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Diritti dell'interessato e consenso - Il datore di lavoro deve aggiornare i dati del lavoratore - 6 settembre 2002 [1066183]

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[doc web n. 1066183]
[v. Newsletter 6 - 12 gennaio 2003]

Diritti dell´interessato e consenso - Il datore di lavoro deve aggiornare i dati del lavoratore - 6 settembre 2002

Nell´ipotesi in cui il lavoratore trasmetta al datore di lavoro la certificazione attestante l´avvenuto conseguimento del diploma di laurea, quest´ultimo è obbligato ad aggiornare i dati personali del dipendente, il quale può altrimenti rivolgersi al Garante per ottenere, oltre all´aggiornamento, l´attestazione, da parte del datore, dell´avvenuta comunicazione dell´operazione a tutti coloro cui i dati erano stati trasmessi.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Umberto Tarantino rappresentato e difeso dall´ avv. Luigi Renna presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Enel Distribuzione S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Enel Distribuzione S.p.A., lamenta di non avere ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto l´aggiornamento dei dati che lo riguardano con specifico riguardo al conseguimento del diploma di laurea e l´attestazione che l´operazione fosse stata portata a conoscenza di tutti coloro ai quali i dati erano stati comunicati.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo altresì il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota inviata via fax in data 19 luglio 2002, si è dichiarata disponibile a procedere all´aggiornamento dei propri archivi "previo invio (…)" da parte del ricorrente "delle relative certificazioni che - allo stato attuale - non risultano pervenute alla Direzione competente".

Il ricorrente, con nota datata 25 luglio 2002, ha replicato sostenendo:

  • di aver inviato alla società resistente il certificato di laurea "sin dal momento successivo al conseguimento del diploma di laurea (…)";
  • che peraltro il titolare del trattamento ha già premesso, in riferimento all´interessato, "il titolo "Dott." prima del nome e cognome nell´organigramma aziendale diffuso in intranet, sul bigliettino da visita" da essa stessa predisposto, nonché "nella corrispondenza fra le società del gruppo Enel".
  • che la richiesta della società resistente di ricevere le certificazioni in questione costituisce un tentativo di "allontanare qualsiasi responsabilità " in ordine alla "mancata inclusione nell´archivio dati personale" del titolo attestante il possesso della laurea, "ai fini dell´avanzamento di carriera".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su una richiesta di aggiornamento dei dati personali di un dipendente di una società fornitrice di energia elettrica.

Il ricorso deve essere accolto.

Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente, che ha legittimamente avanzato una richiesta di aggiornamento ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, ha già trasmesso alla società resistente il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea.

Il nominativo dell´interessato risulta inoltre preceduto dal titolo di "dottore" nell´organigramma aziendale pubblicato sulla intranet del sito web della società, oltre che in altri documenti prodotti dallo stesso interessato, ma non anche nell´archivio dati personali dell´Enel ove viene invece indicato il solo titolo di studio di ragioniere perito commerciale.

Le istanze del ricorrente devono quindi essere accolte e il titolare del trattamento dovrà aggiornare i dati del ricorrente, qualora ciò non sia stato già effettuato, con specifico riferimento al conseguimento del diploma di laurea, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, fornendo altresì l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di tutti coloro ai quali i dati erano stati comunicati (art. 13, comma 1, lettera c), n.4), legge n. 675/1996).

Per quanto riguarda le spese va posto a carico del titolare del trattamento l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e ordina a Enel Distribuzione S.p.A. di aggiornare i dati personali del ricorrente entro la data del 31 gennaio 2003, fornendo altresì l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di tutti coloro ai quali i dati erano stati comunicati;

b) ordina alla società resistente di dare comunicazione a questa Autorità dell´adempimento di cui al punto a) entro la data del 31 gennaio 2003;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Enel Distribuzione S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli