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R.a.i.

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > R.a.i.

Le attività di trattamento effettuate dalla R.a.i. in qualità di responsabile del Ministero delle finanze, ai fini della gestione degli abbonamenti al servizio radiotelevisivo, non possono rientrare nei casi, indicati dall´art. 14 della legge n. 675/1996, di esclusione dall´esercizio dei diritti attribuiti dall´art. 13 della stessa legge. Sulla società concessionaria e sull´amministrazione finanziaria incombe quindi l´obbligo di fornire riscontro senza ritardo alle richieste avanzate dagli interessati in base al citato art. 13.

  • Garante 12 luglio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 38 [doc. web n. 30923]


Non rientra tra i diritti azionabili ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del soggetto "incaricato" che, nell´ambito delle attività di gestione dei rapporti con gli abbonati e di riscossione del canone effettuate dalla Rai nella qualità di responsabile del trattamento, ha effettuato la visita al domicilio dell´interessato. Ne consegue che la richiesta va dichiarata inammissibile (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1083244]