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Dati sensibili - I dati attinenti alla salute vanno comunicati all'interessato attraverso il medico designato ' 20 marzo 2002 [1063450]

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[doc. web. n. 1063450]

Dati sensibili - I dati attinenti alla salute vanno comunicati all´interessato attraverso il medico designato – 20 marzo 2002

I dati attinenti allo stato di salute dell´interessato, contenuti in una perizia redatta da un medico fiduciario di una società di assicurazioni, possono essere comunicati soltanto per il tramite di un medico designato dall´interessato o, in difetto, dallo stesso titolare.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY, rappresentata e difesa dall’avv. YZ presso il cui studio in QK ha eletto domicilio

nei confronti di

Vittoria Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

1. La ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro alla richiesta di accesso formulata in riferimento ai propri dati personali detenuti da Vittoria Assicurazioni S.p.A., con particolare riguardo alle informazioni contenute nella perizia medico-legale redatta dal medico di fiducia della società.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessata chiede che il Garante ordini all’indicato titolare del trattamento di comunicare tali dati, ponendo a carico dello stesso le spese del procedimento.


2. All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 27 febbraio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 6 marzo 2002 nella quale:

  • ha indicato quali tipi di dati, comuni e sensibili, siano attualmente in possesso della società di assicurazione, dichiarandosi disponibile a comunicarli all’interessata tramite il medico dalla stessa già designato;
  • ha fatto presente di non essersi ritenuta gravata, anche in forza del disposto dell’art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, di alcun obbligo di comunicazione poiché l’interessata aveva "preannunciato l’intenzione di adire l’autorità giudiziaria";
  • di aderire "comunque, per ragioni di trasparenza e non avendo alcunché da tener celato" alla richiesta della ricorrente.

L’interessata, con fax in data 12 marzo, pur contestando alcune affermazioni del titolare in ordine alla volontà della stessa di adire l’autorità giudiziaria, ha preso atto della volontà della società di comunicare i dati richiesti, ribadendo però la richiesta di attribuire le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

3. Il ricorso verte sulla richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione, con particolare riferimento a quelli contenuti in una perizia medico-legale.

In proposito, la società titolare del trattamento ha aderito alle richieste della ricorrente comunicandoli al medico da questa già designato, e soprassedendo quindi dal sollevare un’eccezione - invero irrilevante rispetto al preciso disposto di cui alla lettera e) del citato art. 14 - in relazione alla (non pacifica) intenzione dell’interessata di adire l’autorità giudiziaria.

L’indicata modalità di adempimento è conforme al dettato normativo. I dati personali richiesti sono infatti costituiti, almeno in parte, da dati personali sensibili attinenti allo stato di salute della ricorrente. Tali dati, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge n. 675, possono essere resi noti all’interessata "solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare".

In ordine al ricorso va pertanto dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il positivo riscontro alle richieste dell’interessata è però avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante. Pertanto, in considerazione della mancata, tempestiva risposta alle istanze proposte ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675, va posto a carico di Vittoria Assicurazioni S.p.A. l’ammontare delle spese sostenute dalla ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

  • non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
  • determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Vittoria Assicurazioni S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 20 marzo 2002


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli