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Procedimento relativo ai ricorsi - I dati personali vanno comunicati in dettaglio - 17 settembre 2002 [1066240]

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[doc web n. 1066240]

Procedimento relativo ai ricorsi - I dati personali vanno comunicati in dettaglio - 17 settembre 2002

Il titolare deve comunicare all´interessato che esercita .il diritto di accesso tutte le informazioni richieste, senza limitarsi ad indicare le sole tipologie di dati detenuti.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Rodolfo Marrone

nei confronti di

- Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (Compagnia Tirrena);

- Nuova Tirrena S.p.A. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni (Nuova Tirrena) e

- Avv. Ernesto Grandinetti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31/12/1996 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31/3/1998 n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, già agente dapprima della Compagnia Tirrena e poi della Nuova Tirrena, è stato destinatario da parte di quest´ultima di un provvedimento di revoca, asseritamente illegittimo, di un mandato agenziale in essere con la società. In ordine a tale vicenda Nuova Tirrena ha ottenuto alcuni provvedimenti di sequestro conservativo in corso di causa ed ha proceduto al pignoramento di taluni conti correnti bancari intestati anche all´interessato. Nel dicembre del 2001 analogo pignoramento è stato eseguito nei riguardi di un nuovo conto corrente aperto dall´interessato presso la banca Bipop Carire, conto della cui esistenza sarebbero stati a conoscenza solo il direttore della banca stessa ed il commissario liquidatore del gruppo Tirrena Assicurazioni (essendo stato acceso tale conto corrente dall´interessato al solo fine di ottenere l´accredito di alcune somme liquidate a titolo di indennizzi maturati in relazione al rapporto di agenzia a suo tempo intercorso).

L´interessato lamenta di non aver ricevuto riscontro ad alcune istanze avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto a Nuova Tirrena, al commissario liquidatore della Compagnia Tirrena ed all´avv. Ernesto Grandinetti, in qualità di legale di Nuova Tirrena, di conoscere l´origine dei propri dati personali "utilizzati nell´atto di sequestro presso terzi", di avere la comunicazione di tutti i dati personali che lo riguardano e di conoscerne logica e modalità di trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire inoltrato da questa Autorità con nota del 30 luglio 2002, il commissario liquidatore di Compagnia Tirrena ha risposto con nota in data 5 agosto 2002 richiamando le modalità con le quali il ricorrente ha fornito i dati e sostenendo:

  • che Nuova Tirrena non avrebbe chiesto alla gestione della liquidazione "di avere i dati identificativi delle coordinate bancarie del conto corrente" dell´interessato;
  • di non essere a conoscenza dell´atto di pignoramento presso la banca Bipop Carire "a cura della Nuova Tirrena S.p.A.";
  • che l´avv. Beniamino Tortora, dirigente di Nuova Tirrena, avrebbe precisato di aver lui fornito personalmente all´avv. Grandinetti i dati identificativi del citato conto corrente Bipop Carire;
  • che l´avv. Grandinetti è un libero professionista e non un collaboratore della gestione liquidatoria e che lo stesso "non ha avuto e non poteva avere accesso ai dati personali né del sig. Rodolfo Marrone, né degli altri creditori".

Nuova Tirrena ha risposto con nota anticipata via fax il 6 agosto 2002 precisando di aver già comunicato al ricorrente, con nota ricevuta nel medesimo giorno di presentazione del ricorso, che:

  • i dati personali comuni di quest´ultimo sarebbero in possesso della società in quanto forniti dallo stesso interessato "nell´ambito dell´intercorso rapporto agenziale";
  • attualmente tali dati sarebbero trattati in conformità alle pertinenti disposizioni della legge n. 675 sul diritto di difesa "per ottenere il riconoscimento dei diritti conseguenti alla risoluzione per giusta causa del mandato agenziale" e per il recupero di somme di denaro che sarebbero state indebitamente trattenute dall´interessato;
  • in ragione delle temporanee limitazioni al diritto di accesso per ragioni di tutela di altro diritto in sede giudiziaria, in base all´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, il diritto di accesso dell´interessato "si riespanderà solo allorché saranno cessate le predette esigenze di giustizia".

Parimenti, l´avv. Ernesto Grandinetti ha risposto con nota anticipata via fax il 2 settembre 2002, rappresentando di aver già comunicato con nota ricevuta dall´interessato anteriormente al ricorso:

  • di trattare i dati (che il ricorrente stesso ha fornito a Nuova Tirrena) in qualità di legale di fiducia di quest´ultima, al fine di promuovere tutte le azioni giudiziarie ritenute necessarie per ottenere il riconoscimento dei diritti del proprio cliente;
  • che, in ragione della pendenza delle predette azioni giudiziarie, l´esercizio dei diritti dell´interessato di cui all´art. 13 della legge n. 675 dovrebbe considerarsi differito fino al momento in cui saranno cessate le esigenze di difesa ai sensi dell´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

La questione sottoposta all´esame di questa Autorità concerne un trattamento di dati personali svolto in relazione ad un rapporto di agenzia nel settore assicurativo, nonché a procedimenti giudiziari che ne sono derivati.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere logica e modalità del trattamento va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento ai tre individuati titolari del trattamento (Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, Nuova Tirrena S.p.A. e avv. Ernesto Grandinetti) avendo gli stessi fornito nelle rispettive note di riscontro sufficienti elementi di risposta indicando scopi e finalità dei trattamenti effettuati in ordine ai dati personali dell´interessato.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere l´origine dei dati dell´interessato utilizzati nell´atto di sequestro va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento a quanto parzialmente comunicato con note 15 luglio 2002 dell´avv. Grandinetti e 17 luglio 2002 di Nuova Tirrena (che citano entrambi alcuni dati forniti dal medesimo interessato nel corso del rapporto di agenzia) e a quanto precisato da Compagnia Tirrena il 5 agosto 2002 in riferimento al flusso di dati tra l´avv. Tortora e l´avv. Grandinetti. Per il resto, in parziale accoglimento della domanda, tali riscontri dovranno essere integrati al fine di una risposta integralmente esaustiva sulla richiesta di conoscere l´origine di detti dati, in particolare per ciò che riguarda l´origine dei dati relativi al citato conto corrente Bipop Carire trattati da Nuova Tirrena. Ciò entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente decisione.

Deve essere infine accolta la richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati personali del ricorrente. Compagnia Tirrena si è limitata a confermare il possesso di dati riferiti all´interessato, specificando la tipologia di alcuni di essi, ma non ha fornito al richiedente le informazioni richieste attraverso l´estrazione o la messa a disposizione dei dati allo stesso riferiti, conservati, in forma cartacea e automatizzata, presso la Compagnia. Il predetto titolare del trattamento dovrà pertanto dare adempimento a tale richiesta entro il predetto termine di trenta giorni, secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 501/1998 o indicate dal Garante in altre decisioni concernenti casi particolari nei quali può prendersi visione o estrarre copia di documenti (vedi decisione del 28 dicembre 2000 in Bollettino del Garante n. 16, pag. 10 ss.).

La richiesta di accesso ai dati deve essere accolta anche in riferimento agli altri due resistenti, che hanno richiamato la possibile applicazione del temporaneo differimento per ragioni di esercizio di un diritto di difesa in sede giudiziaria, (art. 14, comma 1, lett. e), della legge n. 675), senza però indicare o fornire concreti elementi da cui sia possibile desumere l´effettivo pregiudizio che l´accesso comporterebbe per tale diritto (vedi sul punto la decisione del Garante del 17 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 20 ss.).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere la logica e le modalità del trattamento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati in riferimento alle informazioni su tale origine già comunicate all´interessato nei termini di cui in motivazione;

c) accoglie parzialmente il ricorso e ordina ai resistenti di dare comunicazione al ricorrente entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, nei termini di cui in motivazione, dell´origine di altri dati personali non oggetto della comunicazione di cui al punto b) del presente dispositivo;

d) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere dai resistenti i dati personali che lo riguardano e ordina agli stessi di comunicare all´interessato i dati in questione, nel medesimo termine di cui alla lettera c);

e) ordina che sia data comunicazione a questa Autorità entro il termine di cui alla lettera c) dell´avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti c) e d) del presente dispositivo.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli