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Procedimento relativo ai ricorsi - Non è sufficiente elencare le tipologie dei dati ai quali si chiede di accedere - 30 settembre 2002 [1066315]

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[doc web n. 1066315]

Procedimento relativo ai ricorsi - Non è sufficiente elencare le tipologie dei dati ai quali si chiede di accedere - 30 settembre 2002

Il titolare del trattamento deve fornire un riscontro completo alla richiesta di accesso dell´interessato, senza limitarsi alla sola elencazione delle tipologie dei dati detenuti, ma comunicando in modo intelligibile tutte le informazioni in suo possesso (fattispecie relativa all´accesso ai dati personali detenuti da un´impresa di consulenza).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla sig.ra Bruna Gazzelloni nei confronti di G.L.M. Italiana di Maria Gabriella Lustrissimi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

All´esito di una richiesta di finanziamento presentata ad una banca per il tramite di una impresa individuale di consulenza (G.L.M. Italiana di Maria Gabriella Lustrissimi), la ricorrente ha avanzato nei confronti della medesima ditta un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, al fine di accedere ai dati personali, anche sensibili (acquisiti mediante la propria busta paga), nonché di conoscerne i criteri e le modalità di conservazione, trattamento e comunicazione a terzi.

L´impresa, per il tramite del proprio legale, ha risposto all´istanza richiamando il pregresso carteggio con l´interessata e affermando di non essere in possesso di alcun dato "comune" o sensibile, né di aver ceduto alcun dato a terzi.

Ritenendo incompleto il riscontro fornito da G.L.M. Italiana, l´interessata ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre le spese del procedimento a carico della controparte.

A seguito dell´invito ad aderire formulato dall´Ufficio, G.L.M. Italiana, con fax del 12 settembre 2002, ha precisato che:

  • nella richiesta di finanziamento, la ricorrente "diede espresso mandato alla G.L.M. Italiana di consegnare alla Banca i documenti da Lei sottoscritti e consegnati, nonché, anche, di fornire alla Banca tutte le informazioni utili, manifestando espresso consenso al trattamento dei dati al fine della valutazione in ordine alla concedibilità del prestito richiesto, ricevendo, inoltre, la prevista informativa";
  • "all´esito della pratica di finanziamento, positiva o negativa che sia, gli eventuali documenti ancora in possesso della G.L.M. Italiana, vengono restituiti al cliente, mentre quelli consegnati all´Istituto bancario restano presso quest´ultimo";
  • nessun documento personale della ricorrente o "raccolta dati" sarebbe comunque ancora in possesso di G.L.M. Italiana, e nemmeno dati sensibili della stessa, "ad eccezione dei suoi indirizzi".

La ricorrente ha fatto pervenire le sue osservazioni con nota del 24 settembre 2002 nella quale, oltre a contestare varie affermazioni della G.L.M. Italiana, relative peraltro a profili estranei alla specifica procedura instaurata ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ha ritenuto insufficiente il riscontro fornito, chiedendo di porre le spese del procedimento a carico della impresa individuale.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta dell´interessata volta ad accedere ai dati personali che la riguardano e a conoscerne le modalità di trattamento, nei confronti di una ditta individuale titolare del trattamento.

La resistente ha fornito parziale riscontro alle richieste dell´interessata, confermando l´esistenza di dati relativi soltanto ai suoi "indirizzi", ma non anche di eventuali altri dati personali, anche sensibili detenuti nelle more della pratica di finanziamento. Ha inoltre fornito indicazioni circa i presupposti, le finalità e le modalità del complessivo trattamento dei dati dell´interessata. In relazione a tali profili deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Per quanto riguarda il riscontro fornito alla ricorrente in relazione alla richiesta di accedere al complesso dei dati personali, la resistente si è invece limitata a comunicare solo la tipologia dei dati detenuti (facendo in particolare riferimento ad "indirizzi").

Ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento è invece tenuto ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta e a riferirli al richiedente con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili. La richiesta di accesso ai dati deve essere riscontrata dal titolare anche nell´ipotesi in cui i dati, in tutto o in parte, siano stati comunicati dall´interessato o siano comunque dallo stesso conosciuti. Ciò al fine di consentire all´interessato di poter controllare i dati medesimi e di chiederne, se del caso, l´aggiornamento, l´integrazione o la correzione.

G.L.M. Italiana di Maria Gabriella Lustrissimi dovrà pertanto comunicare alla ricorrente tutti i dati personali relativi alla stessa, in qualsiasi forma conservati, entro un termine che appare congruo fissare al 15 novembre 2002.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), previa parziale compensazione per giusti motivi atteso il genere di riscontro, seppure incompleto, fornito alla precedente richiesta dell´interessata e nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione a quanto oggetto di riscontro nei termini descritti in motivazione;

b) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere tutti i dati personali della ricorrente e ordina a G.L.M. Italiana di Maria Gabriella Lustrissimi di comunicarli alla stessa entro il 15 novembre 2002, nei termini di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di G.L.M. Italiana di Maria Gabriella Lustrissimi che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli