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Atti, elenchi, registri e documenti pubblici - In dirittura d'arrivo l'introduzione del voto per corrispondenza per i cittadini italiani all'ester...

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Atti, elenchi, registri e documenti pubblici - In dirittura d´arrivo l´introduzione del voto per corrispondenza per i cittadini italiani all´estero - 17 settembre 2002

Il Garante, richiesto dal Ministero per gli italiani nel mondo, ha espresso il prescritto parere sul d.P.R. recante il regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che regola le modalità di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all´estero.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Stefano Rodotà, presidente, del Prof. Giuseppe Santaniello, Vice-Presidente, del Prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro per gli italiani nel mondo del 2 agosto 2002;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO CHE:

Il Ministro per gli italiani nel mondo ha chiesto un parere, ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 ("Norme per l´esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all´estero").

La legge n. 459/2001 individua nel voto per corrispondenza la modalità di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all´estero che non abbiano esercitato l´opzione per il voto in Italia (art. 12) e demanda al Governo, mediante l´unificazione dei dati dell´anagrafe degli italiani residenti all´estero (AIRE) e degli schedari consolari, la realizzazione dell´elenco aggiornato dei cittadini italiani fuori del territorio nazionale finalizzato "alla predisposizione delle liste elettorali" nell´ambito della circoscrizione Estero, prevista dagli articoli 56, comma 2, e 57, comma 2, della Costituzione (art. 5, primo comma).

OSSERVA:

Lo schema di regolamento in questione richiede un´ulteriore valutazione rispetto ad alcuni suoi punti qualificanti:

1. Dati contenuti nel tagliando elettorale

La disciplina prevede che l´elettore introduca la scheda elettorale sulla quale ha espresso la propria preferenza in una busta che provvede a sigillare, separi il tagliando dal certificato elettorale e lo riponga, insieme alla busta sigillata contenente la manifestazione di voto, in una seconda busta pre-affrancata recante l´indirizzo dell´ufficio consolare competente (art. 12, comma 6, legge n. 459/2001).

A tale riguardo va segnalata l´esigenza di verificare l´effettiva necessità di indicare nel citato tagliando elettorale dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all´identità dell´elettore. Una diversa soluzione che permettesse di verificare comunque l´esercizio del diritto di voto da parte di un determinato elettore attraverso il collegamento tra un numero o codice apposto sul tagliando e la corrispondente posizione su un elenco d´ufficio, potrebbe infatti garantire meglio la segretezza del voto nel caso in cui la busta venga, anche accidentalmente, aperta o lacerata prima di pervenire all´ufficio centrale per la circoscrizione Estero.


2. "Elenco aggiornato" di cittadini residenti all´estero

Nella relazione illustrativa dello schema di decreto è precisato che la prevista realizzazione di un "elenco aggiornato" dei cittadini italiani residenti all´estero è volta a creare le condizioni stesse dell´esercizio del diritto di voto di tali cittadini.

L´elenco verrebbe realizzato mediante un raffronto informatico delle informazioni contenute in archivi esistenti e che verrebbero mantenuti: quelli degli italiani residenti all´estero (AIRE), disciplinati dalla l. 27 ottobre 1988, n. 470 e costituiti presso i comuni e il Ministero dell´interno, e gli schedari consolari, istituiti presso gli uffici consolari dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 e gestiti dal Ministero degli affari esteri. Il medesimo elenco, per espressa disposizione dell´art. 5, comma 1, legge n. 459, è finalizzato unicamente "alla predisposizione delle liste elettorali" (legge n. 459/2001).

La norma legislativa non prevede quali dati debbano confluirvi. Tale specificazione appare invece rendersi necessaria, considerato anche che gli archivi già esistenti contengono informazioni non necessarie alla gestione dell´esercizio del diritto di voto (ad esempio, le anagrafi degli italiani residenti all´estero riportano l´indicazione dell´anno di espatrio e la motivazione di iscrizione AIRE mentre gli schedari consolari "anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili … nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale").

Il regolamento in esame, quindi, potrebbe costituire la sede idonea per specificare i tipi di dati sui quali si dovrà effettuare il raffronto, ovvero quelli destinati a confluire nell´elenco, anche al fine di garantire che il nuovo trattamento rispetti i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dall´art. 9 della legge n. 675/1996. Il regolamento potrebbe contestualmente specificare, anche con previsioni di cornice, le finalità e le modalità di utilizzo e di consultazione dei dati contenuti nell´elenco al fine di prevenire l´insorgere di incertezze connesse a tali aspetti, simili a quelle sorte in passato per analoghi trattamenti.


3. "Rete telematica" di informazioni anagrafiche ed elettorali

Lo schema di regolamento prevede poi che, una volta che sia stato realizzato l´elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all´estero, venga attivata una rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell´interno e comuni (art. 5, comma 5 dello schema di decreto).

La realizzazione di tale rete telematica non viene però prevista da alcuna disposizione della legge n. 459/2001 e neanche dalla successiva legge 27 maggio 2002, n. 104 che, in riferimento allo svolgimento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all´estero, si limita a prevedere una procedura di "trasmissione in via informatica" dei dati aggiornati tra le amministrazioni interessate (art. 6). Si segnala, pertanto, l´esigenza che lo schema di decreto, configurandosi come "regolamento di attuazione", si limiti ad indicare le modalità di trasmissione informatica dei dati nel rispetto della citata previsione normativa.


4. Titolare del trattamento

Con riferimento, infine, all´istituzione di un Comitato anagrafico-elettorale, che dovrà assicurare il coordinamento e l´applicazione degli interventi necessari alla realizzazione e all´aggiornamento dell´elenco dei cittadini italiani residenti all´estero, attraverso la determinazione di "piani e criteri applicativi" e lo svolgimento di "funzioni di coordinamento e di verifica" (art. 6 dello schema di decreto), si ravvisa l´esigenza di specificare, nell´ambito dei diversi organismi coinvolti nel trattamento dei dati, la/le amministrazioni "titolari del trattamento" (art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 675/1996).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

esprime il proprio parere allo schema di regolamento nei termini di cui in motivazione

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli