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Diritti dell'interessato - Pubblicazione di fotografie e richiesta di azioni inibitorie- 8 ottobre 2003 [1053862]

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[doc web n. 1053862]

Diritti dell´interessato - Pubblicazione di fotografie e richiesta di azioni inibitorie- 8 ottobre 2003 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Anna Maria Scarola, rappresentata e difesa dall´avv. Pierfabio Pannarale presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Magika s.r.l., in qualità di editore della pubblicazione "Hit mania magazine";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

La ricorrente rappresenta di aver ricevuto un pregiudizio dalla pubblicazione di una propria fotografia e di altri dati personali che la riguardano (nome, città di provenienza, età ed indirizzo di posta elettronica) sul numero di giugno 2003 di "Hit mania magazine" e sul sito Internet "www.hitmania.com". Tali dati sarebbero stati pubblicati, senza consenso, nella rubrica "Foto chat", accanto a dati di inserzionisti interessati ad incontri e contatti con altre persone. In proposito la ricorrente ha formulato, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, un´istanza con la quale ha chiesto a Magika s.r.l., editore della pubblicazione, di accedere ai dati che la riguardano, di conoscerne l´origine, nonché di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, opponendosi al futuro trattamento dei medesimi dati. La ricorrente ha chiesto anche "la rettifica delle notizie divulgate con espressa menzione dell´estraneità dell´istante all´iniziativa pubblicizzata".

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, lamentando il mancato riscontro da parte del titolare del trattamento, e ha anche chiesto al Garante di ingiungere il ritiro dei numeri della rivista sopraccitata "da tutti i punti di distribuzione", di adottare "analoghi provvedimenti inibitori" in relazione alle pagine web del sito sopra citato, nonché di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 31 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con fax in data 18 settembre 2003, allegando copia del riscontro inviato il 24 luglio 2003 all´interessata nel quale, oltre a comunicare la tipologia dei dati personali detenuti e la loro origine (gli stessi sarebbero stati comunicati da Rave Special Events s.r.l., che per conto della resistente aveva organizzato alcuni eventi), dava notizia dell´immediata interruzione di qualsiasi trattamento dei dati relativi alla ricorrente e della loro prossima cancellazione. Nella nota del 18 settembre si confermava l´avvenuta cancellazione e l´intervenuta cessazione di qualsiasi trattamento, come pure la cessazione della diffusione del numero 3 della pubblicazione in questione dopo il ricevimento dell´istanza ex art. 13.

Con memoria inviata il 20 settembre 2003, la ricorrente ha chiesto ulteriori chiarimenti in ordine all´origine dei dati che la riguardano, sottolineando di non aver mai rilasciato alcuna liberatoria o consenso per la pubblicazione della fotografia e dei dati in questione, né alla società resistente, né alla società dalla quale la stessa ha dichiarato di avere ricevuto tali dati.

Con fax del 23 settembre 2003, la resistente, nell´inviare copia della liberatoria che l´interessata avrebbe sottoscritto l´8 marzo 2003, con la quale la stessa aveva altresì consentito al trattamento dei dati personali che la riguardano, ha precisato che:

  • i dati personali della ricorrente sarebbero stati raccolti nel corso di una festa organizzata su suo incarico in Cortina d´Ampezzo dalla Rave Special Events s.r.l. la quale, a sua volta, si sarebbe avvalsa della consulenza di Ntt Promotions s.r.l. "la quale ha provveduto all´organizzazione logistica della festa stessa (…) ed ha provveduto a raccogliere tra l´altro l´autorizzazione della sig.a Scarola alla pubblicazione del ritratto e dei relativi dati su "Hit mania magazine" e sul sito web www.hitmania.com <http://www.hitmania.com>" di cui ha allegato copia. La Rave Special Events s.r.l. ha chiesto comunque altri chiarimenti a quest´ultima società che non sono stati ancora forniti;
  • "la diffusione del numero 3 - anno II della pubblicazione editoriale "Hit mania magazine", essendo riferita al mese di giugno 2003, è cessata immediatamente dopo il ricevimento" dell´istanza proposta dalla ricorrente;
  • "la fotografia e i dati della sig.a Scarola non sono stati inseriti in alcun altro numero della pubblicazione editoriale sopra citata, ma immediatamente sono stati cancellati e ne è cessato qualsiasi trattamento" anche presso il menzionato sito Internet;
  • "una rettifica delle notizie divulgate è stata inserita sul numero di "Hit mania magazine" (…) che verrà posto in commercio il 17 ottobre 2003".

Con fax inviato il 1° ottobre 2003, la ricorrente, nel disconoscere la firma apposta in calce alla liberatoria allegata dalla resistente e la propria presenza al predetto evento, ha comunicato di avere "proposto atto di denuncia-querela nei confronti degli esecutori materiali e degli utilizzatori della liberatoria data 08.03.03" (di cui poi ha fornito copia) ed ha chiesto al Garante di accogliere le proprie richieste e di accertare la liceità del trattamento effettuato dalle società coinvolte.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

La questione sottoposta all´esame di questa Autorità concerne una richiesta, in particolare, di accesso e cancellazione di dati personali trattati in ambito giornalistico, con particolare riferimento ad una fotografia e ad alcuni altri dati personali della ricorrente diffusi attraverso una pubblicazione ed un connesso sito Internet.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta della ricorrente di ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano e della loro origine, nonché la cancellazione degli stessi e l´opposizione al trattamento, avendo la società resistente soddisfatto tali istanze, completando, nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996, "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), il riscontro già parzialmente fornito prima di ricevere l´invito ad aderire da parte di questa Autorità.

In ordine alle altre richieste formulate dalla ricorrente relative al ritiro della pubblicazione, alla "rettifica delle notizie divulgate", e ad altri provvedimenti inibitori (in relazione alle quali la resistente ha comunque fornito elementi di riscontro) va dichiarata la loro inammissibilità. Tali istanze, a causa del tenore specifico con cui esse sono formulate, non possono costituire oggetto di ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 non essendo, in relazione al medesimo tenore prescelto, riconducibili ai diritti di cui all´art. 13, comma 1, della medesima legge. Resta peraltro impregiudicata la facoltà della ricorrente di farle valere in altra sede, giudiziaria, in applicazione di altre disposizioni vigenti.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 e sulla base di un separato provvedimento, l´Autorità ha instaurato un autonomo procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento effettuato dalla resistente e dalle altre società dalla stessa indicate nella documentazione depositata in atti, anche in relazione ai controlli di regola effettuati per verificare la genuina identità degli inserzionisti.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico di Magika s.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati, sia prima che dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste di ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano, della loro origine, nonché la cancellazione degli stessi e l´opposizione al trattamento;

b) dichiara inammissibili le altre richieste nei termini di cui in motivazione;

c) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per i diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari ad euro 200 a carico di Magika s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 ottobre 2003

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli