA la nota del 15 luglio 2022 con la quale l’Ufficio, preso atto della mancata ricezione da parte di Paesenews.it del menzionato atto di avvio del procedimento, ha provveduto ad inviarne nuovamente copia al giornale, richiedendo espressamente di dare conferma dell’avvenuta ricezione;

VISTA la nota del  15 luglio 2022 con la quale il giornale ha confermato tale ricezione, comunicando anche l’indirizzo di posta elettronica certificata del proprio difensore;

PRESO ATTO che, a seguito di tale riscontro, nessuna memoria difensiva né richiesta di audizione è pervenuta, da parte di Paesenews.it, in merito a quanto oggetto della comunicazione formulata ai sensi dell’art. 166, comma 5 del Codice;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che il giornalista può diffondere dati personali anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito “dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3 del Codice a art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento die dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2-quater del Codice);

CONSIDERATO che:

- il requisito dell’essenzialità dell’informazione è richiamato anche con riferimento alle cronache relative ai procedimenti penali (cfr. art. 12 delle menzionate Regole deontologiche) e che alla luce di tale requisito questa Autorità ha in più occasioni precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull’attività di giustizia;

- la testata giornalistica ha riportato una notizia di interesse pubblico, dando conto di un’importante indagine giudiziaria e del coinvolgimento del reclamante anche in ragione del ruolo rivestito da quest’ultimo nel contesto della realtà XX non solo come imprenditore, ma anche come esponente di una corrente politica interessata alla guida della Città;

- dall’esame degli articoli pubblicati da Paesenews.it a partire dal 18 febbraio 2021 e da quanto rappresentato nel reclamo, in cui si dà atto, da parte dell’interessato, di aver ricevuto la notifica del menzionato decreto di perquisizione in data 17 febbraio 2021, emerge che quest’ultimo fosse venuto a conoscenza del proprio coinvolgimento nell’indagine penale prima della divulgazione della notizia da parte del giornale (cfr. art. 329 c.p.p.);

- del predetto decreto è stato richiamato il solo contenuto;

- in virtù di tali circostanze, la diffusione degli articoli pubblicati da Paesenews.it (compresi gli estratti delle intercettazioni ivi riportati) non ha violato le disposizioni che presidiano il corretto trattamento dei personali in ambito giornalistico, stante la sussistenza dell’interesse pubblico alla conoscenza delle vicende richiamate ed il rispetto del principio di essenzialità dell’informazione;

- peraltro, la testata ha raccolto e pubblicato anche la versione dei fatti del reclamante nel richiamato articolo intitolato “XX”;

RITENUTO, pertanto, per tali motivi, che il trattamento posto in essere dal giornale nei confronti del quale il reclamo è stato proposto non può ritenersi illecito e non è pertanto idoneo a sostenere le richieste del reclamante;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di dover dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei