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Lavoro e previdenza sociale - Comunicazione di dati da parte di una società relativi ad un ex dipendente - 3 giugno 2004 [1040792]

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[doc. web n. 1040792]

Lavoro e  previdenza sociale - Comunicazione di dati da parte di una società relativi ad un ex dipendente

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

S.E.I.-Società Editrice Internazionale p.A.;

Visti gli articoli  7 8 e  145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente, dipendente di S.E.I.-Società Editrice Internazionale p.A., con l´incarico di "WZ", afferma di essere "stato sospeso dal lavoro (…)" dal 20 ottobre 2003 e di essere stato collocato in cassa integrazione straordinaria a causa di una crisi aziendale.

In data 19 gennaio 2004 l´interessato è stato contattato dalla società "Palmar" per un colloquio di lavoro durante il quale ha verificato che vi era "una discordanza" tra le mansioni da lui indicate e quelle risultanti da una "scheda informativa" riportante dati che lo riguardano firmata dal dott. Marco Vignati, direttore amministrativo di S.E.I. S.p.A.

Rilevata "l´inesattezza" delle informazioni contenute in tale scheda, il ricorrente ha formulato un´istanza il 3 febbraio 2004 nei confronti del direttore amministrativo e dell´amministratore delegato di S.E.I., richiamando gli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale ha chiesto di conoscere "a quali aziende, enti o persone" erano state "diffuse le informazioni" che lo riguardano, il loro "contenuto", "il motivo" di "tale tipo di trattamento", nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento medesimo.

Non avendo ottenuto alcun riscontro, il 23 febbraio 2004 l´interessato ha rivolto la suddetta istanza al presidente della società.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 s. del Codice l´interessato ha ribadito le proprie richieste precisando che erano rimaste inevase ed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

In data 5 aprile 2004 l´interessato ha ricevuto risposta da parte di S.E.I. S.p.A. all´istanza del 23 febbraio. Nel riscontro la società ha dichiarato di aver trasmesso ad un funzionario dell´Unione Industriali di Torino "interessato ad avere referenze (…)" riguardo al ricorrente "una nota relativa alle mansioni (…)" svolte da quest´ultimo, ed ha precisato che si era trattato di "una breve nota (…) fatta con le migliori intenzioni", in virtù di "uno spirito di attenzione"´verso l´interessato, contenente "fra l´altro (…) termini piuttosto lusinghieri sulle sue capacità professionali e sulla sua esperienza". La resistente ha inoltre affermato di astenersi per il futuro "dal fornire qualsivoglia indicazione, (…) sulla (…) esperienza professionale" dell´interessato.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 19 aprile 2004, ai sensi dell´art. 149 del Codice, l´amministratore delegato di S.E.I. S.p.A., con nota inviata via fax il 6 maggio 2004, ha fornito gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e, confermando quanto già sostenuto nel precedente riscontro, ha precisato che:

  • le informazioni relative al ricorrente "sono state comunicate (…) una volta sola all´Unione Industriali di Torino";
  • il motivo di tale tipo di trattamento dei dati dell´interessato era di aiutarlo "nell´eventuale ricerca di un posto di lavoro", il che risulta "ampiamente comprovato dalla valutazione positiva che è stata formulata" sulla sua professionalità "nel testo del fax" inviato all´Unione Industriali di Torino allegato al riscontro.

Il titolare ha affermato inoltre, con riferimento alla contestata "inesattezza delle informazioni" contenute nel predetto fax, che in esso era riportata "correttamente (…) la posizione (…)" rivestita dal ricorrente nell´ambito dell´azienda.

Con nota pervenuta il 14 maggio 2004, l´interessato si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali effettuato da una società nei confronti di un dipendente, con specifico riferimento alla comunicazione di informazioni personali che lo riguardano attinenti alle mansioni rivestite, al profilo professionale di appartenenza ed alla attività svolta.

Nel corso del procedimento, la società resistente ha fornito informazioni sul trattamento dei dati relativi all´interessato, con particolare riferimento alle finalità e modalità del loro trattamento, nonché in relazione al titolare ed al responsabile dei quali ha fornito gli estremi identificativi. In relazione a tali profili va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

Con riferimento alla richiesta dell´interessato volta a conoscere il "contenuto" delle informazioni personali che lo riguardano, la stessa va utilmente presa in considerazione quale istanza di accesso a dati personali.

La resistente ha fornito un adeguato riscontro anche in ordine a tale istanza, avendo specificato i tipi di dati trattati ed avendo inviato copia del documento contenente le citate informazioni personali relative all´interessato, riferite al profilo professionale, alle mansioni ed all´attività dallo stesso espletata. La società ha poi indicato gli estremi identificativi dell´ente cui i predetti dati erano stati comunicati. Anche per questa parte va pertanto dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi del citato  art. 149, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a), del Codice e sulla base di un distinto provvedimento, l´Autorità instaurerà un autonomo procedimento per verificare la liceità e correttezza del complessivo trattamento effettuato dalla resistente e dai destinatari dei dati, anche in riferimento alla completezza dell´informativa resa agli interessati.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico di S.E.I.-Società Editrice Internazionale p.A., previa parziale compensazione ai sensi del predetto  art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontri forniti dalla resistente, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 3 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli