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Telecomunicazioni - Salvo casi particolari l'interessato non può accedere alle chiamate telefoniche in entrata - 30 settembre 2002 [1066405]

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[doc web n. 1066405]

Telecomunicazioni - Salvo casi particolari l´interessato non può accedere alle chiamate telefoniche in entrata - 30 settembre 2002

L´art. 14, comma 1, lett. e-bis) della legge n. 675/1996, che ha tracciato un primo bilanciamento tra diritti dell´interessato e il diritto alla riservatezza dei terzi, circoscrive l´accesso del chiamato alle sole telefonate "in entrata" la cui conoscenza sia indispensabile per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui la legge n. 397/2000.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Martino Zulberti

nei confronti di

Vodafone Omnitel S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, possessore di una carta telefonica prepagata rilasciata da Vodafone Omnitel S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della società ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere i dati di traffico telefonico "in entrata e in uscita" relativi alla suddetta carta, riferiti al periodo aprile-giugno 2002.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 settembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Vodafone Omnitel S.p.A., Direzione affari legali, ha risposto con nota anticipata via fax il 10 settembre 2002:

  • allegando copia dei tabulati relativi al traffico telefonico "effettuato in uscita dall´utenza ricaricabile" di cui l´interessato è unico possessore;
  • dichiarando di non poter soddisfare la richiesta relativa ai dati di traffico telefonico "in entrata" in relazione al disposto dell´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996.

Il ricorrente, con fax inviato in data 17 settembre 2002, ha manifestato la propria perplessità in merito al riscontro ottenuto, precisando peraltro:

  • di ritenere l´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996 "in contrasto con la normativa comunitaria" poiché la restrizione all´esercizio del diritto di accesso da esso posta non rientrerebbe a suo avviso tra quelle consentite dall´art. 13 della direttiva n. 95/46 CE, non venendo in rilievo alcuna delle esigenze di salvaguardia previste da tale articolo;
  • in particolare, di non ritenere che l´art. 14, comma 1, lett. e-bis), risponda ad esigenze di salvaguardia di diritti altrui - nel caso di specie - del diritto alla riservatezza del chiamante "in quanto l´ordinamento positivo già predispone mezzi idonei a tutelare la privacy di questo" attraverso i dispositivi che consentono di nascondere l´identificazione della linea chiamante.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorrente ha chiesto al Garante di "disapplicare" la normativa italiana asseritamente in contrasto con la norma comunitaria, ribadendo la richiesta di accesso ai dati di traffico telefonico in entrata.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati di traffico telefonico in uscita ed in entrata relativi ad una carta telefonica prepagata.

In ordine alla richiesta di conoscere i dati di traffico telefonico in uscita va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La società resistente ha infatti fornito al ricorrente i dati relativi alle chiamate effettuate, nel periodo di tempo oggetto di richiesta, con la carta prepagata di cui lo stesso è possessore, con modalità che non sono state oggetto di contestazione da parte del ricorrente.

In merito alla richiesta di conoscere i dati identificativi delle chiamate telefoniche in entrata, trova invece applicazione, come correttamente sostenuto da Vodafone Omnitel S.p.A., l´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996, il quale esclude l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, lett. c) e d), della medesima legge "nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: (…) da fornitori di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397".

Tale disposizione traccia un primo bilanciamento tra il diritto dell´interessato ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (utenti chiamanti e soggetti chiamati), circoscrivendo il diritto di accesso del chiamato alle chiamate "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza potendo altrimenti derivarne un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. Ciò anche in relazione alla vigente disciplina dell´identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d.lg. n. 171/1998).

Il ricorrente non ha però fornito elemento alcuno che permetta di ritenere sussistente il predetto pregiudizio e pertanto, ai sensi della citata disposizione che va applicata al caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato per questa parte inammissibile.

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al genere di riscontro inviato, come sopra descritto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di accedere ai dati relativi al traffico telefonico "in uscita";

b) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere i dati personali identificativi delle chiamate telefoniche "in entrata", nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Vodafone Omnitel S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli