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Procedimento relativo ai ricorsivi - Richiesta di accesso a soggetto che non detiene dati dell'interessato ' 20 marzo 2002 [1063521]

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[doc. web. n. 1063521]

Procedimento relativo ai ricorsivi - Richiesta di accesso a soggetto che non detiene dati dell´interessato – 20 marzo 2002

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso contenente la richiesta di accesso ai dati personali ove il resistente dichiari di non procedere ad alcun trattamento di dati dell´interessato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a XY

nei confronti di

Sei S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. La ricorrente, già dipendente di Enel S.p.a ed ora di Acea Distribuzione S.p.A., lamenta di non aver ricevuto risposta ad una istanza di accesso a dati personali inoltrata a Sei S.p.a. ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 in data 29 gennaio 2002.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della medesima legge l’interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di attribuire a carico del titolare le spese relative al procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 febbraio 2002, Sei S.p.a., ha presentato il 5 marzo 2002 una memoria nella quale ha precisato di non trattare dati personali dell’interessata.

Con memoria pervenuta a questa Autorità in data 10 marzo 2002, la ricorrente ha sostenuto che il titolare del trattamento risulterebbe gestire i dati relativi alla fruizione dei pasti presso la società dove attualmente l’interessata presta servizio.

Con ulteriore nota pervenuta a questa Autorità in data 18 marzo 2002, il titolare del trattamento ha però affermato che presso la sede dove presta servizio l’interessata, "la fornitura del servizio di ristorazione a mezzo buoni pasto ad Acea Distribuzione S.p.A. … è assicurata per quantità e non gestita per nominativi", per cui il medesimo titolare del trattamento non utilizza dati personali dell’interessata.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso verte su un’istanza di accesso formulata da una dipendente di Acea Distribuzione S.p.A. in relazione a dati personali che la riguardano.

In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in quanto Sei S.p.A. ha fornito riscontri con le citate note del 5 e del 18 marzo u.s., affermando di non procedere ad alcun trattamento di dati relativi all’interessata.

Sulla base di quanto affermato, la gestione operativa del buono pasto, di cui si occupa la predetta società per le modalità con cui risulta essere attuata non prevede l’utilizzo di dati personali relativi ai beneficiari.


3. Considerata infine la mancanza di tempestivo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall’interessata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, va posto a carico della società resistente, in misura pari alla sua metà (sussistendo giusti motivi, in relazione alla particolarità del caso, per una parziale compensazione) l’ammontare delle spese e dei diritti relativi al presente procedimento che ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 appare congruo determinare nella misura forfettaria di euro 250,00, di cui euro 25, 82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
  • determina, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250,00 di cui euro 25, 82 per diritti di segreteria, le spese e i diritti del procedimento, posto in misura pari alla sua metà, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico di Sei S.p.A. che dovrà liquidarlo direttamente in favore della ricorrente.


Roma, 20 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli