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Instaurazione di un autonomo procedimento

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI> Instaurazione di un autonomo procedimento

Le pronunce emesse dal Garante ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c) della legge n. 675/1996 non costituiscono atti di natura consultiva, ma provvedimenti adottati nell´esercizio di un´attività amministrativa in virtù della quale l´Autorità, nel quadro dei poteri di vigilanza e sulla corretta applicazione della legge, ha il compito di "controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento …", nonché la potestà di segnalare al titolare o al responsabile del trattamento dei dati personali le modificazioni opportune al fine di rendere quest´ultimo conforme alle disposizioni vigenti.

  • Garante 30 novembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 105 [doc. web n. 41071]


La legge n. 675/1996 ha demandato al Garante il compito di verificare la conformità dei trattamenti dei dati svolti dagli organismi di sicurezza di cui alla legge n. 801/1977 alle disposizioni di legge e di regolamento (art. 31, comma 1, lett. p) e 32, commi 6 e 7, in relazione all´art.4, comma 1, lett. b)).

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 79 [doc. web n. 42030]


La declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 non preclude al Garante la facoltà di avviare, sulla base delle circostanze descritte dall´interessato e della documentazione acquisita, un autonomo procedimento, previsto dall´art. 31, comma 1, della legge, al fine di accertare l´eventuale violazione da parte del titolare o del responsabile del trattamento della normativa in materia di dati personali (nella specie, l´Autorità ha avviato un procedimento per accertare le modalità con le quali sono stati diffusi da una A.S.L. dati idonei a rivelare lo stato di salute di un dirigente medico della stessa azienda).

  • Garante 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 42 [doc. web n. 40995]


La declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 non preclude al Garante la facoltà di avviare, sulla base delle circostanze descritte dall´interessato e della documentazione acquisita, un autonomo procedimento, previsto dall´art. 31, comma 1, della legge, al fine di accertare l´eventuale violazione da parte del titolare o del responsabile del trattamento della normativa in materia di dati personali (nella specie, l´Autorità ha avviato un procedimento per accertare le modalità con le quali i dati dell´interessato, acquisiti da una terza persona, sono stati divulgati mediante produzione nel giudizio civile di separazione pendente tra l´interessato stesso e la moglie).

  • Garante 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 45 [doc. web n. 40373]


Il Garante può in ogni caso instaurare d´ufficio un autonomo procedimento per valutare la fondatezza dei rilievi e delle segnalazioni che rinvenga in un qualunque atto comunque pervenuto all´Ufficio, quale che sia la sua natura.

  • Garante 7 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 63 [doc. web n. 31027]


La dichiarata inammissibilità del ricorso proposto ex art. 29 della legge n. 675/1996 non impedisce al Garante di instaurare un autonomo procedimento, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. d), al fine di verificare la conformità alle disposizioni della legge del trattamento effettuato dal titolare.

  • Garante 15 dicembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 41 [doc. web n. 30919]


Rientra tra i compiti del Garante l´instaurazione di un procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 al fine del controllo della liceità del trattamento dei dati personali (finalità e modalità del trattamento, consultazione dei dati, comunicazione a terzi, conservazione e distruzione) operato da un istituto bancario attraverso la raccolta delle impronte digitali e dell´immagine del volto dei clienti all´ingresso dei locali della banca.

  • Garante 28 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 35 [doc. web n. 40181]


Anche nell´ipotesi in cui il procedimento instaurato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 si concluda con dichiarazione di non luogo a provvedere, per avere il titolare dato riscontro alle richieste dell´interessato, resta integra la facoltà del Garante di instaurare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, della legge n. 675/1996 al fine della verifica di particolari aspetti concernenti il trattamento dei dati operato dal titolare.

  • Garante 10 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 27 [doc. web n. 38997]


A prescindere dall´esistenza di uno specifico contenzioso sulla legittimità dei trattamenti operati, resta ferma la facoltà per il Garante di avviare un autonomo procedimento di segnalazione per verificare, in linea generale, correttezza e liceità di tutti i trattamenti effettuati dal titolare.

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 132 [doc. web n. 1065969]


Nell´ambito di un autonomo procedimento volto alla verifica di taluni aspetti di un trattamento di dati personali, il Garante può accertare l´esistenza di elementi utili all´eventuale denuncia del titolare all´autorità giudiziaria (fattispecie nella quale un rivenditore di servizi telefonici ha comunicato al gestore, al fine di attivare la relativa utenza, i dati personali di una persona deceduta da alcuni anni).

  • Garante 26 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 59 [doc. web n. 1066220]


Ove nel corso di una trasmissione televisiva, che veda come protagonista un minore, vengano divulgate informazioni personali relative al medesimo e ai suoi rapporti familiari in violazione dei limiti posti all´attività giornalistica dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal codice deontologico del settore, in particolare per gli aspetti concernenti la salvaguardia della vita privata e della personalità dei minori, il Garante, all´esito degli accertamenti effettuati nell´ambito di un procedimento amministrativo di controllo, ed acquisite le necessarie informazioni da parte della testata e della redazione della trasmissione, può segnalare all´emittente televisiva la necessità di conformare, anche in relazione a future trasmissioni, il trattamento dei dati personali attinenti ai minori ai principi che disciplinano la materia.

  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067209]


Anche nel caso in cui il ricorso al Garante venga definito con pronunce di mero rito (inammissibilità e non luogo a provvedere) resta fermo il potere dell´Autorità di instaurare, traendo spunto dagli elementi di fatto acquisiti, un autonomo procedimento volto a verificare l´idoneità e la completezza delle misure di sicurezza adottate dal titolare del trattamento in relazione alle modalità di identificazione dei titolari e/o possessori di carte telefoniche prepagate (fattispecie relativa ad accessi al servizio assistenza clienti mediante una diversa utenza telefonica).

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1053834]

Scheda

Doc-Web
1050485
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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