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Formalità del procedimento

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI> Ricorso al Garante > Formalità del procedimento

Ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, l´interessato ha il diritto di chiedere direttamente alle società finanziarie e agli istituti di credito quali informazioni che lo riguardano siano state raccolte in relazione al trattamento dei dati connesso a richieste o concessioni di finanziamenti. Nel caso di mancata risposta nel termine di cinque giorni (v. art. 29, comma 2 della legge n. 675/1996), o di rifiuto all´accesso o all´esercizio di uno degli altri diritti elencati nel citato art. 13, l´interessato può ricorrere alla magistratura ordinaria o, alternativamente, al Garante, con le modalità previste dall´art. 29 della legge.

  • Garante 10 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 18 [doc. web n. 40955]


Le richieste di cui all´art. 13, comma 1, lett. c), n. 1 della legge n. 675/1996, dirette a conoscere i dati, la loro origine nonché le finalità e la logica del loro trattamento, possono essere avanzate dagli interessati senza particolari formalità, ed anche verbalmente (cfr. art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 501/1998). Risulta, pertanto, illegittima la richiesta rivolta all´interessato di indicare, nell´istanza di accesso ai dati presentata ai sensi dell´art. 13, eventuali codici identificativi ad esso attribuiti dal titolare del trattamento (nella specie, la società titolare, che ha inviato all´interessato una pubblicità non richiesta, ha asserito di non poter rispondere all´istanza di accesso nella quale non era stato indicato il "codice cliente" assegnato all´interessato nel materiale pubblicitario).

  • Garante 29 settembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 31 [doc. web n. 39045]


Il ricorso di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 può essere presentato solo in riferimento all´esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della legge. In tali ipotesi, il ricorrente deve avanzare le proprie richieste direttamente nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere poi, prima di presentare il ricorso, almeno cinque giorni dalla data di presentazione di tali richieste, tranne che nell´ipotesi particolare di cui al comma 2 del citato art. 29.

  • Garante 26 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 30 [doc. web n. 40193]


Prima di presentare ricorso al Garante previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato deve esercitare direttamente nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ai sensi dell´art. 13 della legge, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, proponendo poi il ricorso, in caso di inerzia o di rigetto dell´istanza, non prima che siano trascorsi almeno cinque giorni dal suo inoltro (art. 29, comma 2).

  • Garante 8 giugno 2000, in Bollettino n. 13, pag. 35 [doc. web n. 40473]


Va considerato rispondente alle prescrizioni formali poste dall´art. 29 della legge n. 675/1996 e dall´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998 il ricorso preceduto da una lettera inviata al titolare del trattamento nella quale l´interessato, pur senza citare espressamente l´art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996, manifesti chiaramente la volontà di opporsi al trattamento dei dati personali operato dal titolare.

  • Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 30 [doc. web n. 40615]


In considerazione dei criteri di semplicità e speditezza cui è ispirato il procedimento per la trattazione dei ricorsi disciplinato dagli artt. 29 della legge n. 675/1996 e 18 e ss. del d.P.R. n. 501/1998, non è preclusa alle parti la facoltà di presentare memorie - o di riportarsi a memorie - nel corso della loro eventuale audizione, anche in aggiunta ad altri documenti e memorie depositati entro il termine ordinatorio fissato dal Garante.

  • Garante 25 luglio 2001, in Bollettino n. 22, pag. 70 [doc. web n. 42180]


L´interessato che, nell´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, richieda al titolare del trattamento (nella specie una società assicurativa) il rilascio di copia delle fotografie scattate a seguito di un sinistro e riproducenti lo stato dei luoghi, è gravato dall´onere di dimostrare che nella documentazione fotografica siano riportate informazioni che possano essere considerate alla stregua di suoi dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. c) della legge.

  • Garante 8 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 67 [doc. web n. 38909]


Il ricorso al Garante non deve essere necessariamente proposto nei confronti del titolare del trattamento, ben potendo essere azionate alcune richieste solo nei confronti del responsabile, a condizione che il ricorso sia sempre preceduto da una rituale istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 144 [doc. web n. 1065991]


Il ricorso al Garante non deve essere necessariamente proposto da tutti i soggetti che hanno sottoscritto l´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 144 [doc. web n. 1065991]


Non costituisce valido esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato dall´art. 13 della legge n. 675/1996 la proposizione di un ricorso gerarchico che non contenga specifiche richieste riconducibili alla disposizione citata e miri, piuttosto, a sollecitare un controllo sulla correttezza dell´attività amministrativa.

  • Garante 10 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 74 [doc. web n. 1066585]


I titolari del trattamento sono tenuti a semplificare per quanto possibile le modalità di riscontro alle richieste inoltrate dagli interessati, per esercitare i diritti previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, ed a ridurne i tempi. Pertanto, legittimamente, il titolare del trattamento utilizza l´indirizzo di posta elettronica o il telefax dell´interessato per rispondere all´istanza di accesso ai dati.

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 40 [doc. web n. 1066518]


L´istanza con la quale l´interessato esercita i diritti previsti dalla legge in materia di trattamento dei dati personali deve essere considerata correttamente trasmessa alla società titolare del trattamento ove sia stata inoltrata ad un indirizzo che corrisponda alla sede legale della società.

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 84 [doc. web n. 1066605]


La missiva, nella quale è precisato quali dei diritti riconosciuti dalla normativa posta a tutela dei dati personali l´interessato intenda far valere nei confronti del titolare del trattamento, costituisce istanza che legittima la proposizione del ricorso al Garante, anche nel caso in cui venga indicata in maniera errata la legge di riferimento.

  • Garante 25 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 16 [doc. web n. 1066435]


Il ricorso proposto successivamente allo scadere del quinto giorno dalla data di ricezione dell´istanza di accesso è ammissibile, anche se vi è coincidenza tra spedizione dello stesso e ricezione della raccomandata contenente il riscontro all´istanza da parte del titolare del trattamento (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 9 aprile 2003 [doc. web n. 1075411]


Con il procedimento instaurato con ricorso al Garante non si può lamentare qualsiasi violazione delle disposizioni in tema di protezione sui dati personali, trattandosi di uno strumento teso a tutelare solo i diritti tassativamente indicati dall´art. 13 della legge n. 675/1996. Il ricorrente, inoltre, deve avanzare le proprie richieste direttamente al titolare o al responsabile del trattamento ed attendere almeno cinque giorni prima di poter riformulare le medesime istanze con il ricorso all´Autorità.

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1079192]


L´istanza, con la quale l´interessato esercita i diritti riconosciutigli dalla legge in materia di tutela del trattamento dei dati personali, è correttamente proposta ove venga inoltrata alla società titolare del trattamento, che risulti attiva, nella sua sede legale.

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1079073]


La preventiva istanza dell´interessato e l´invito ad aderire formulato dal Garante all´esito della presentazione del ricorso si considerano validamente inoltrati al titolare del trattamento se, inviati all´indirizzo ove il titolare ha la sua sede legale, la loro consegna effettuata con plichi raccomandati sia stata rifiutata.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080013]


La normativa in materia di trattamento dei dati personali ha configurato con modalità agevoli l´esercizio dei diritti azionabili con il ricorso al Garante, senza imporre particolari formalità. In tale quadro, viene disposto che l´interessato, nell´inoltrare l´istanza direttamente al titolare o al responsabile del trattamento, deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento. L´esibizione del documento, quindi, costituisce una delle possibili modalità di dimostrazione dell´identità personale, né esclusiva né obbligatoria, la cui prova può scaturire dall´esame di altri elementi di valutazione, quali atti o documenti in possesso del titolare o del responsabile.

  • Garante 30 luglio 2003 [doc. web n. 1081622]


Il ricorso irregolare si considera validamente proposto solo all´atto della sua regolarizzazione da parte dell´interessato su invito del Garante (fattispecie nella quale il ricorrente, che aveva presentato un ricorso privo della sua sottoscrizione autenticata, ha presentato un nuovo ricorso dotato di tale necessario requisito)

  • Garante 1 ottobre 2003 [doc. web n. 1082701]


Il Garante nel caso in cui accerti che il ricorso a lui proposto è carente di alcuni dei requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, invita il ricorrente a provvedere alla sua regolarizzazione. Ne consegue che il ricorso può ritenersi ritualmente presentato solo dal momento in cui sia stato regolarizzato, e gli effetti della regolarizzazione non retroagiscono alla data dell´ originario deposito (nella specie, il ricorso, depositato quando titolare e responsabile non avevano ancora dato riscontro alla istanza ex art. 13 legge n. 675/1996, era privo di alcuni dei requisiti di validità richiesti dalla legge. Il Garante ne aveva sollecitato la regolarizzazione, che era intervenuta quando oramai il titolare aveva riscontrato adeguatamente l´istanza che aveva dato origine al procedimento. Di conseguenza, il procedimento si era concluso con una pronuncia di infondatezza).

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1083056]


Il Garante, nel caso in cui accerti che il ricorso è carente di alcuni dei requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, invita il ricorrente a provvedere alla sua regolarizzazione. Ne consegue che il ricorso può ritenersi ritualmente presentato solo dal momento in cui sia stato regolarizzato, e gli effetti della regolarizzazione non retroagiscono alla data dell´ originario deposito (nella specie con il ricorso, privo di alcuni dei requisiti di validità richiesti dalla legge, alcuni condomini si erano opposti all´affissione nella bacheca condominiale di dati personali che li riguardavano riferiti a presunte morosità. L´amministratore del condominio ha dimostrato di aver adeguatamente riscontrato tutte le richieste formulate prima della regolarizzazione del ricorso stesso, sollecitata dal Garante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato).

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1083087]


Risulta correttamente proposto il ricorso al Garante presentato dall´interessato prima della ricezione dell´esauriente risposta del titolare del trattamento all´istanza preventivamente inoltratagli.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084906]


La declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso, per avere il titolare del trattamento provveduto a cancellare i dati dell´interessato illegittimamente pubblicati sul sito internet di una testata giornalistica, non preclude comunque al ricorrente di agire davanti al giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza dell´illecita pubblicazione dei suoi dati personali.

  • Garante 23 gennaio 2003 [doc. web n. 1067847]

Scheda

Doc-Web
1050418
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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