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Cronaca giudiziaria

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Attività giornalistica > Casi particolari > Cronaca giudiziaria

La diffusione, attraverso i mezzi d´informazione, della notizia afferente l´invito a comparire innanzi all´autorità giudiziaria penale, prima che di detto provvedimento abbia avuto effettiva conoscenza l´interessato, costituisce violazione dei principi di liceità e correttezza fissati dall´art. 9, comma 1, lett. a) della legge n. 675/1996 allorché non siano rinvenibili concreti elementi che giustifichino l´immediato esercizio del diritto di cronaca (fattispecie antecedente l´introduzione del codice di deontologia di settore).

  • Garante 2 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 23 [doc. web n. 39256]


La pubblicazione su un quotidiano della notizia della richiesta di rinvio a giudizio dell´interessato - anche quando avvenga prima che questi abbia ricevuto una formale comunicazione - è legittima perché tale richiesta, non essendo qualificabile come atto d´indagine, non è soggetta all´obbligo del segreto imposto dall´art. 329 c.p.p., purché non vengano oltrepassati i limiti al diritto di cronaca posti dalla legge n. 675/1996 a tutela del diritto alla riservatezza (art. 20, comma 1, lett. d)).

  • Garante 14 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 69 [doc. web n. 30979]


Risulta aderente ai principi fissati in tema di trattamento dei dati nello svolgimento dell´attività giornalistica dalla legge n. 675/1996 (artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d) e 25) e dal codice deontologico di settore (pubblicato su G.U. 3 agosto 1998 n. 179), la pubblicazione su un quotidiano della notizia della richiesta di rinvio a giudizio dell´interessato, anche quando questi è indicato nominativamente, perché tale richiesta, non qualificabile come atto d´indagine, non è soggetta all´obbligo del segreto imposto dall´art. 329 c.p.p., e purché la notizia sia caratterizzata dalla rilevanza pubblica nell´ambito territoriale di riferimento della testata giornalistica, dalla sua veridicità e dalla forma civile dell´esposizione.

  • Garante 25 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 19 [doc. web n. 40739]
  • Garante 19 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 17 [doc. web n. 39336]


Non viola la disciplina posta a tutela della riservatezza in materia di trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (contenuta negli artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 2, lett. d) e 25 della legge n. 675/1996, nonché nel codice deontologico di settore, pubblicato su G.U. 3 agosto 1998 n. 179), la pubblicazione su un quotidiano dei dati (nome, età, professione) identificativi dell´interessato maggiorenne, tratti da una sentenza dell´a.g.o., ove la notizia, esposta in forma civile, si riferisca ad un fatto (nella specie, un tragico sinistro stradale) di cui non è controversa la verità né la rilevanza pubblica nell´ambito locale di diffusione della testata giornalistica. Ai sensi dell´art. 20,comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996 il trattamento dei dati in questione può avvenire senza il consenso dell´interessato.

  • Garante 30 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 22 [doc. web n. 42188]


Risulta aderente ai principi posti dalla legge n. 675/1996 la pubblicazione su un quotidiano della sentenza emessa nei confronti dell´interessato maggiorenne, anche quando vengano resi noti la sua identità, il capo di imputazione e la condanna irrogata, ove risulti la verità dei fatti, la forma civile dell´esposizione e la rilevanza pubblica della notizia nel contesto locale di riferimento della testata giornalistica. Il relativo trattamento dei dati personali può avvenire senza il consenso dell´interessato (art. 20, comma 1, lett. d) della legge).

  • Garante 21 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 108 [doc. web n. 39668]


La legge n. 675/1996 (in specie, gli artt. 12, 20 e 25) e il codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato su G.U. 3 agosto 1998, n. 179), nello stabilire il limite dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico nella raccolta e diffusione dei dati, impongono agli organi di stampa di operare un vaglio rigoroso di tale limite, in ragione della necessità di salvaguardare la dignità delle persone a cui i dati si riferiscono. Non osserva detto principio il quotidiano – per tale motivo destinatario di una segnalazione da parte del Garante – che, nel pubblicare la notizia della condanna per ingiuria a carico dell´ex fidanzato dell´interessata, parte lesa dal reato, riporti il nome e cognome di quest´ultima e il contenuto della frase ingiuriosa, idoneo ad ingenerare il convincimento sulla possibile esistenza di una grave malattia in capo all´interessata stessa.

  • Garante 14 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 6 [doc. web n. 1064328]


Anche quando una vicenda riveste un particolare interesse pubblico, rimane ferma la necessità che il trattamento dei dati personali venga effettuato da parte degli organi di stampa nel rispetto del limite dell´essenzialità dell´informazione e della dignità e del decoro dei soggetti coinvolti nella vicenda stessa (nella fattispecie, il Garante ha ritenuto non conformi a detti principi la pubblicazione da parte di un settimanale e di un quotidiano di informazioni relative alle persone protagoniste di una vicenda avente anche risvolti penali, priva della precisazione dello stato dell´inchiesta e della posizione processuale del soggetto indagato, e accompagnata da altri dati – immagini e nomi propri – potenzialmente idonei a permettere l´identificazione delle persone coinvolte).

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 3 [doc. web n. 1064732]


Nell´ambito dei rapporti tra uffici giudiziari e di polizia con organi di stampa e, segnatamente, alle modalità di trattamento e di acquisizione di dati concernenti persone sottoposte ad indagini penali o, comunque, coinvolte in vicende giudiziarie, particolare attenzione dev´essere prestata per il rispetto della dignità personale e del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati. A tale fine, oltre al rispetto delle vigenti disposizioni del codice penale (art. 684 c.p.) e del codice di procedura penale (artt. 114 e 329 c.p.p.; art. 5 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/2001), occorre che i dati trattati da parte degli organi di polizia e presso gli uffici giudiziari siano raccolti, utilizzati e custoditi nel rispetto delle disposizioni in materia di misure di sicurezza, anche per evitare un accesso da parte di soggetti non autorizzati o un uso per finalità non conformi a quelle per le quali essi sono stati raccolti; inoltre, l´eventuale segreto professionale sulla fonte della notizia non fà venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente i documenti relativi alle intercettazioni e di rispettare il parametro dell´essenzialità dell´informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti.

  • Garante 11 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 6 [doc. web n. 1065194]


Al fine di valutare la legittimità del trattamento di dati personali in ambito giornalistico è necessario verificare che siano stati rispettati i principi di essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di pubblico interesse e di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento. Conseguentemente è fondata l´opposizione per motivi legittimi proposta nei confronti di alcune testate giornalistiche che hanno pubblicato, in articoli di cronaca, i nomi e gli indirizzi di residenza di vittime di furti in appartamento, seppure riportati con qualche imprecisione.

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 8 [doc. web n. 1065802]


Va vietato alle testate giornalistiche, televisive e della carta stampata, l´ulteriore diffusione di immagini di foto segnaletiche riguardanti persone, anche nominativamente indicate, sottoposte a misure restrittive della libertà personale in relazione ad una indagine in corso, poste con evidenza a disposizione di organi di stampa da operatori di polizia, ove non ricorrano "rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia" (art. 8 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica), e "l´esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all´onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97 delle legge n. 633/1941). Il provvedimento di divieto va trasmesso anche alle competenti autorità di polizia per le valutazioni di competenza, anche di ordine disciplinare, nei confronti del personale dipendente.

  • Garante 26 novembre 2003 [doc. web n. 1053631]


La pubblicazione in un articolo di stampa dei dati anagrafici del proprietario di un immobile ove è avvenuto un delitto, viola i principi di essenzialità dell´informazione e quelli di pertinenza e non eccedenza in relazione alle finalità del trattamento, posti in materia di attività giornalistica dalla legge in materia di protezione dei dati personali e dal codice deontologico del settore (art. 6), quando non emerga che tale informazione sia funzionale in relazione all´originalità del fatto, alla descrizione delle modalità con cui è avvenuto o alla qualificazione dei protagonisti dell´evento delittuoso.

  • Garante 23 gennaio 2003 [doc. web n. 1067847]


A seguito della pubblicazione, su vari mezzi d´informazione, di immagini ritraenti persone poste in stato di coercizione da parte delle forze dell´ordine, il Garante ha accertato l´avvenuta violazione di numerose disposizioni (art. 8, commi 2 e 3, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica; art. 114, comma 6-bis, c.p.p.; art. 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633) volte ad assicurare al tempo stesso il perseguimento delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati e il rispetto dei diritti della personalità degli interessati. Pertanto, constatato che, per effetto del comportamento di alcuni esponenti del personale di polizia (il quale, peraltro, aveva anche disatteso le istruzioni contenute nella circolare n. 123/A/183.B.320 del 26 febbraio 1999, emanata dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell´Interno e trasmessa a tutte le questure) e di alcuni giornalisti, erano state divulgate illecitamente, in ambito giornalistico, immagini relative a persone identificate, il Garante, nell´esercizio dei poteri assegnatigli dall´art. 31, comma 1, lett. l) della legge n. 675/1996, come modificato dall´art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha vietato ad alcune testate l´ulteriore diffusione delle immagini in questione, segnalando la necessità di conformare i trattamenti di dati personali alle norme ed ai connessi principi richiamati nel provvedimento stesso.

  • Garante 19 marzo 2003 [doc. web n. 1053451]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ove il titolare del trattamento, in risposta all´invito ad aderire del Garante, corrisponda a tutte le richieste formulate e l´interessato se ne dichiari soddisfatto (nel caso di specie la testata giornalistica resistente ha opposto, a sostegno della legittimità del trattamento dei dati dell´interessato, la circostanza che la notizia, già battuta dalle agenzie di stampa, fosse relativa al coinvolgimento del ricorrente in una indagine in qualità di indagato, ed in particolare ad atti non coperti da segreto ed espressione del diritto di cronaca giudiziaria).

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1079124]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ove il titolare del trattamento, in risposta all´invito ad aderire del Garante, risponda a tutte le richieste formulate e l´interessato se ne dichiari soddisfatto (nel caso di specie la società editrice della testata giornalistica, oltre a dare riscontro alle richieste relative all´esistenza dei dati, ha opposto, a sostegno della legittimità del trattamento dei dati dell´interessato, la circostanza che la notizia diffusa era espressione del diritto di cronaca giudiziaria essendo relativa al coinvolgimento del ricorrente in una indagine in qualità di indagato, con riguardo, in particolare, ad atti non coperti da segreto).

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1079131]

Scheda

Doc-Web
1048079
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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