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Provvedimento del 13 aprile 2023 [9892911]

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[doc. web n. 9892911]

Provvedimento del 13 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 131 del 13 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il reclamo presentato dal Sig. XX in data 23/04/2021 ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con cui è stata lamentata una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte della Lista Civica “Monte San Vito Cambia” (di seguito “Lista civica” o “Lista”);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. Il reclamo e l’attività istruttoria.

Con il reclamo presentato a questa Autorità in data 23/04/2021 il Sig. XX ha lamentato l’illiceità del trattamento dei dati personali che lo riguardano posto in essere dalla Lista civica “Monte San Vito Cambia”.

In particolare, l’interessato ha rappresentato che i suoi dati personali – che erano stati raccolti dal “Comitato Marche per Monte San Vito – Priorità alla scuola” nel marzo 2021, in occasione della sottoscrizione di una sorta di petizione diretta al Sindaco del Comune di Monte San Vito e al Presidente della Provincia di Ancona affinché - dato il dilagare dei contagi Covid - venisse disposta la chiusura delle scuole, sono stati successivamente oggetto di diffusione non autorizzata da parte della predetta Lista; quest’ultima infatti, il 6 aprile 2021 ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook, nel quale veniva riportato il nominativo e il ruolo politico del reclamante quale firmatario della petizione citata.

A seguito dell’invito, formulato da questo Ufficio il 25/03/2022, a fornire osservazioni in ordine ai fatti oggetto del reclamo, con nota pervenuta il 29/04/2022, la Lista civica, per il tramite del Sig. Thomas Cillo, rappresentante legale della stessa e al contempo anche Sindaco del Comune Monte San Vito, nel dichiarare di avere “eliminato dal post di Facebook del 06 aprile 2021, qualunque ulteriore riferimento all’ing. XX (come da allegato n. 4), rendendosi sin d’ora disponibile ad effettuare qualunque attività necessaria per l’eventuale deindicizzazione dei dati a quest’ultimo riferibili”, ha ricostruito l’articolata vicenda politica che nel contesto dell’emergenza pandemica ha dato luogo ai fatti contestati dal reclamante.

In particolare, ha precisato che:

a) “il 3 marzo 2021, la lista civica “Noi per Monte San Vito” pubblicava un post Facebook nel quale veniva contestato al sottoscritto Sindaco di non aver ancora disposto la chiusura delle scuole nonostante il preoccupante dilagare dei numeri del contagio. Seguiva un commento, pubblicato dall’ing. XX”, con il quale lo stesso criticava aspramente l’incapacità dell’amministrazione di assumersi le dovute responsabilità agendo “con azioni utili nel momento opportuno […]”; un ulteriore post veniva pubblicato in pari data nel quale “gli autori evidenziavano di aver fatto presente che il nostro Comune […]avrebbe già dovuto chiudere le scuole […]” e “anche in questo caso, l’ing. XX, ribadiva la propria posizione pubblicando un commento” dal contenuto denigratorio nei confronti dell’amministrazione comunale con il quale lo stesso, “da fervente oppositore dell’Amministrazione, si schierava apparentemente a favore della immediata chiusura delle scuole sul territorio cittadino” (come da documentazione allegata alla nota);

b) “nello stesso periodo si schierava su una posizione diametralmente opposta una cospicua parte della cittadinanza che censurava la scelta di interrompere le attività didattiche in presenza, riunendosi tramite un gruppo Facebook/comitato denominato “Comitato Marche per Monte San Vito – PRIORITA’ ALLA SCUOLA” (www.facebook.com/prioritaallascuola/). In data 26 marzo 2021 perveniva sulla mia e-mail istituzionale di Sindaco di Monte San Vito, sulla e-mail istituzionale della segreteria comunale dello stesso Comune, nonché su quella istituzionale del Presidente della Provincia di Ancona (…), una missiva a firma “Comitato Marche per Monte San Vito – Priorità alla scuola” proveniente dall’indirizzo di posta ordinaria prioritascuola.montesanvito@gmail.com  […] con cui il “Comitato” mi chiedeva espressamente – in qualità di Sindaco – di farmi portavoce delle famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei bambini e ragazzi del nostro Comune, nonché di esprimermi pubblicamente nella mia veste istituzionale a difesa dell’apertura delle scuole nel nostro comune. A corredo di tale missiva, il mittente allegava un file Excel editabile contenente i nominativi, il comune di residenza, la e-mail ed un commento personale di circa n. 150 soggetti, impropriamente definiti quali “firmatari”. Serbando notevoli dubbi circa la bontà di una richiesta pervenuta da un indirizzo e-mail del dominio @gmail, firmato da un non meglio identificato “Comitato” e contenente un mero elenco di nomi, senza firme né identificazione, cercavo di individuare nell’elenco qualche nome conosciuto, quantomeno per accertarmi che i soggetti citati avessero effettivamente preso parte a tale iniziativa. Tra i nominativi indicati nell’elenco, rilevavo in particolare, proprio la presenza di quello dell’allora Segretario cittadino del Partito Democratico Ing. XX. Devo ammettere che fin da subito davvero faticavo a comprendere come lo stesso soggetto avesse assunto posizioni quantomeno contraddittorie nel giro di pochi giorni”;

c) considerato che il Comitato si era rivolto al Sindaco chiedendo di farsi portavoce delle esigenze di quella parte di cittadinanza riunitasi nel citato Comitato, il Sig. Cillo, nella sua qualità di Sindaco, ha ritenuto di poter interpretare siffatta richiesta “quale vera e propria dichiarazione o azione positiva inequivocabile mediante la quale i soggetti interessati hanno manifestato la propria libera e specifica volontà che i loro dati fossero oggetto di trattamento, quantomeno nel senso di una comunicazione nello stretto ambito dell’attività politica cittadina. Ciò specialmente con riferimento all’ing. XX, politico di lungo corso e ben consapevole dell’iter politico ed amministrativo da seguire in conseguenza del ricevimento di una “petizione” cittadina”. Inoltre, “il tenore della richiesta e l’interesse collettivo e diffuso della stessa […] imponevano un confronto quantomeno con i colleghi appartenenti alle liste di maggioranza (tra le quali figura la lista civica “Monte San Vito Cambia” della quale sono referente) ai fini dell’eventuale assunzione dei provvedimenti da parte del Governo cittadino. Rilevato infatti che, seppur il Sindaco sia un organo pacificamente monocratico, le decisioni di governo debbano essere assunte collegialmente da parte del Consiglio Comunale, la condivisione dei dati con i colleghi appartenenti alla Lista Civica Monte San Vito Cambia era pertanto un atto dovuto” posto in essere “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)”. Tale scelta di condivisione dei dati così pervenuti” è stata peraltro influenzata anche da altri fattori, quali il tenore quasi “pubblico” della richiesta, l’utilizzo della copy carbon (“Copia conoscenza o copia carbone”) da parte del Comitato per le proprie comunicazioni e lo svolgimento da parte di quest’ultimo di attività tramite l’utilizzo di social network. Tutti elementi che fanno emergere una scarsissima propensione alla riservatezza da parte degli attivisti del “Comitato””;

d) per quanto invece attiene, più specificamente, l’oggetto del presente reclamo ovvero la pubblicazione del nominativo del reclamante - “le cui pubbliche esternazioni ed istanze si rivelavano del tutto strumentali e volte esclusivamente a screditare l’operato degli iscritti alla Lista civica “Monte San Vito Cambia” - all’interno di un post pubblicato sulla pagina Facebook del partito”, la ragione va individuata “nell’assoluta necessità, da parte della scrivente Lista Civica di tutelare davanti agli occhi della cittadinanza il proprio operato”. Si è trattato della pubblicazione di un “breve trafiletto, all’interno del quale i dati personali dell’ing. XX venivano trattati sulla base della presunta sussistenza di un Interesse legittimo […]. La scrivente lista ha ritenuto di poter agire nell’esercizio del proprio legittimo interesse di cronaca e – ancor di più – di critica nella misura in cui ha ritenuto sussistenti i requisiti della veridicità della notizia, della continenza della notizia e dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto”.

In particolare:

- “a fronte dei circa 150 nominativi pervenuti al Sindaco, la pubblicazione del nominativo di un firmatario della petizione, ha riguardato esclusivamente l’ing. XX, proprio in virtù del suo ruolo pubblico di Segretario cittadino del Partito Democratico;

- la Lista civica ha infatti individuato la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza del fatto, proprio alla luce delle numerosissime prese di posizioni pubblicamente assunte dall’odierno reclamante nello svolgimento del proprio ruolo, contrarie rispetto al contenuto della missiva trasmessa al Sindaco;

- la Lista civica, riportando esclusivamente il fatto oggettivo della firma sulla petizione inoltrata al Sindaco da parte dell’ing. XX, ha ritenuto rispettati altresì i requisiti della veridicità e della continenza della notizia”.

2. L’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e le deduzioni della Società.

Con nota del 10/06/2022, l’Ufficio, sulla base della documentazione in atti e degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, ha provveduto a notificare alla Lista civica “Monte San Vito Cambia” l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 9, par. 2 del Regolamento. Con la medesima nota la società è stata invitata a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentita dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, legge n. 689 del 24 novembre 1981).

Con scritti difensivi del 15/07/2022 la Lista civica, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Fanesi, nel ricostruire le circostanze specifiche relative alla violazione occorsa nel caso di specie, ha evidenziato che:

a) “Il 26 marzo 2021 il Sindaco del Comune di Monte San Vito, riceveva una email da parte di un gruppo di cittadini residenti – riuniti nel comitato “Marche per Monte San Vito” - con il quali gli si chiedeva di esprimersi pubblicamente a difesa dell’apertura delle scuole nel Comune […]”; “Non si tratta pertanto di una vera e propria raccolta firme. Non si è trattato di una vera e propria petizione finalizzata, per esempio, alla adozione di una proposta normativa, bensì di un semplice sondaggio pubblicizzato sui social network che mirava a sensibilizzare l’amministratore locale sul tema dell’apertura delle scuole e sul diritto alla formazione degli studenti” (come da documento F) prodotto in allegato alla memoria difensiva); “In calce alla comunicazione era espressamente scritto che “in allegato si trasmettono tutte le firme e i dati raccolti – n. 2 fogli lavoro nel file Excel” e con ciò era inequivocabile che il destinatario della comunicazione – il sindaco del comune – avrebbe avuto l’autorizzazione all’uso di quei dati in relazione alla finalità per cui gli stessi gli erano stati comunicati dal promotore (nota bene: gli si chiedeva di esprimersi pubblicamente nonché di farsi portavoce delle famiglie e dei soggetti coinvolti)” (v. all. 5 ed E della memoria); “Come già ben illustrato in sede di osservazioni, ricevuta la comunicazione a mezzo email (…), il Sindaco si prodigava a convocare il suo gruppo consiliare di appartenenza per condividere la linea politica ed amministrativa da intraprendere in risposta a tale richiesta della cittadinanza. La condivisione con i suoi colleghi era un atto dovuto e necessario per provare a dare un seguito concreto alle istanze dei cittadini e, giocoforza, anche il trattamento di quei dati realizzato dalla Lista Civica di maggioranza era un trattamento connesso e collegato da un punto di vista sia funzionale che logico al primo. Ciò, se non altro, in virtù del rispetto dei canoni di democrazia e partecipazione. Il Sindaco, seppur sia un organo monocratico, deve pur sempre passare per il Consiglio Comunale che è l’unico organo realmente rappresentativo – in toto – di tutta la cittadinanza. È il Consiglio Comunale che delibera su tematiche come quelle di cui al caso di specie e in particolare che dà il mandato al Sindaco di interloquire con gli enti territoriali superiori come la Regione o Il governo nazionale”;

b) “Ciò premesso, tra i partecipanti al sondaggio risultava anche il nominativo del segretario del partito democratico locale, l’odierno reclamante, il quale – come ben noto a tutta la cittadinanza (…) - fino a qualche giorno prima aveva criticato duramente l’amministrazione comunale per NON aver disposto la chiusura delle scuole (v. doc. ti 3 e 4). L’odierno reclamante, si badi bene, non è un privato cittadino (…), egli è un politico locale di lungo corso, ben consapevole dell’iter politico ed amministrativo da seguire a seguito di una istanza collettiva della cittadinanza. È impensabile che un personaggio pubblico, che peraltro ha sempre partecipato al dibattito politico locale sugli stessi argomenti (come documentato nelle osservazioni), possa sostenere di aver partecipato ‘a titolo personale’ (!!!) ad un sondaggio pubblico relativo a temi su cui egli stesso ha contribuito ad infuocare la dialettica politica fino a pochi giorni prima. La lista civica scrivente, avuto per i suddetti motivi legittima contezza del dato, riteneva di dover raccontare la verità a salvaguardia del diritto di cronaca e critica politica. (…) con la pubblicazione di un corposo comunicato stampa per mezzo di un post su Facebook del 6 aprile 2021, nel quale trattava anche altri argomenti legati alla pandemia (come i parchi..), aveva inteso mettere in luce una notizia di interesse pubblico – l’opinione di un politico locale su un tema quindi di forte attualità – che in un certo senso lo ‘smascherava’ agli occhi della cittadinanza, perché fino a quel momento egli si era espresso in aperta contrapposizione con l’agire dell’amministrazione locale nonché con i contenuti espressi nel sondaggio. L’informazione che è stata resa in occasione del post su Facebook del 06.04.2022, in realtà, è stata resa nel rispetto dei canoni di veridicità, continenza ed interesse pubblico alla conoscenza del fatto. La lista scrivente ha agito in difesa dell’amministrazione locale in un preciso momento storico, caratterizzato dall’emergenza pandemica, in cui riteneva di primaria importanza che i messaggi istituzionali dell’ente non fossero strumentalizzati dalla politica. In quel momento era fondamentale che tutti comprendessero il messaggio alla cittadinanza del Sindaco, con cui lo stesso disponeva l’apertura delle scuole ritenendo che la quantità dei contagi non richiedesse di disporne la chiusura”;

c) sul piano strettamente giuridico, la Lista civica ha osservato che dalla lettura dell’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento (e dei Considerando 45 e 46 del Regolamento che ne sono alla base), si rileva che “non è dunque necessario che vi sia un consenso esplicito da parte dell’interessato nell’ipotesi in cui l’utilizzo di quel dato sia finalizzato alla esecuzione di un compito inerente alle funzioni pubbliche di una autorità, come lo è oggettivamente il Sindaco di un Comune. Nel caso di specie, come anzidetto, il Sindaco ha comunicato i dati alla lista e tale condivisione rientrava a pieno titolo nella sequenza degli atti che un Sindaco doveva compiere in quella circostanza per poter dar seguito ad una istanza collettiva: per poter portare una proposta in Consiglio Comunale affinché si deliberasse collegialmente nei modi e nei termini sollecitati dalla cittadinanza”; né d’altra parte, “si ritiene configurabile l’ipotesi di cui all’art. 9, par. 1 del Regolamento in quanto i dati trattati non concernono lo schieramento politico di appartenenza, bensì la mera partecipazione ad un sondaggio pubblico da parte di un soggetto che notoriamente era il segretario del circolo del partito democratico locale (…)” e che già “in molteplici occasioni” si era espresso sul tema;

d) inoltre le “Regole Deontologiche relative al trattamento dati personali nell’esercizio della attività giornalistica”, all’art. 1, c.2, prevedono che “In forza dell´art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l´esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell´ambito dell´attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti”; tale disposizione “non solo si applica (come è bene che sia) ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti.. ma anche a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica. Nel caso di specie (…) la lista civica stava esercitando un diritto di cronaca e critica, diffondendo un comunicato stampa a mezzo di un post sui social network con cui, in difesa dell’operato dell’amministrazione, metteva nero su bianco fatti e circostanze realmente accadute senza offendere nessuno” nel rispetto di quel limite al diritto di cronaca che, ai sensi dell’art. 6 delle citate Regole deontologiche “è rappresentato dalla essenzialità dell’informazione”. Al riguardo “Va evidenziato che la divulgazione di notizie “di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica (art. 6, c. 2 del Codice deontologico). Sul punto “Lo stesso Garante, in passato, ha sottolineato rispetto alle persone note o che esercitano funzioni pubbliche, che il giornalista dispone di margini più ampi nella diffusione di informazioni personali ove queste assumano rilievo in base al ruolo e al carattere pubblico dell’attività dei soggetti interessati (Provvedimenti del 7 luglio 2005). Nel caso di specie, l’informazione assumeva una rilevanza pubblica, a maggior ragione perché sul tema – lo stesso politico – si stava esprimendo pubblicamente. È orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, infatti, quello secondo cui l’attività giornalistica, nel rispetto del codice deontologico, comporti la libertà nel trattamento dei dati. Tale principio di libertà è conseguenza della preminenza del diritto all’informazione su fatti di pubblico interesse sul diritto alla riservatezza”. Lo stesso “d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) (…), agli artt. 136 e 137, sancisce che il giornalista, nell’esercizio della propria attività professionale, può prescindere dalla prestazione, da parte dell’interessato (oggetto dell’articolo o della pubblicazione), del consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili (…) purché svolga la sua attività nel rispetto delle norme deontologiche e nei limiti del diritto di cronaca (cfr, ex multis, sent. Cort. Cass. n. 13151 del 15.05.2017)”;

e) quanto agli elementi da tenere in considerazione ai sensi dell’art. 83, par. 2 del Regolamento, la Lista civica ha rappresentato che:

il post oggetto del reclamo è stato pubblicato nel rispetto dei “limiti della continenza in quanto è stata solamente diffusa la notizia circa la partecipazione di un soggetto politico ad un mero sondaggio sulla apertura delle scuole (…) sempre nel rispetto della dignità e della reputazione della persona”;

anche qualora l’Autorità dovesse ritenere il trattamento in questione “non conforme a quanto previsto dalla normativa di settore (..), la lista scrivente riteneva, quantomeno in buona fede, che la sua condotta non fosse antigiuridica proprio in virtù del fatto che il soggetto coinvolto fosse un soggetto politico noto a livello locale nonché del fatto che egli si fosse già espresso pubblicamente sul tema”;

si tratta di “una modesta organizzazione collettiva di natura locale, senza fini di lucro, composta da 13 persone, che sopravvive grazie all’autofinanziamento dei volontari” e che, sin dalla prima comunicazione dell’Autorità, ha collaborato attivamente con la stessa, anche provvedendo -“per mera cautela, senza che ciò potesse essere inteso quale acquiescenza o riconoscimento di responsabilità” – a rimuovere a tempestivamente i dati del reclamante dal post oggetto di doglianza nonché programmando “un piano formativo finalizzato al corretto svolgimento dell’attività politica e di propaganda nell’assoluto rispetto della vigente normativa in materia di privacy” (v. doc. C, D e G allegati alla memoria).

3. L’esito dell’istruttoria.

All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso del procedimento (della cui veridicità l’autore risponde ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”) nonché della documentazione acquisita agli atti, risulta accertato che la Lista civica “Monte San Vito Cambia”, in qualità di titolare, ha effettuato un trattamento di dati personali riferiti al reclamante non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento alla diffusione di dati personali “particolari” dell’interessato avvenuta tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook della Lista medesima in data 6/4/2021.

Al riguardo si evidenzia che l’art. 5 del Regolamento - che al paragrafo 1 enuncia i principi generali cui devono essere improntate le operazioni di trattamento dei dati personali - statuisce che gli stessi devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza” - art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento), al paragrafo 2 dispone altresì, che la responsabilità in ordine al rispetto dei principi medesimi è in capo al titolare del trattamento il quale, su richiesta dell’Autorità, è tenuto a comprovarlo (principio di “responsabilizzazione” ).

Dagli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria è emerso che la Lista civica, il cui legale rappresentante era (ed è ancora) al contempo il Sindaco del Comune Monte San Vito -  cui era indirizzata la e-mail con la quale un gruppo di cittadini, tra cui il reclamante, riuniti nel Comitato “Marche per Monte San Vito - Priorità alla scuola” chiedeva l’adozione di un provvedimento che, in ragione della riduzione dei contagi Covid, disponesse la riapertura delle scuole, ha trattato i dati personali del reclamante in assenza di idonei presupposti di liceità.

L’illiceità del trattamento è consistita nel fatto che i dati del reclamante (nome e cognome), acquisiti dal Sindaco nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali al momento della ricezione della suddetta e-mail (corredata da una tabella che riportava i nominativi dei sottoscrittori) e dallo stesso comunicati agli esponenti del gruppo consiliare di maggioranza al fine di concordare – rispetto a quanto richiesto dal citato comitato - una linea politica da sostenere in Consiglio comunale, sono stati invece indebitamente trattati da un altro titolare del trattamento, la Lista civica, che - in assenza del consenso dell’interessato o di altro presupposto di liceità - li ha diffusi, attraverso la propria pagina Facebook.

Nel corso del procedimento istruttorio, infatti, la Lista civica (in qualità di titolare del trattamento) non ha fornito elementi utili a sostegno della liceità del trattamento posto in essere.

Né possono considerarsi applicabili alla fattispecie in esame, come sostenuto dal titolare del trattamento, i principi di cui agli artt. 136 e ss. del Codice concernenti i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero; ciò che infatti rileva nel caso di specie è che la Lista civica, data la “contiguità politica” con il Sindaco e con gli esponenti di maggioranza in Consiglio comunale, ha trattato i dati personali dell’interessato - acquisiti dai predetti soggetti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali - per una finalità propria e in assenza di idonei presupposti di liceità, in violazione dell’art. 5, par. 1 lett. a) del Regolamento.
In considerazione invece della notorietà del ruolo politico rivestito dal reclamante all’epoca dei fatti, si ritiene invece di archiviare il rilievo relativo alla violazione dell’art. 9 del Regolamento ricorrendo il caso previsto dalla lettera e) del medesimo articolo (dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato).

Si rileva, infine, che nel corso dell’istruttoria il titolare del trattamento ha comunque dichiarato di aver provveduto alla rimozione dei dati personali del reclamante dal post oggetto del presente reclamo.

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità dei trattamenti effettuati. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Autorità ritiene che le dichiarazioni e le ricostruzioni fornite dal titolare del trattamento negli scritti difensivi non consentano di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e che risultino pertanto inidonee a consentire l’archiviazione del presente procedimento; ciò in quanto, nel caso in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Il trattamento dei dati personali del reclamante effettuato dalla Lista civica risulta infatti illecito, nei termini sopra esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento.
Valutati tutti gli elementi acquisiti nell’ambito dell’istruttoria si ritiene che la violazione accertata nei termini anzidetti possa essere considerata “minore” (v. art. 83, par. 2 e Cons. 148 del Regolamento), tenuto conto, in particolare:

a) del ravvedimento posto in essere dal titolare del trattamento che, al fine di porre rimedio alla violazione, ha rimosso i dati oggetto della doglianza, provvedendo altresì a programmare un piano di formazione finalizzato al corretto svolgimento dell’attività politica e di propaganda;

b) che gli effetti lesivi della condotta illecita sono contenuti in ragione del fatto che il reclamante è un personaggio politico ben noto nella piccola realtà cittadina e che lo stesso, quale segretario del circolo locale del partito democratico, ha partecipato attivamente e pubblicamente al dibattito politico oggetto della petizione in questione. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene, quindi, che, relativamente al caso in esame, occorra ammonire Lista civica “Monte San Vito Cambia”, titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143 del Codice e 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per la violazione delle disposizioni del Regolamento, nei termini indicati in motivazione.

Si rileva, inoltre, che ricorrono i presupposti per l’annotazione della violazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento (art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Si informa, infine, che come da disposizioni normative e regolamentari dell’Ufficio (art. 154-bis, comma 3, del Codice; art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019), copia del presente provvedimento verrà pubblicata sul sito web del Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato da Lista civica “Monte San Vito Cambia”, in persona del rappresentante legale, con sede in Piazza della Repubblica, Monte San Vito (AN), descritto nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e par. 2 nonché 9, par. 2, del Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento ammonisce Lista civica “Monte San Vito Cambia”, in persona del rappresentante legale, per la violazione delle disposizioni sopra indicate, nei termini indicati in motivazione;

c) in conformità all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione della violazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9892911
Data
13/04/23

Argomenti


Tipologie

Ammonimento