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Provvedimento del 5 dicembre 2003 [1053802]

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[doc web n. 1053802]

Provvedimento del 5 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Enrico Di Stefano

nei confronti di

Dvd.it s.r.l., elettivamente domiciliata presso lo studio dell´avv. Giorgio Corno;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di aver ricevuto "nella propria casella di posta elettronica (…) cinque messaggi pubblicitari relativi al sito Internet www.Dvd.it" e di non aver ottenuto idoneo riscontro ad un´istanza successivamente formulata nei confronti di Dvd.it s.r.l. ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto (oltre ad alcune istanze non previste dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento medesimo.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito tali richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con note pervenute il 12 ed il 17 novembre 2003, nel ribadire la propria "estraneità " al contestato trattamento dei dati (già evidenziata con nota del 22 settembre 2003), ha fornito informazioni in merito alla logica ed alle finalità del trattamento di dati personali generalmente effettuato nell´ambito dello svolgimento della propria attività commerciale e/o promozionale, nonché alle modalità di raccolta e di utilizzo dei dati personali, sostenendo in particolare:

  • di non aver mai inviato all´indirizzo e-mail dell´interessato messaggi aventi contenuto pubblicitario;
  • di non detenere nel proprio data base l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente;
  • che i messaggi pubblicitari "vengono inviati previo ottenimento del consenso dell´interessato e dopo averlo informato (…)", secondo quanto disposto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Con nota inviata via fax il 14 novembre 2003, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, precisando di aver ricevuto "due ulteriori e-mail pubblicitarie, (…) relative al sito www.dvd.it" <http://www.dvd.it">.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione in atti è emerso che al momento della proposizione del ricorso l´interessato aveva già ottenuto da Dvd.it s.r.l. tutte le informazioni richieste con l´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675.

Dall´esame delle haeder dei messaggi e-mail allegati al ricorso, si desume peraltro che gli stessi non provenivano da indirizzi di posta elettronica riconducibili alla società resistente.

Sussistono giusti motivi legati alla specificità della vicenda e al contenuto dei riscontri forniti dalla resistente, prima e dopo la presentazione del ricorso, per compensare integralmente le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) compensate le spese tra le parti.

 

Roma, 5 dicembre 2003

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053802
Data
05/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso