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Diritti dell'interessato e consenso - Le e-mail promozionali richiedono il previo consenso informato - 11 luglio 2002 [1065827

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[doc. web. n. 1065827]

Diritti dell´interessato e consenso - Le e-mail  promozionali richiedono il previo consenso informato - 11 luglio 2002

In caso di lamentata ricezione indesiderata di e-mail promozionali, va dimostrata la preventiva acquisizione di un consenso informato da parte dell´interessato, oppure la concreta operatività di uno dei presupposti del trattamento equipollenti al consenso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Sebastiano Campo

nei confronti di

Computer Office s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte di Computer Office s.r.l. ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l’invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, aveva chiesto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di accedere agli stessi e di conoscerne la relativa origine, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, nonché di ottenere un ristoro per le spese sostenute.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere in parte accolto.

Nonostante le note di invito ad aderire inviate sia a mezzo fax, sia a mezzo raccomandata a/r (inoltrate all’indirizzo segnalato dal ricorrente, presso il quale era già stata inviata la richiesta ex art. 13 che risulta ricevuta in data 10 maggio 2002), il titolare del trattamento non ha fornito all’interessato ed a questa Autorità alcuna risposta alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell’interessato un consenso preventivo e informato per l’invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dagli artt. 12 e 20 della legge 675/1996 dall’art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e dell’art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l’utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano che dovranno essere cancellati dalla società resistente entro un termine che appare congruo fissare al 20 agosto 2002. Entro la data del 10 luglio 2002, la resistente dovrà altresì fornire idoneo riscontro alla richiesta di accesso a tutti i dati personali riferiti al ricorrente, indicandone altresì l’origine.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Tale istanza è stata infatti proposta solo nell’atto del ricorso e non è stata preceduta da analoga richiesta formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, così come previsto dall’art. 29, comma 2, della medesima legge.

Per quanto concerne infine le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie in parte il ricorso e ordina a Computer Office s.r.l. ai sensi dell’art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996 la cessazione del comportamento illegittimo mediante cancellazione dei dati del ricorrente, entro la data del 20 agosto 2002;

b) ordina alla resistente di comunicare all’interessato tutti i dati personali allo stesso riferiti, nonché l’origine degli stessi, entro il 10 agosto 2002;

c) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell’avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b), entro il 20 agosto 2002;

d) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

e) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Computer Office s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli