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Procedimento relativo ai ricorsi - Il Garante non è competente in tema di risarcimento danni ' 24 gennaio 2002 [1064256]

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[doc. web. n. 1064256]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il Garante non è competente in tema di risarcimento danni – 24 gennaio 2002

Poiché la legge n. 675/1996 non attribuisce al Garante alcuna competenza sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dall´illecito trattamento di dati personali, è inammissibile il ricorso avente ad oggetto tale richiesta, che dev´essere proposta dinanzi al giudice ordinario.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a Carla Ferrara

nei confronti

dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta che l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro non abbia fornito un completo riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 e concernente l’accesso ai dati personali detenuti dal predetto titolare del trattamento, nonché alla richiesta di conoscere l’origine dei dati stessi, la logica e le finalità del trattamento, con particolare riferimento all’invio di una "stampa promozionale" relativa ad una manifestazione promossa dall’Associazione medesima.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessata ha chiesto che il Garante ordini al titolare del trattamento di corrispondere alle richieste sopra citate "con eventuale cancellazione " dei dati stessi "in qualsiasi modo ottenuti ed utilizzati" e con il riconoscimento di "un adeguato risarcimento" per il loro uso.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 4 gennaio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro ha risposto con fax in data 9 gennaio 2002 nel quale ha precisato che il nominativo della ricorrente "non risulta presente" nell’archivio soci.

Alla successiva richiesta di informazioni inoltrata da questa stessa Autorità in data 15 gennaio 2002, il predetto titolare del trattamento ha risposto con fax in data 16 gennaio 2002 nel quale, dopo aver ribadito quanto già comunicato, ha fornito precisazioni in ordine:

  • alla logica e alle finalità dell’iniziativa promozionale in questione;
  • all’origine dei dati personali dell’interessata, che sarebbero stati "ricavati dagli elenchi telefonici delle città interessate a cura dell’organizzazione" preposta al trattamento;
  • alla volontà di predisporre opportuni accorgimenti per evitare eventuali ed ulteriori invii di messaggi promozionali alla ricorrente.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull’accesso ai dati personali dell’interessata (nonché sulla richiesta di conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento), detenuti da una associazione e utilizzati per lo svolgimento di attività promozionali.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte riguardante la richiesta di risarcimento degli asseriti danni subiti per effetto del trattamento dei dati. Si tratta infatti di istanza per la quale la legge n. 675 non ha attribuito competenza a questa Autorità e che potrà essere eventualmente proposta dinanzi all’autorità giudiziaria.

Va preso atto poi delle dichiarazioni dell’associazione di non detenere dati relativi all’interessata nell’archivio soci. Su questa base deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998, in relazione alle richieste dell’interessata di conoscere i propri dati personali, la loro origine, nonché la logica e le finalità del trattamento, nonché di cancellarli, avendo l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro provveduto a comunicare alla ricorrente sufficienti informazioni al riguardo, anche per quanto riguarda la manifestata volontà di predisporre accorgimenti tecnici affinché l’interessata non riceva ulteriori messaggi promozionali.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara inammissibile l’istanza volta a ottenere il risarcimento dei danni;
  • dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, con riferimento alla richiesta dell’interessata di avere accesso ai propri dati personali, di conoscerne l’origine, nonché la logica e le finalità del trattamento, nonché di cancellarli.


Roma, 24 gennaio 2002


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli