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Telecomunicazioni - Chiamate in uscita: l'interessato può avere accesso ai dati che lo riguardano - 22 settembre 2003 [1053724]

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Telecomunicazioni - Chiamate in uscita: l´interessato può avere accesso ai dati che lo riguardano - 22 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Roberto Giometti

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Elisabetta Busuito presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali relativi al traffico telefonico "in entrata e in uscita" relativi alla propria utenza telefonica di rete fissa.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento che ha quantificato in euro 135.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 10 luglio 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/98, Telecom Italia S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 22 luglio 2003 con la quale ha asserito:

  • che, dato il disposto dell´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996, in riferimento alla richiesta di conoscere i dati di traffico in entrata, sarebbe "onere dell´interessato provare, già nella richiesta di accesso, oltre alla titolarità dell´utenza, sia l´esistenza di un procedimento penale in relazione al quale le indagini difensive sono in corso di svolgimento, sia il pregiudizio che a tale svolgimento potrebbe derivare dalla mancata produzione dei tabulati in entrata";
  • di essere disponibile a fornire i dati di traffico uscente in chiaro, non appena il ricorrente abbia indicato il periodo di riferimento della richiesta.

Con nota datata 22 luglio 2003, il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto un tabulato del traffico telefonico "in uscita" relativo alla propria utenza, ma con le ultime cifre dei numeri oscurate. Al riguardo ha reputato opportuno conoscere, "oltre ai numeri in chiaro del traffico internet 70x, i nominativi e gli indirizzi delle società cui corrispondono tali numeri".

Con fax inoltrato in data 11 settembre 2003, la resistente ha infine chiarito di aver "immediatamente provveduto ad estrarre i tabulati di traffico in uscita" e di averli inviati al ricorrente il 13 agosto 2003, non appena ottenuta dallo stesso l´indicazione del periodo oggetto dell´istanza di accesso.

Il titolare del trattamento ha inoltre eccepito l´ammissibilità dell´ulteriore richiesta relativa alle società interessate al traffico Internet, in quanto formulata per la prima volta nella predetta memoria del 22 luglio 2003 e perché "avente ad oggetto informazioni che pacificamente non costituiscono dati personali" del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati di traffico telefonico in entrata e in uscita relativi ad un´utenza telefonica di rete fissa.

In ordine alla richiesta di conoscere le chiamate telefoniche in entrata, l´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996 esclude l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, lett. c) e d), della medesima legge "nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: (…) da fornitori di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397".

Tale disposizione, tracciando un bilanciamento tra il diritto dell´interessato ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (utenti chiamanti e soggetti chiamati), circoscrive il diritto di accesso ai dati relativi alle chiamate "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza potendo altrimenti derivarne un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. Ciò anche in relazione alla vigente disciplina dell´identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d.lg. n. 171/1998).

Il ricorrente non ha in proposito fornito alcun elemento che permetta di ritenere sussistente il predetto pregiudizio (sebbene in base alla disciplina sulle indagini difensive non fosse parimenti indispensabile provare anche la previa instaurazione di un procedimento penale, come pure erroneamente dedotto da parte resistente) e pertanto, ai sensi della citata disposizione che va applicata al caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato per questa parte inammissibile.

Va parimenti dichiarata inammissibile la richiesta (peraltro formulata dal ricorrente solo nel corso del procedimento) volta a conoscere gli estremi identificativi e gli indirizzi dei soggetti cui corrispondono alcuni dei numeri telefonici riportati nel tabulato delle chiamate "in uscita". Ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, l´interessato può infatti chiedere di avere accesso ai dati personali che lo riguardano, ma non può chiedere di conoscere dati e informazioni relativi a terzi.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere i dati di traffico telefonico in uscita. Il titolare del trattamento, seppure a seguito di ricorso, ha fornito idoneo riscontro al ricorrente, inviando "in chiaro" e gratuitamente i dati relativi alle chiamate effettuate nel periodo di tempo oggetto di richiesta, specificato nel corso del procedimento, dall´utenza telefonica fissa allo stesso intestata.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, di cui il ricorrente ha chiesto la rifusione nella misura di euro 135, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, è posto per metà a carico della resistente in ragione della parziale soccombenza e della tardività del riscontro.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile la richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali identificativi delle chiamate telefoniche "in entrata", nonché gli estremi identificativi e gli indirizzi di alcuni dei soggetti "chiamati", nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere i dati di traffico telefonico in uscita;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 135, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone per metà a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 22 settembre 2003

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli