g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Interruzione tempestiva dell'invio di una newsletter - 18 luglio 2002 [1065872]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1065872]

Procedimento relativo ai ricorsi - Interruzione tempestiva dell´invio di una newsletter - 18 luglio 2002

Allorchè il titolare fornisca immediato riscontro alle richieste d´accesso avanzate dall´interessato, il successivo ricorso non può essere accolto (nel caso in questione il titolare ha tempestivamente cancellato alcuni indirizzi di posta elettronica dell´interessato utilizzati per l´invio di una newsletter.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Giulio Pipitone

nei confronti di

Gianluca Costamagna rappresentato e difeso dagli avv.ti Ludovico e Marco Cuniberti presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente, destinatario di messaggi promozionali inviati con varie comunicazioni e-mail non richieste inviate tramite i siti www.fuorissimo.it  e www.buongiorno.it  a tre diversi indirizzi di posta elettronica, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza rivolta il 6 maggio 2002 al sig. Gianluca Costamagna ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di accedere a tutti i dati a lui riferiti e di conoscerne l’origine.

Nel ricorso del 3 giugno 2001 regolarizzato il 19 giugno 2002, proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste, rappresentando varie circostanze relative all’identità del titolare del trattamento e chiedendo la liquidazione delle spese del procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, titolare del nome a dominio fuorissimo.it, ha risposto con nota anticipata via fax in data 4 luglio 2002 sostenendo che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile in quanto privo di sottoscrizione autenticata e infondato, in quanto alla data della sua presentazione «tutti gli indirizzi di posta elettronica relativi al Pipitone erano stati cancellati dalla newsletter di www.fuorissimo.it», come sarebbe dimostrato dalla circostanza che il ricorrente non ha ricevuto più e-mail ad alcuno dei propri indirizzi dal 20 maggio 2002;
  • i tre indirizzi sarebbero stati acquisiti correttamente a seguito di una richiesta di iscrizione al sito www.fuorissimo.it;
  • conformemente alla prassi, al fine di evitare disagi in caso di possibili richieste di iscrizione a tale sito formulate da terzi senza che il «titolare» dell’indirizzo di posta elettronica ne sia a conoscenza, antecedentemente al primo invio della newsletter sarebbe stata inviata ai tre indirizzi del ricorrente «un’email completamente priva di pubblicità (…) e contenente soltanto l’avviso di iscrizione, oltre a tutte le indicazioni per la propria cancellazione in caso di eventuale errore». Il ricorrente non avrebbe però replicato a tali e-mail tramite alcuno dei tre indirizzi;
  • la pagina di iscrizione alla newsletter, interna al sito www.fuorissimo.it reca per gli utenti l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e fornisce indicazioni sul titolare del trattamento dei dati personali (Buongiorno.it).

L’interessato ha ribadito le proprie posizioni con fax in data 4 luglio.

In sede di audizione svoltasi in data 5 luglio 2002, il resistente ha depositato ulteriore memoria ed ha ribadito le proprie posizioni precisando che i dati in questione, appena pervenuta la richiesta ex art. 13 della legge n. 675/1996, furono "cancellati immediatamente e definitivamente dall’elenco dei destinatari della newsletter, come richiesto del ricorrente", al quale furono peraltro fornite le informazioni richieste. In sede di audizione il resistente ha preso atto che il ricorso regolarizzato reca la sottoscrizione del ricorrente, precisando di aver formulato la precedente eccezione non avendo ricevuto copia della pagina attestante tale autenticazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad una serie di indirizzi di posta elettronica.

Il ricorso non è fondato. Dalla documentazione in atti è emerso che le richieste del ricorrente sono state soddisfatte già a seguito dell’inoltro dell’istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996.

Dopo l’istanza inoltrata via e-mail al sito Buongiorno.it (che ospita la newsletter "Fuorissimo" alla quale il ricorrente risultava essersi iscritto) all’interessato erano state fornite - alla casella e-mail mittente - indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sulla già avvenuta cancellazione dei dati dal database di Buongiorno.it. All’interessato era stata anche indicata la modalità per ottenere eventuali altre informazioni.

Il resistente, nei cui confronti è stato successivamente proposto il ricorso, ha peraltro dimostrato di avere adottato alcune cautele attraverso l’invio di tre mail (spedite ai tre indirizzi di posta elettronica del ricorrente) contenenti informazioni ed istruzioni sui contenuti e le caratteristiche dei servizi offerti, nonché sulle modalità tecniche per ottenere immediatamente la cancellazione dalla lista medesima (anche nell’ipotesi in cui l’iscrizione fosse avvenuta per iniziativa amichevole di un terzo, per errore o per scherzo, «senza contenere pubblicità o informazioni commerciali di sorta»).

Il resistente ha peraltro dimostrato che gli estremi che lo identificano erano disponibili fin dal settembre del 2000, ivi compresa l’esatta indicazione della residenza e del numero di telefono e che nessun dato riconducibile al ricorrente e ai relativi indirizzi di posta elettronica è più trattato dal resistente medesimo o da Buongiorno.it.

Per quanto concerne le spese, alla luce delle considerazioni sopra riportate e attesa la particolarità del caso, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1065872
Data
18/07/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso