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Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento ' 20 marzo 2002 [1063549]

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[doc. web. n.1063549]

Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento – 20 marzo 2002

L´incompleto riscontro all´istanza dell´interessato, diretta a conoscere, tra l´altro, il nominativo del responsabile del trattamento eventualmente designato, comporta il parziale accoglimento del ricorso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla sig.a XY rappresentata e difesa dagli avv. WZ e XZ presso il cui studio in K ha eletto domicilio;

nei confronti di

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti YH e VZ presso il cui studio in JH ha eletto domicilio;

Granata Press Service S.r.l. rappresentata dall’avv. YJ;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente ha riscontrato che sul settimanale "Panorama" del 13 settembre 2001, a corredo di un articolo, é stata pubblicata una propria immagine corredata da una didascalia che indica come persona ritratta un altro soggetto.

L’interessata ha quindi presentato nei confronti dell’editore del periodico e, successivamente, nei confronti di Granata Press Service S.r.l. (agenzia che ha fornito il "fotocolor" in questione alla citata rivista), un’articolata istanza ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale ha chiesto di ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano, della loro origine, della logica e delle finalità del trattamento, nonché l’indicazione del responsabile del trattamento e degli eventuali soggetti cui i dati sarebbero stati comunicati. L’interessata ha chiesto altresì il blocco e la successiva cancellazione e/o correzione dei dati. Secondo la ricorrente, a tale istanza Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. avrebbe fornito un riscontro non del tutto idoneo (essendo stata omessa l’indicazione dei responsabili del trattamento), mentre Granata Press Service S.r.l. non avrebbe fornito alcuna risposta.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessata ha pertanto ribadito le proprie richieste chiedendo, altresì, di porre a carico degli indicati titolari del trattamento le spese del procedimento.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 25 febbraio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Granata Press Service S.r.l. ha risposto con fax in data 1° marzo 2002 nel quale ha precisato:

  • di aver già inviato in data 4 febbraio 2002 una nota di precisazione alla ricorrente;
  • di non essere "in possesso dei dati personali della ricorrente essendo…incorsa in un errore di identità per induzione…" da parte di un fotografo professionista, di cui ha fornito le generalità, che avrebbe consegnato l’immagine asserendo che la stessa si riferiva alla persona identificata in didascalia;
  • di aver già provveduto a rimuovere dal proprio archivio fotografico la foto (che non era stata in precedenza oggetto di cessione).

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha risposto con fax anticipato in data 4 marzo 2002 nel quale:

  • ha ribadito le precisazioni già fornite il 27 novembre 2001 con le quali aveva informato l’interessata che il fotogramma in questione, dopo la pubblicazione, era stato restituito alla citata agenzia;
  • ha manifestato la disponibilità ad "effettuare una esplicita rettifica su una prossima edizione di Panorama";
  • ha precisato di aver preso atto fin dal novembre 2001 dell’opposizione della ricorrente ad ogni futuro trattamento dei propri dati;
  • ha fornito l’elenco dei responsabili del trattamento.

La casa editrice ha poi inviato una memoria in data 7 marzo 2002 nella quale, dopo aver ribadito le deduzioni già svolte (ed aver messo in luce di aver fornito risposta alle istanze proposte ai sensi dell’art. 13 già prima della proposizione del ricorso), ha sottolineato di aver riscontrato anche la richiesta relativa all’indicazione dei responsabili sebbene essa dovesse "però ritenersi del tutto ininfluente in rapporto al trattamento lamentato" dalla ricorrente. La medesima casa editrice ha chiesto infine che il Garante, per le ragioni sopraesposte, dichiari non luogo a provvedere sul ricorso con rifusione delle spese da essa sostenute.

L’interessato, con fax in pari data, ha infine rilevato:

  • che il riscontro di Granata Press Service S.r.l. (non comprendente, peraltro, l’indicazione dell’eventuale responsabile del trattamento) è pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso;
  • che solamente con i riscontri avvenuti dopo l’invito ad aderire formulato dal Garante, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha soddisfatto le richieste a suo tempo presentate ai sensi dell’art. 13;
  • di aver ottenuto "un quadro sufficientemente completo della situazione verificatasi" e di dover insistere per la rifusione a proprio favore delle spese del procedimento.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull’utilizzo di un’immagine fotografica della ricorrente che è stata associata al nominativo di un’altra persona e fatta oggetto di pubblicazione a corredo di un servizio giornalistico.

Rispetto a tale situazione, l’interessata aveva esercitato un’ampia serie di diritti tutelati dall’art. 13 della legge n. 675/1996 per ottenere non solo la conferma dell’esistenza dei dati e la loro comunicazione, ma anche indicazioni sulla logica e le finalità del trattamento, sugli eventuali responsabili designati e per ottenere il blocco e la cancellazione dei dati stessi.

Le istanze sono state rivolte sia alla casa editrice del periodico sul quale la fotografia è stata pubblicata, sia all’agenzia fotografica che ha messo a disposizione tale immagine.

Per quanto concerne la posizione della casa editrice deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il medesimo titolare del trattamento riscontrato (in parte dopo la proposizione del ricorso) tutte le richieste formulate dall’interessata.

A questo riguardo va evidenziato che le richieste proposte ai sensi del citato art. 13 devono essere riscontrate dal titolare del trattamento, al quale il citato art. 13 non demanda il compito di effettuare al riguardo un vaglio o una cernita fondata sulla loro supposta utilità per l’interessato.

Per quanto concerne invece la posizione di Granata Press Service S.r.l. il ricorso deve essere accolto limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, avendo tale titolare del trattamento riscontrato le altre richieste in relazione alle quali va quindi dichiarato non luogo a provvedere ai sensi del citato art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Granata Press Service S.r.l. dovrà quindi specificare alla ricorrente l’eventuale esistenza di uno o più responsabili del trattamento, entro un termine che appare congruo fissare al 15 aprile 2002.

Per le suesposte ragioni va accolta la richiesta della ricorrente di attribuzione delle spese del procedimento, determinate in via forfettaria in euro 250,00 di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, da porre per metà a carico di ciascuno dei predetti titolari del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.;
  • accoglie il ricorso nei confronti di Granata Press Service S.r.l. per quanto concerne la richiesta di ottenere la comunicazione dell’eventuale responsabile del trattamento designato e, per l’effetto, ordina alla società di corrispondere a tale istanza entro il 15 aprile 2002;
  • dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per quanto riguarda tutte le altre richieste proposte ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Granata Press Service S.r.l.;
  • determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250,00 di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti, posti per metà a carico di Arnoldo Mondatori Editore S.p.A. e, per la restante metà, a carico di Granata Press Service S.r.l. .


Roma, 20 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli