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Diritti dell'interessato e consenso - Dove si esercita il diritto d'accesso nei confronti di un editore- 25 settembre 2002 [1066179]

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[doc web n. 1066179]

Diritti dell´interessato e consenso - Dove si esercita il diritto d´accesso nei confronti di un editore- 25 settembre 2002

Poiché i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 sono soggetti soltanto alle modalità di esercizio previste dal d.P.R. n. 501/1998, l´interessato che intenda agire nei confronti di un editore può formulare le sue richieste sia attraverso le articolazioni centrali, sia attraverso le articolazioni periferiche della struttura editoriale.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

  • Poligrafici editoriale S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "Il Resto del Carlino";
  • Comune di A.;
  • XZ e ZXin qualità di consiglieri comunali del Comune di A..

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente è consigliere comunale del Comune di A.. In tale veste, nel novembre del 2000, in rappresentanza del Comune di A., ha partecipato a Roma, insieme ai consiglieri XZ e ZX, al cd. "Giubileo dei politici".

In relazione a tale missione ed all´entità delle spese sostenute e dei rimborsi ottenuti sono apparsi, nel novembre del 2000, sull´edizione locale del quotidiano "Il Resto del Carlino", alcuni articoli critici nei confronti del ricorrente. Il medesimo interessato lamenta di non aver ricevuto riscontro alle istanze inoltrate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con le quali aveva chiesto di conoscere, in riferimento alla citata vicenda, quali dati sul suo conto erano detenuti dal predetto quotidiano e dai due consiglieri comunali citati in premessa, nonché l´origine degli stessi.

Con il successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, nel lamentare la mancata risposta alle proprie istanze, ha evidenziato l´asserita, illecita diffusione dei dati personali che lo riguardano ed ha chiesto che questa Autorità accerti "la responsabilità del Comune di A., dei sigg.ri XZ e ZX e de "Il Resto del Carlino" chiedendo il risarcimento dei danni che da tale diffusione sarebbero derivati.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 settembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Poligrafici editoriale S.p.A., in persona del responsabile del trattamento dei dati, ha risposto con due fax inviati in data 13 e 16 settembre 2002 sostenendo:

  • di non aver fornito tempestiva risposta alla precedente istanza dell´interessato in quanto la stessa era stata indirizzata alla redazione di A.;
  • di non possedere altre informazioni sul ricorrente, in ordine alla vicenda in questione, al di fuori di quelle contenute nei tre articoli che alla stessa furono dedicati (e di cui è stata fornita copia);
  • di aver acquisito le relative informazioni "nell´ambito dell´attività giornalistica per la quale si fa riferimento al comma 5 dell´art. 13 della legge n. 675/1996".

I resistenti XZ e ZX hanno risposto con fax di identico contenuto inviati in data 13 settembre 2002, sostenendo:

  • di non rivestire il ruolo di titolari o responsabili del trattamento dei dati in questione;
  • di non essere a conoscenza "di chi possa aver diffuso le notizie che il sig. XY avrebbe voluto mantenere riservate", né di aver mai avuto conoscenza delle stesse "se non per averle lette sul quotidiano Il Resto del Carlino".

Il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni, con una memoria anticipata via fax il 17 settembre 2002 e nell´audizione del giorno successivo, sottolineando, in particolare, l´illecita acquisizione dei dati che sarebbero stati ottenuti dal Comune di A. in violazione di norme di legge, nonché la loro diffusione giornalistica che avrebbe travalicato i limiti dell´esercizio del diritto di cronaca.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Va preliminarmente dichiarata l´inammissibilità del ricorso in ordine alle richieste formulate nei confronti del Comune di A..

Nei confronti di tale titolare del trattamento non risulta, dalla documentazione in atti, essere stata proposta alcuna previa richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, secondo il procedimento specificato dall´art. 29, comma 2, della medesima legge. Né l´interessato ha riscontrato l´invito a regolarizzare, per questo aspetto, il ricorso, come richiesto dall´Ufficio con nota del 13 giugno 2002.

Deve essere parimenti dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, trattandosi di richiesta che può essere proposta unicamente davanti al giudice ordinario, anche in relazione agli asseriti profili diffamatori.

Deve ritenersi che le richieste rivolte ai resistenti XZ e ZX siano state formulate in relazione a dati personali trattati dagli stessi nell´esercizio delle funzioni istituzionali di consigliere comunale presso il Comune di A. e per i quali, conseguentemente, i medesimi resistenti rivestono il ruolo di "titolari del trattamento" ai sensi della legge n. 675/1996.

In riferimento a quanto eccepito dall´editore resistente va rilevato che le richieste ex art. 13 della legge n. 675/1996 possono essere presentate, oltre che al responsabile del trattamento dei dati personali appositamente designato, al titolare del trattamento, anche per il tramite di altre competenti articolazioni centrali o periferiche della struttura che fa capo a quest´ultimo. La richiesta ex art. 13 può presumersi conosciuta una volta giunta in un luogo che rientra nella sfera di dominio e controllo del destinatario (quale la redazione locale di un quotidiano, come nel caso di specie). Ciò in quanto i diritti di cui all´art. 13 non sono soggetti a particolari modalità di esercizio, oltre quelle previste dal d.P.R. n. 501/1998, né alla normativa generale sulla notificazione degli atti.

Per quanto concerne le richieste specificamente formulate ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, sia nei confronti dei resistenti XZ e ZX, sia nei riguardi dell´editore del quotidiano "Il Resto del Carlino".

I predetti consiglieri comunali hanno infatti fornito sufficiente riscontro alla richiesta volta a conoscere i dati dell´interessato e la loro origine affermando, con dichiarazione della cui veridicità i resistenti rispondono anche sul piano penale (art. 37 bis, legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di non essere a conoscenza e di non detenere altri dati personali dell´interessato oltre quelli pubblicati dal citato quotidiano.

Va dichiarato parimenti non luogo a provvedere in ordine alle medesime richieste formulate nei confronti dell´editore del quotidiano "Il Resto del Carlino". Tale titolare ha infatti comunicato, mediante inoltro di copia degli articoli pubblicati, i dati personali che riguardano il ricorrente. Per quanto concerne la loro origine il medesimo titolare del trattamento ha invocato legittimamente la tutela del segreto professionale del giornalista in ordine alla fonte della notizia (art. 13, comma 5, legge n. 675 cit. in riferimento all´art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69).

Con autonomo provvedimento il Garante si riserva infine di verificare presso il Comune di A. i presupposti di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali conoscibili dal personale dipendente e dai consiglieri comunali.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Comune di A.;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei confronti degli altri resistenti, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 25 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli