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Provvedimento del 19 novembre 2003 [1054718]

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[doc web n. 1054718]

Provvedimento del 19 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara

nei confronti di

TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A, con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi sms a contenuto promozionale ricevuti sulla propria utenza telefonica mobile, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile e della relativa origine, nonché di conoscere la logica, le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato. Con la predetta istanza l´interessata aveva chiesto di cancellare i dati che la riguardano utilizzati dalla società per fini promozionali e commerciali.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 16 ottobre 2003, ha fornito gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento preposto ai riscontri alle istanze ex art. 13, e il sito Internet dove figura l´elenco aggiornato dei responsabili dichiarando di aver riscontrato le istanze dell´interessato "con risposta inviata (…) dal customer service di Torino il 29 settembre 2003" (non prodotta in atti).

La società ha altresì sostenuto di aver già interrotto l´invio di messaggi non sollecitati aventi contenuto promozionale e commerciale sull´utenza telefonica mobile associata al codice fiscale della ricorrente.

Con nota datata 25 ottobre 2003, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto un riscontro alle proprie istanze "parziale ed insufficiente" solo in tale data.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di messaggi sms aventi finalità promozionali ad un´utenza telefonica mobile da parte della società di telefonia mobile che fornisce il servizio.

Il ricorso deve essere accolto con riferimento alla richiesta dell´interessata di avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e di conoscerne il contenuto in forma intelligibile, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento. In ordine a tali richieste il titolare del trattamento non ha infatti fornito, nella documentazione prodotta a questa Autorità, sufficienti riscontri. Pertanto, TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà integrare i riscontri già forniti mettendo in particolare a disposizione dell´interessato, ove già non fatto, tutti i dati personali che la riguardano e precisando la loro origine e gli altri aspetti sopra evidenziati entro il 31 dicembre 2003.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 limitatamente alla richiesta inerente il profilo relativo al titolare e al responsabile del trattamento sul quale è stato fornito un riscontro da ritenersi adeguato.

Con riferimento all´istanza relativa all´invio di sms promozionali, va analogamente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la resistente affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver inibito l´utenza mobile intestata all´interessata alla ricezione di sms della società per fini promozionali e/o commerciali e di aver interrotto il trattamento dei dati a tal fine.

L´invio di sms promozionali o pubblicitari, non contestato dalla resistente rappresenta un fatto illecito che si collega peraltro ad altri episodi analoghi segnalati agli atti d´ufficio.

L´Autorità verificherà quindi nell´ambito di un autonomo procedimento i presupposti per l´applicazione di sanzioni amministrative, per l´adozione di altri provvedimenti, e per l´eventuale denuncia all´autorità giudiziaria penale, in relazione all´ipotizzata assenza del consenso e dell´informativa all´interessato e alla violazione dei principi affermati dal Garante nel provvedimento di carattere generale del 10 giugno 2003 in tema di sms promozionali, che verrà allegato alla nota di trasmissione del presente provvedimento. Ciò anche sulla base dell´accertamento della titolarità e dell´effettiva utilizzazione dell´utenza e di eventuali mutamenti intervenuti in proposito nel tempo.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso per quanto attiene alle richieste volte ad ottenere conferma dell´esistenza di dati, a conoscerne il contenuto in modo intelligibile, l´origine, la logica e le finalità del trattamento ed ordina alla resistente di corrispondere a tali richieste nel termine di cui in motivazione, dando conferma entro la medesima data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste relative al responsabile del trattamento e all´invio di sms promozionali, nei termini di cui in motivazione;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 19 novembre 2003

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1054718
Data
19/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso