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Provvedimento del 22 marzo 2023 [9892698]

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[doc. web n. 9892698]

Provvedimento del 22 marzo 2023

Registro dei provvedimenti
n. 104 del 22 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 2 novembre 2020 con il quale XX ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla reperibilità, attraverso il motore di ricerca Google, in associazione al suo nominativo, di alcuni articoli risalenti al 2017 e riguardanti una vicenda giudiziaria che lo ha riguardato, reperibili ai seguenti link:

https://...,  

https://...;

https://...;

CONSIDERATO che nel reclamo viene rappresentato in particolare che:

gli articoli riportano una vicenda definitasi già tre anni prima della presentazione del reclamo, risultando quindi soddisfatte le esigenze di cronaca giornalistica che ne hanno a suo tempo giustificato la pubblicazione;

la perdurante reperibilità dei predetti articoli nel web si pone in contrasto con l’art. 27 della Costituzione che mira a garantire il reinserimento del condannato durante e dopo aver scontato la pena;

in data 24 giugno 2020 l’interessato ha chiesto a Google LLC la deindicizzazione, fra gli altri, dei suddetti link, ritenendo sussistenti i presupposti per invocare e vedere riconosciuto il diritto all’oblio, così come elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione e codificato nell’art. 17, par. 1, del Regolamento;

alla predetta richiesta la Società ha risposto in termini negativi, in data 9 luglio 2020;

VISTA la nota del 17 settembre 2021 (prot. 46683) con la quale l’Autorità ha chiesto a Google LLC di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nel reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota dell’8 ottobre 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

1. in merito all’URL https://... che la relativa pagina web non risulta essere visualizzata tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e pertanto ha ritenuto di non dover effettuare alcun ulteriore intervento;

2. in merito agli URL https://... e  https://... ha deciso di non prendere provvedimenti rilevando al riguardo che:

«i relativi contenuti non risultano accessibili a Google LLC nella loro interezza, essendo necessaria una registrazione presso il relativo sito per poter accedere alla versione integrale degli articoli; tuttavia dai titoli e dall’anteprima degli articoli è possibile constatare che questi riportano informazioni relative al procedimento penale nel corso del quale il Sig. XX è stato arrestato e condannato per tentata estorsione e in particolare per aver assoldato due persone, allo scopo di minacciare e intimidire - perfino con il lancio di una bomba carta nell'abitazione della vittima - un cliente che non avrebbe pagato l’onorario per una prestazione professionale svolta dal reclamante»;

l'interesse generale alla reperibilità delle notizie di cui ai predetti URL risiede nella circostanza che gli articoli oggetto di reclamo sono tutti di recente pubblicazione (2017);

«sebbene il reclamante abbia omesso di fornire chiarimenti o documentazione in merito al procedimento penale nei suoi confronti», il medesimo «parrebbe confermare con il suo reclamo che tale procedimento si sia concluso con una sentenza di condanna a suo carico, come peraltro riportato in uno degli articoli di cui agli URL Contestati. Pertanto, come sottolineato dalle Linee Guida del WP29, le richieste di deindicizzazione di notizie riguardanti fattispecie criminose devono essere trattate con estrema cautela, potendosi “considerare la deindicizzazione di risultati di ricerca relativi a reati minori accaduti molto tempo fa”, mentre il diritto all'oblio non sussiste rispetto a "reati più gravi", come nel caso di specie».

l’interesse pubblico a reperire informazioni circa il procedimento penale nel corso del quale il reclamante è stato coinvolto deve ritenersi sussistente anche alla luce del ruolo pubblico ricoperto dal reclamante, in virtù della professione di commercialista che svolgeva all’epoca dei fatti e che dichiara di svolgere tuttora, (conformemente ai principi espressi nelle citate Linee Guida del WP29 - pag. 13 - e dal Garante per la protezione dei dati personali nei Provvedimenti n. 223/2020, n. 193/2020), nonché alla luce della circostanza che il grave reato per cui il reclamante è stato condannato è stato posto in essere proprio nell’esercizio di detta professione, fatto che assume rilievo per il pubblico che entra in contatto con il medesimo nello svolgimento della sua professione;

i link rimandano a pagine aventi natura giornalistica, essendo stati tutti pubblicati da una testata giornalistica nazionale “Il Corriere della Sera”, circostanza che conferma il sussistente interesse pubblico alla notizia (secondo le Linee Guida del WP29, pag. 19);

VISTA l’assenza di osservazioni da parte del reclamante;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto che l’URL sopra individuato con il numero 1, quale specificamente riportato nel reclamo, non risulta essere visualizzato tra i risultati di ricerca di Google a partire dal nome e cognome del reclamante e ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RILEVATO che, con riferimento agli URL nn.2 e 3:

essi conducono a delle pagine di un sito di aggregazione di notizie (Pressreader) contenenti l’anteprima di due articoli consultabili integralmente solo dagli abbonati, anteprima nel quale, allo stato, i dati identificativi del reclamante non sono riportati;

nonostante il limitato contenuto informativo dell’anteprima, nel c.d. snippet (frammento dell’articolo restituito unitamente all’URL) compaiono invece nome e cognome ed età del reclamante;

RITENUTO che tale risultato della ricerca realizzi, di fatto, un trattamento di dati personali ultroneo rispetto ai contenuti resi disponibili alla generalità degli utenti non registrati al sito;

RITENUTO pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei predetti URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nome e cognome del reclamante nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto che l’URL sopra individuato con il numero 1, quale specificamente riportato nel reclamo, non risulta essere visualizzato tra i risultati di ricerca di Google a partire dal nome e cognome del reclamante e ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati nell’atto di reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nome e cognome del reclamante nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice. 6

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei