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Riscontro incompleto

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Accoglimento o rigetto > Riscontro incompleto

Il titolare o il responsabile del trattamento dei dati personali devono comunicare, all´interessato che ne faccia richiesta, non solo le categorie e i tipi di dati detenuti che lo riguardino, ma i singoli dati, mettendo in chiaro tutte le informazioni di carattere personale oggetto di trattamento, al fine di consentire all´interessato di valutare le informazioni presenti negli archivi ed eventualmente esercitare la facoltà di aggiornare, correggere o integrare i dati che si rivelassero inesatti o incompleti (art. 13, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996).

  • Garante 3 settembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 35 [doc. web n. 38901]


In caso di esercizio da parte dell´interessato del diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, il titolare o il responsabile del trattamento debbono comunicare non solo le categorie e i tipi di dati, ma i singoli dati detenuti, specificando tutte le informazioni oggetto di trattamento, al fine di consentire all´interessato di valutarle ed eventualmente esercitare la facoltà di aggiornare, integrare o correggere i dati che si rivelassero inesatti o incompleti.

  • Garante 19 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 37 [doc. web n. 39969]


Il riscontro del titolare o del responsabile del trattamento all´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 dev´essere completo, cosicché l´interessato possa ottenere tutte le informazioni richieste; ne consegue che, qualora con l´istanza d´accesso l´interessato abbia richiesto non solo la cancellazione dei dati oggetto di trattamento, ma anche ulteriori informazioni (es.: i fini e le modalità dell´intrapreso trattamento), il titolare, al fine di corrispondere compiutamente e nei termini di legge a detta richiesta, non può limitarsi a dare immediato corso all´istanza di cancellazione senza avere prima comunicato in forma intelligibile tutte le informazioni desiderate.

  • Garante 13 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 48 [doc. web n. 40457]


Il riscontro del titolare o del responsabile del trattamento all´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 dev´essere completo, di talché l´interessato possa ottenere tutte le informazioni richieste; ne consegue che dev´essere accolto il ricorso di cui all´art. 29 della legge nel caso in cui il titolare, anziché fornire al ricorrente tutti i dati contenuti nei propri archivi e documenti, si sia limitato ad una mera indicazione delle relative tipologie d´appartenenza.

  • Garante 19 aprile 1999, in Bollettino n. 8, pag. 33 [doc. web n. 39376]


Ove con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato chieda di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano, il titolare del trattamento non può limitarsi ad evidenziare che le informazioni utilizzate provengono da una banca dati costituita prima dell´entrata in vigore della legge n. 675/1996, in quanto in tal modo indica all´interessato solo la fonte più immediata di provenienza dei dati, senza specificare la loro reale provenienza, come richiesto dall´art. 13, comma 1, lett. c), n. 1 (nella specie, il titolare non ha chiarito in che modo è stata acquisita o formata la banca dati contenente le informazioni utilizzate per l´invio all´interessato di materiale pubblicitario non richiesto).

  • Garante 29 settembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 31 [doc. web n. 39045]


Ai sensi degli artt. 13 della legge n. 675/1996 e 17 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento deve comunicare, in modo compiuto ed analitico, le informazioni personali che riguardano l´interessato, senza limitarsi ad una mera elencazione delle tipologie di dati detenuti.

  • Garante 8 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 74 [doc. web n. 40177]
  • Garante 15 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 62 [doc. web n. 39472]


Il riscontro incompleto, da parte del titolare del trattamento, all´invito ad aderire formulato dal Garante ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, determina l´accoglimento parziale del ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996.

  • Garante 27 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 119 [doc. web n. 40225]


Il datore di lavoro ove l´interessato ha prestato servizio deve comunicare all´ex dipendente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, i dati personali ancora detenuti. Le informazioni devono essere comunicate in modo analitico, non attraverso la mera elencazione delle loro tipologie (nella specie la società resistente, pur affermando di avere trasmesso al nuovo datore di lavoro il fascicolo personale contenente i dati personali dell´interessato, non ha attestato di non detenere più alcuna informazione riguardante l´ex dipendente, fornendo anzi specifiche indicazioni in ordine all´aggiornamento di alcuni suoi dati personali).

  • Garante 7 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 32 [doc. web n. 1063697]


L´assicurato ha diritto di accedere al complesso dei suoi dati personali detenuti dall´Inps. Ove l´Istituto, richiesto della comunicazione dei dati riferiti a tutti i periodi contributivi versati dal datore di lavoro, si limiti a fornire al lavoratore un estratto contributivo incompleto, deve trovare accoglimento il ricorso volto ad ottenere l´accesso a tutti i dati relativi alla posizione contributiva di costui (fattispecie in cui l´Inps, nonostante l´ampia formulazione della richiesta di accesso, si è limitato a fornire i dati contributivi solo sino ad una certa data, senza specificare nulla circa l´eventuale trattamento di ulteriori dati dell´interessato, rivolgendo al medesimo un invito a presentare i modelli Cud per poter eventualmente attuare il recupero di ulteriori contributi relativi agli anni di riferimento).

  • Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 9 [doc. web n. 1063469]


Il riscontro del titolare del trattamento alle richieste dell´interessato dev´essere completo. Ne consegue che dev´essere accolto il ricorso allorché una società cooperativa, anziché fornire al socio-lavoratore tutte le informazioni richieste (concernenti, nella specie, la data di ingresso in qualità di socio, l´ammontare della quota sociale versata, delle mensilità non ancora saldate e del trattamento di fine rapporto maturato), si sia limitata a comunicare a questi solo una parte dei dati detenuti.

  • Garante 8 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 29 [doc. web n. 1064871]


Non fornisce un riscontro completo alla istanza di accesso dell´interessato l´istituto previdenziale (nella specie, l´Inail) che, richiesto dall´assicurato di comunicargli i dati relativi ad un infortunio in itinere nel quale era stato coinvolto, si limiti a fornire solamente un elenco delle tipologie dei dati detenuti, senza comunicare in modo intelligibile e completo tutte le informazioni richieste, eventualmente estrapolandole, ove necessario, dai documenti nei quali sono contenute. Il relativo ricorso presentato al Garante va quindi accolto.

  • Garante 12 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 47 [doc. web n. 1064435]


Non fornisce un riscontro completo alla istanza di accesso dell´interessato l´istituto previdenziale (nella specie, l´Inps) che, richiesto dall´assicurato di comunicargli i dati relativi alle corresponsioni contributive effettuate dal datore di lavoro, si limiti a fornire solamente alcune informazioni, senza comunicare in modo intelligibile e completo tutti i dati richiesti. Il relativo ricorso presentato al Garante va quindi accolto.

  • Garante 12 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 49 [doc. web n. 1064373]


Ove l´interessato chieda di accedere ai dati personali che lo riguardano, il titolare del trattamento deve fornire un riscontro compiuto ed analitico in ordine alle informazioni in suo possesso, indicando specificamente tutti i dati richiesti, senza potersi limitare ad una mera conferma circa la detenzione di dati personali dell´interessato (inerenti, nella specie, ad un contratto di abbonamento al servizio telefonico).

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 16 [doc. web n. 1064362]


Ove il titolare del trattamento dia risposta solo ad alcune delle richieste avanzate dall´interessato, il ricorso al Garante deve essere accolto in relazione alle istanze rimaste insoddisfatte (fattispecie nella quale il titolare, pur avendo provveduto a cancellare l´indirizzo di posta elettronica dell´interessato, utilizzato per l´invio di una e-mail promozionale non richiesta, ha omesso di comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento).

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 60 [doc. web n. 1065689]


Il titolare del trattamento deve fornire esauriente riscontro a tutte le richieste avanzate dall´interessato. Va, quindi, parzialmente accolto il ricorso proposto al Garante ove il titolare, pur adempiendo ad alcune istanze del ricorrente, non abbia fornito risposta alla richiesta di indicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove nominato.

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 33 [doc. web n. 1065573]
  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 30 [doc. web n. 1065823]


Ove con il ricorso al Garante l´interessato chieda di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano, il titolare del trattamento non può limitarsi ad evidenziare che le informazioni utilizzate provengono da una non meglio identificata "fonte web", poiché l´assoluta genericità del riscontro si risolve in una mancata risposta.

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 134 [doc. web n. 1065974]


Il titolare del trattamento, in presenza di una istanza di accesso a tutti i dati personali, deve fornire un completo riscontro a prescindere dalla circostanza che alcuni dati siano stati già comunicati, in tutto o in parte, all´interessato in adempimento di obblighi contrattuali o in applicazione di norme di legge. Per l´effetto va accolta la domanda formulata dall´intestatario di una carta di credito al quale la società emittente abbia trasmesso solo alcuni dei dati richiesti, rinviando per gli altri alle comunicazioni mensili già inoltrate.

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 54 [doc. web n. 1065839]


Il titolare del trattamento cui l´interessato abbia chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano non può limitarsi a dare conferma dell´esistenza dei dati stessi, ma deve fornirne un dettagliato elenco. In difetto, il relativo ricorso presentato al Garante va accolto (fattispecie relativa all´accesso ai dati personali utilizzati da una società a fini di marketing diretto).

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 46 [doc. web n. 1066199]
  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 148 [doc. web n. 1066397]


Il titolare del trattamento deve fornire un riscontro completo alla richiesta di accesso dell´interessato, senza limitarsi alla sola elencazione delle tipologie dei dati detenuti, ma comunicando in modo intelligibile tutte le informazioni in suo possesso (nella specie, un´impresa di consulenza ha risposto di detenere i dati relativi agli indirizzi del ricorrente, senza provvedere a comunicarne il dettaglio).

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 103 [doc. web n. 1066315]


Il titolare del trattamento deve fornire un riscontro completo alle richieste avanzate dall´interessato. Ove la risposta sia solo parziale, il ricorso presentato al Garante deve essere parzialmente accolto (fattispecie in cui il titolare, pur avendo provveduto a cancellare dai propri archivi i dati dell´interessato, ha omesso di comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento).

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 117 [doc. web n. 1066342]


L´incompleto riscontro del titolare del trattamento alle richieste dell´interessato determina il parziale accoglimento del ricorso al Garante.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 122 [doc. web n. 1066350]
  • Garante 6 novembre 2002 [doc. web n. 1067598]


Il titolare del trattamento deve dare completo riscontro, anche solo negativo, a tutte le richieste formulate nel ricorso. Conseguentemente va accolto, seppure limitatamente alla domanda rimasta inevasa, il ricorso ove abbia omesso di comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente nominato.

  • Garante 21 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 49 [doc. web n. 1066534]


Il titolare del trattamento deve sempre fornire risposta, anche negativa, alla richiesta dell´interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

  • Garante 22 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 51 [doc. web n. 1066540]
  • Garante 25 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 53 [doc. web n. 1066544]


Il riscontro del titolare o del responsabile del trattamento alle richieste formulate prima con l´istanza e poi con il ricorso al Garante deve essere completo, così che l´interessato possa ottenere tutte le informazioni richieste. Ne consegue che deve essere, in parte, accolto il ricorso quando il titolare, pur avendo fornito adeguato riscontro alle altre richieste formulate, abbia omesso di rispondere a quella tesa a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente nominato.

  • Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 24 [doc. web n. 1066451]
  • Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 28 [doc. web n. 1066459]


Ove l´Inps, richiesto della comunicazione di una serie di informazioni relative alla pensione concretamente erogata all´assicurato (in particolare, la ricostruzione del trattamento corrisposto, le modalità del suo pagamento, l´indicazione degli uffici pagatori e la corrispondenza intercorsa tra l´Istituto e l´interessato), si limiti a fornire al richiedente le sole stampe delle sequenze dei pagamenti avvenuti – desunte dal programma informatico utilizzato – e a dichiarare di aver prodotto l´ulteriore corrispondenza intercorsa tra le parti nell´ambito di un procedimento pendente tra le stesse parti dinanzi all´Autorità giudiziaria ordinaria (concernente la pretesa indebita percezione di alcune somme erogate a titolo di pensione), deve trovare accoglimento il ricorso dell´interessato volto ad ottenere l´accesso, in modo intelligibile, a tutte le informazioni che lo riguardano. A tal fine, l´Istituto è obbligato non solo ad indicare i criteri, le informazioni aggiuntive e gli eventuali codici interpretativi necessari per comprendere i dati riportati nelle stampe relative ai pagamenti già effettuati, ma è altresì tenuto a comunicare i dati relativi alla corrispondenza depositata in giudizio, ove disponibile in copia.

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067317]


Il riscontro deve ritenersi incompleto allorché il titolare del trattamento, nonostante la specifica richiesta di trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, consenta all´interessato di prendere unicamente visione delle informazioni che lo riguardano. Pertanto, il ricorso volto ad ottenere l´adempimento a tale richiesta dev´essere accolto.

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067321]


L´incompleto riscontro del titolare del trattamento alle richieste dell´interessato determina il parziale accoglimento del ricorso al Garante.

  • Garante 13 maggio 2003 [doc. web n. 1128771]


Ove l´interessato, che abbia esercitato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, contesti che il titolare gli abbia comunicato tutte le informazioni in suo possesso – in particolare indicando le tipologie di dati che non sarebbero stati forniti –, il titolare deve chiarire se i dati resi disponibili sono gli unici detenuti, o se nei suoi archivi vi siano altre informazioni relative all´interessato, come dallo stesso indicato. In difetto, il ricorso presentato al Garante deve essere accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere gli altri dati personali eventualmente detenuti (fattispecie di accesso al complesso dei dati personali relativi all´interessato detenuti da un´organizzazione sindacale alla quale lo stesso risulta iscritto).

  • Garante 16 maggio 2003 [doc. web n. 1132429]


L´accesso ai dati personali detenuti dal datore di lavoro per essere completo deve comprendere, oltre ai dati detenuti nel fascicolo personale, anche altri dati eventualmente conservati in archivi cartacei o informatizzati dislocati anche in sedi diverse della società datrice. Ne consegue che è incompleto il riscontro offerto dalla datrice resistente, e per tale parte va accolto il ricorso proposto dal lavoratore, ove non risulti inequivocabilmente ed in maniera conclusiva che la stessa non detenga altri dati oltre a quelli già resi accessibili all´interessato.

  • Garante 19 giugno 2003 [doc. web n. 1079692]


L´incompleto riscontro alle richieste dell´interessato determina il parziale accoglimento del ricorso (nel caso di specie, il Garante ha accolto il ricorso in relazione all´unica richiesta non riscontrata dal titolare, concernente l´indicazione delle generalità del responsabile del trattamento).

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067789]


Il riscontro del titolare del trattamento alle richieste dell´interessato deve essere completo di tal che questi possa ottenere tutte le informazioni richieste. Ne consegue che qualora nell´interpello preventivo l´interessato abbia chiesto di conoscere, tra l´altro, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento il titolare è tenuto a comunicare se ha provveduto alla designazione di uno o più responsabili e, in caso affermativo, deve fornirne altresì gli estremi identificativi.

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067809]


Va accolta la domanda di accesso ai dati personali ove il titolare del trattamento, ovvero il responsabile se nominato, si sia limitato a dare mera conferma dell´esistenza dei dati e non abbia provveduto ad estrarli dai documenti in suo possesso ed a porli a disposizione dell´interessato.

  • Garante 16 gennaio 2003 [doc. web n. 1067830]


Il riscontro incompleto alle richieste dell´interessato da parte del titolare del trattamento - che abbia comunicato alcune informazioni relative al ricorrente, senza mettere a disposizione tutti i dati che lo riguardano -, determina il parziale accoglimento del ricorso, con conseguente ordine di comunicare tutti i dati richiesti, estrapolandoli dai propri archivi informatizzati e cartacei.

  • Garante 19 febbraio 2003 [doc. web n. 1067991]


Il titolare del trattamento – nella specie una società che si occupa di ricevere ordini di prodotti e di provvedere alla loro distribuzione – deve comunicare al ricorrente in dettaglio tutte le informazioni che lo riguardano, e non limitarsi all´indicazione delle sole tipologie dei dati detenuti (individuate con termini generici quali nome, cognome, domicilio, numero telefonico, ecc.).

  • Garante 19 febbraio 2003 [doc. web n. 1067996]


Il titolare del trattamento – nella specie, il titolare di un sito Internet ove l´interessato era registrato – deve dare adempimento alla richiesta dell´interessato di conoscere i dati che lo riguardano comunicando tutte le informazioni detenute, senza limitarsi a fornire indicazioni sulle categorie generali ed astratte cui i dati appartengono (ad esempio, nome, cognome, città, ecc.) o sulle modalità tecniche per venire a conoscenza dei dati presenti sul sito.

  • Garante 20 febbraio 2003 [doc. web n. 1068016]


Dev´essere accolto il ricorso allorché il titolare, destinatario di più richieste dell´interessato circa il trattamento operato, si limiti soltanto ad indicare in modo generico l´origine dei dati.

  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068242]


Il riscontro incompleto, da parte del titolare del trattamento, alle richieste dell´interessato, determina l´accoglimento parziale del ricorso (fattispecie in cui il resistente non ha risposto all´istanza dell´interessato volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento).

  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068268]


Il riscontro incompleto del titolare del trattamento all´invito ad aderire formulato dal Garante determina l´accoglimento parziale del ricorso.

  • Garante 26 marzo 2003 [doc. web n. 1068300]


Il titolare del trattamento è tenuto a fornire all´interessato una risposta integralmente esaustiva sulle informazioni personali che lo riguardano. Ne consegue che dev´essere ritenuto incompleto il riscontro – e, quindi, dev´essere accolto il ricorso dell´interessato – allorché una società subordini la comunicazione dei dati richiesti da un dipendente al completamento di ricerche già avviate presso i propri archivi.

  • Garante 28 marzo 2003 [doc. web n. 1068321]
  • Garante 28 marzo 2003 [doc. web n. 1068317]


Il titolare del trattamento è tenuto a fornire all´interessato una risposta integralmente esaustiva sulle informazioni personali che lo riguardano. Ne consegue che dev´essere ritenuto incompleto il riscontro – e, quindi, dev´essere parzialmente accolto il ricorso – allorché una società, a fronte di un´istanza generale, volta ad ottenere l´accesso a tutti i dati personali riferiti al rapporto di lavoro, si limiti a fornire al proprio dipendente – mediante consegna di copia di alcuni documenti – solo parte delle informazioni richieste.

  • Garante 31 marzo 2003 [doc. web n. 1068341]


Il riscontro del titolare o del responsabile del trattamento ad una istanza con la quale l´interessato, oltre ad opporsi all´utilizzo dei suoi dati, chieda anche di conoscerne l´origine, le modalità le finalità, gli estremi completi ed aggiornati del titolare e del responsabile e di avere accesso ai dati stessi deve essere completo. Ne consegue che va parzialmente accolto il ricorso al Garante nel caso in cui, oltre a proseguire il trattamento illegittimo, si ometta di comunicare analiticamente i dati e di specificarne l´origine.

  • Garante 9 aprile 2003 [doc. web n. 1079087]


Il titolare o il responsabile del trattamento sono tenuti a dare riscontro a tutte le richieste contenute nell´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 che siano state riproposte nel ricorso. Va accolto pertanto il ricorso proposto nei confronti della società editrice di un quotidiano ove la stessa, nel rispondere all´invito ad aderire del Garante, ometta il riscontro ad alcune delle domande ritualmente formulate (nella specie il Garante non ha preso in esame le richieste di comunicazione in forma intelligibile dei dati e di blocco, formulate solo nell´istanza e non reiterate nel ricorso; ha dichiarato non luogo a provvedere su quelle alle quali il titolare ha adeguatamente risposto, ed ha accolto il ricorso con riguardo alle domande tese a conoscere finalità modalità e logica del trattamento, rimaste prive di risposta).

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1053731]


Nel rispondere all´invito ad aderire, formulato dal Garante nel corso del procedimento instaurato con ricorso, il titolare del trattamento deve riscontrare tutte le domande legittimamente proposte. Pertanto ove ometta di chiarire se ha nominato uno o più responsabili del trattamento e, in caso affermativo, non ne indichi gli estremi identificativi, tale domanda deve essere accolta.

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1079224]


Il riscontro incompleto, da parte del titolare del trattamento, all´invito ad aderire formulato dal Garante, determina l´accoglimento parziale del ricorso (nella specie i due resistenti avevano dato riscontro all´opposizione al trattamento ed alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, ma avevano omesso qualsiasi risposta, anche negativa, alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente nominato).

  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1075418]


Il riscontro incompleto da parte del titolare del trattamento, all´invito ad aderire formulato dal Garante, determina l´accoglimento parziale del ricorso (nella specie il resistente aveva dato riscontro all´opposizione al trattamento ed alla richiesta di conoscere l´origine dei dati ma aveva omesso di fornire qualsiasi risposta, anche negativa, alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente nominato).

  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1079030]
  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1079046]


Il titolare del trattamento è tenuto a dare riscontro a tutte le richieste formulate dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996. Ne consegue che deve essere accolta la domanda tesa a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente nominato dal titolare, ove quest´ultimo ometta qualunque risposta, anche semplicemente negativa, sul punto.

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1079073]


Il riscontro incompleto del titolare del trattamento all´invito ad aderire del Garante determina il parziale accoglimento del ricorso (nel caso di specie, il titolare del trattamento, pur avendo aderito a numerose richieste dell´interessato, ha omesso di fornire riscontro all´istanza volta a conoscere l´origine dei dati trattati).

  • Garante 7 maggio 2003 [doc. web n. 1069117]


Il riscontro incompleto del titolare del trattamento all´invito ad aderire del Garante determina l´accoglimento parziale del ricorso (nel caso in questione, una società non ha fornito riscontro alla richiesta dell´interessato volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento).

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 1132682]
  • Garante 18 giugno 2003 [doc. web n. 1132700]


Il titolare del trattamento è tenuto a dare riscontro a tutte le richieste ritualmente formulate nel ricorso al Garante. Ne consegue che deve essere accolto, seppure in parte, il ricorso nel caso in cui il titolare del trattamento pur avendo risposto ad alcune delle domande formulate abbia, tuttavia, omesso di precisare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente nominato

  • Garante 24 giugno 2003 [doc. web n. 1132357]


Il titolare del trattamento, a cui l´interessato abbia chiesto la comunicazione dei dati personali che lo riguardano, non può limitarsi a dare conferma della loro esistenza e a citarli per categorie astratte, ma deve fornire l´elenco dettagliato e completo delle informazioni in proprio possesso (un istituto di credito si era limitato a individuare le tipologie di dati – nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, ecc. – relativi ad un cliente con cui aveva stipulato un contratto di conto corrente e a cui aveva concesso un finanziamento).

  • Garante 2 luglio 2003 [doc. web n. 1079975]


Non fornisce adeguata risposta alla richiesta dell´interessato di conoscere i dati che lo riguardano la sola conferma, da parte del titolare del trattamento, dell´esistenza, nei propri archivi, di informazioni relative agli intercorsi rapporti contrattuali ed ai contenziosi che ne erano scaturiti, senza comunicazione, nel dettaglio, di tutti i dati detenuti.

  • Garante 2 luglio 2003 [doc. web n. 1079895]


In caso di opposizione al trattamento del destinatario di una comunicazione non richiesta a carattere commerciale, non costituisce riscontro adeguato da parte della società mittente l´avere richiesto ad altra società, fornitrice e custode dei nominativi dei destinatari, la cancellazione dei dati del ricorrente, essendo necessario fornire assicurazione sull´adozione di ogni opportuna misura e accorgimento tecnico volto ad evitare che il nominativo dell´interessato venga in futuro ulteriormente utilizzato – direttamente o tramite l´azione di soggetti terzi a ciò delegati – nell´ambito di iniziative promozionali.

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081404]


Il datore di lavoro deve fornire integrale riscontro alla domanda di accesso del dipendente, comunicandogli il complesso di dati personali che lo riguardano. In presenza di specifiche contestazioni del lavoratore in ordine all´asserita assenza di determinati documenti dal fascicolo personale, deve specificare chiaramente se le informazioni fornite sono tutte quelle in suo possesso. In mancanza di tale chiarimento, il ricorso dell´interessato, per tale aspetto, va accolto, con l´ordine al datore di comunicare gli ulteriori dati eventualmente detenuti o di precisare di non conservarne altri oltre quelli già trasmessi.

  • Garante 30 luglio 2003 [doc. web n. 1081637]


Il titolare del trattamento deve comunicare all´interessato che ne abbia fatto richiesta, in modo compiuto e analitico, tutte le informazioni personali che lo riguardano, senza limitarsi a fornire semplici indicazioni di carattere generale sul trattamento operato o a mettere a disposizione del richiedente soltanto alcuni tipi di dati.

  • Garante 25 settembre 2003 [doc. web n. 1081982]


Il titolare del trattamento deve riscontrare la richiesta dell´interessato di conoscere in forma intelligibile i dati che lo riguardano fornendone l´elenco dettagliato e completo, senza limitarsi ad una generica elencazione delle sole categorie delle informazioni detenute. Ciò al fine di permettere la verifica dei dati e chiederne, ove necessario, l´aggiornamento, la correzione o l´integrazione. In difetto, il ricorso presentato al Garante deve essere accolto.

  • Garante 7 ottobre 2003 [doc. web n. 1082486]


Il titolare del trattamento è tenuto a dare riscontro completo a tutte le domande ritualmente formulate dal ricorrente. Ne consegue che, nel caso in cui l´interessato abbia chiesto di avere comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati in possesso della resistente, quest´ultima non può limitarsi a depositare della documentazione contenente dei dati del ricorrente, senza precisare che se la stessa esaurisce tutti i dati riferibili all´istante e presenti nei suoi archivi.

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1084363]


Il titolare del trattamento è tenuto a riscontrare tutte le domande legittimamente formulate dall´interessato con il ricorso al Garante. Ne consegue che nel caso in cui ometta di fornire alcune delle indicazioni richieste , ovvero dia una risposta incompleta, il ricorso deve essere accolto limitatamente a tali domande (nel caso di specie il titolare del trattamento, pur avendo compiutamente risposto alle richieste tese a conoscere le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che all´opposizione legittimamente proposta, ha omesso qualunque riscontro alle altre domande formulate e relative alla comunicazione dei dati in possesso della resistente, all´origine degli stessi ed alle finalità del trattamento).

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1054705]


Il soggetto che chiede il rilascio di una carta di credito ha diritto di accedere a tutti i dati personali detenuti dalla società emittente ivi compresi quelli espressi all´interno di valutazioni anche in forma di punteggio o classifiche, sul suo grado di affidabilità o solvibilità. Pertanto deve essere parzialmente accolto il ricorso nel caso in cui l´istituto di credito, titolare del trattamento, in risposta all´invito ad aderire formulatogli dal Garante, si limiti a comunicare solo i dati riportati nel modulo di richiesta della carta e quelli inseriti nel documento di identità del ricorrente, omettendo di trasmettere tutti gli altri, sul presupposto che gli stessi rientrerebbero tra i dati interni e riservati sottratti all´accesso.

  • Garante 14 novembre 2003 [doc. web n. 1082980]


Laddove il ricorrente chieda, tra l´altro, di avere comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, in possesso della resistente, quest´ultima è tenuta a comunicare tutti i singoli dati, non potendo limitarsi ad indicarne le sole tipologie.

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1054725]


Il titolare o il responsabile del trattamento sono tenuti a riscontrare tutte le richieste formulate dall´interessato a norma delle disposizioni di legge sulla tutela dei dati personali. Ne consegue che è incompleto e, per l´effetto, va in parte accolto, il ricorso al Garante ove, a fronte di una domanda tesa ad accedere a tutti i dati relativi ad un determinato procedimento ed a conoscerne l´origine, il titolare si sia limitato a consegnare alcuni documenti senza precisare l´origine dei dati trattati e confermare l´inesistenza di altri dati personali, diversi da quelli contenuti nella documentazione inviata (nella specie oggetto della richiesta di accesso, rivolta ad un ente locale, erano i dati personali trattati in un procedimento instaurato a seguito di una richiesta di iscrizione nell´albo dei coltivatori diretti, poi respinta dall´INPS).

  • Garante 26 novembre 2003 [doc. web n. 1083027]


Nell´ipotesi in cui l´interessato, parte di un rapporto di finanziamento, chieda di conoscere tutte le informazioni che lo riguardano detenute presso la banca dati di una società finanziaria, quest´ultima, quale titolare del trattamento, è obbligata a fornire un tempestivo ed esaustivo riscontro alle richieste avanzate, comunicando tutte le informazioni ricollegabili all´interessato, ivi compreso il numero e l´importo delle rate, nonchè i parametri per la comprensione del significato dei numerosi codici numerici indicati nella documentazione afferente al rapporto.

  • Garante 9 dicembre 2003 [doc. web n. 1085232]


Il titolare del trattamento deve dare esauriente riscontro a tutte le domande formulate dall´interessato nel ricorso. Ove ometta di rispondere ad alcune delle richieste legittimamente formulate, il ricorso deve essere per quella parte accolto (nella specie la società di telefonia interpellata, pur avendo dichiarato di aver interrotto l´invio di sms promozionali e chiarito le modalità del trattamento, specificando gli estremi identificativi del responsabile nominato, aveva tuttavia omesso di comunicare all´interessato, come richiesto, in forma intelligibile tutti i dati trattati, la loro origine e le finalità del trattamento).

  • Garante 18 dicembre 2003 [doc. web n. 1085725]


Il titolare del trattamento deve fornire esauriente risposta a tutte le richieste dell´interessato, senza trascurarne alcuna. In difetto, il ricorso al Garante va accolto in relazione alle domande rimaste senza riscontro, con le inevitabili conseguenze anche in ordine alla regolazione delle spese del procedimento (nella fattispecie, un gestore di telefonia mobile si era limitato ad indicare gli estremi identificativi del titolare stesso e del responsabile del trattamento ed aveva assicurato la cessazione dell´invio di sms promozionali – domande sulle quali è stato dichiarato non luogo a provvedere –, ma non aveva comunicato all´interessato i dati che lo riguardavano, né aveva fornito riscontro sulla loro origine e sulle modalità e finalità del trattamento).

  • Garante 19 dicembre 2003 [doc. web n. 1084791]


Il titolare del trattamento deve sempre fornire risposta alla richiesta dell´interessato di conoscere l´identità del responsabile eventualmente designato, anche ove abbia già provveduto a cancellare i dati personali dell´interessato stesso. In difetto, il ricorso al Garante, sul punto, va accolto.

  • Garante 29 dicembre 2003 [doc. web n. 1084836]


Nell´ipotesi in cui il ricorrente, già titolare di una carta di credito revolving ed attualmente estinta, chieda di conoscere tutte le informazioni che lo riguardano detenute da una "centrale rischi" privata, quest´ultima è obbligata a fornire un tempestivo ed esaustivo riscontro alle richieste avanzate, comunicando tutte le informazioni ricollegabili all´interessato, ivi compresi i dati personali detenuti in forma di punteggio sul grado di affidabilità/solvibilità del medesimo. Pertanto, ove la resistente abbia omesso di comunicare tali dati, consentendo l´accesso solo ad alcune delle informazioni detenute, il ricorso dev´essere parzialmente accolto, con conseguente obbligo per la "centrale rischi" di integrare, nel termine fissato dal Garante, l´insufficiente riscontro fornito.

  • Garante 29 dicembre 2003 [doc. web n. 1053768]


La richiesta dell´interessato, destinatario di posta a contenuto promozionale, di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano non può essere soddisfatta dal titolare del trattamento, mittente della corrispondenza, con la generica indicazione della provenienza da "banche dati esterne di marketing acquisite presso società specializzate del settore". La mancata specificità del riscontro priva infatti l´interessato della facoltà di tutelare ulteriormente i propri diritti presso altri titolari che possono avere utilizzato illecitamente i dati, nei cui confronti deve invece essere reso concretamente possibile esercitare i diritti medesimi. Il titolare è quindi tenuto ad integrare la risposta, indicando puntualmente il soggetto che ha fornito le informazioni in questione.

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084492]


Nell´ipotesi in cui il ricorrente, destinatario di un´offerta promozionale inviata per posta da una società dotata di più punti vendita, si opponga al trattamento dei propri dati per fini promozionali o commerciali, il titolare del trattamento, ai fini di un corretto adempimento alla richiesta, è tenuto a fornire assicurazione dell´interruzione del trattamento anche presso tutte le strutture aziendali periferiche.

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084949]


Il titolare del trattamento deve dare esauriente riscontro a tutte le domande formulate dall´interessato nel ricorso. Nel caso in cui si limiti a confermare di aver cancellato solo alcuni dei dati in suo possesso (nella specie il solo nominativo dell´interessato e non anche i dati anagrafici dello stesso, il codice fiscale, ecc.) la relativa domanda di cancellazione deve essere, almeno in parte, accolta (fattispecie relativa all´utilizzazione di dati tratti da elenchi telefonici, oltre che da altre fonti, per finalità di direct marketing).

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1085718]

Scheda

Doc-Web
1050434
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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