g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 19 marzo 2003 [1053427]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1053427]

Provvedimento del 19 marzo 2003

La richiesta di apporre nel registro dei battezzati l´annotazione della volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, consistendo in un´istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che riguardano l´interessato, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all´appartenenza religiosa.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza rivolta al parroco della Parrocchia di San Tommaso in Strembo (TN), ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto l´annotazione a margine del registro dei battezzati della parrocchia, della "propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica apostolica romana e che dell´avventa annotazione fosse data conferma per lettera, debitamente sottoscritta".

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato il 20 febbraio 2003 da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il parroco della predetta Parrocchia, con nota inviata per raccomandata a.r. in data 26/2/2003, ha sostenuto che:

  • preso atto dell´istanza del Sig. XY, inizialmente sfuggita alla sua attenzione, si sarebbe accinto a soddisfare la richiesta dello stesso, allegando ai Registri del Battesimo e della Confermazione "la domanda scritta, mirante ad ottenere l´autoesclusione dalla Comunità Cristiana Cattolica di S. Tommaso in Strembo".

Con nota datata 3 marzo 2003 il ricorrente ha inoltrato una memoria di replica con la quale si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha ribadito la richiesta di annotare la sua volontà sul predetto registro in modo "permanente".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Il ricorso è fondato.

La richiesta di apporre nel menzionato registro l´annotazione della volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, consistendo in un´istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che riguardano l´interessato, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all´appartenenza religiosa (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 legge n. 675/1996).

Come più volte rilevato da questa Autorità (v., ad esempio, Provv. del 19 settembre 1999, in Bollettino n. 9, p. 54), "l´aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…", ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

L´eventuale conservazione dell´istanza presentata dal ricorrente in allegato al registro dei battesimi non è invece sufficiente a far risultare in modo in equivoco e permanente, dal registro stesso, l´illustrata volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Dovrà pertanto essere effettuata l´annotazione richiesta nel registro dei battesimi, qualora a ciò non si sia già provveduto nei predetti termini, entro il termine del 20 aprile 2003.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 40 euro a carico del Parroco della Parrocchia di San Tommaso, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al parroco della Parrocchia di S. Tommaso in Strembo (TN) di apporre entro il 20 aprile 2003 l´annotazione richiesta dal ricorrente nel registro dei battesimi della Parrocchia di San Tommaso, nei termini di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorità ed all´interessato entro la medesima data dell´avvenuto adempimento;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 40, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico del parroco della Parrocchia di San Tommaso in Strembo (TN), il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 marzo 2003

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli