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Procedimento relativo ai ricorsi - Il Garante non provvede sul risarcimento del danno - 30 ottobre 2002 [1066548]

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[doc. web. n. 1066548]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il Garante non provvede sul risarcimento del danno - 30 ottobre 2002

La richiesta dell´interessato volta ad ottenere il risarciemnto dei danni asseritamente subiti a seguito del trattamento dei suoi dati personali è inammissibile, non avendo la legge attribuito al Garante alcuna competenza in proposito.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Di Salvo

nei confronti di

avv. Fabrizio Fusco;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente, in qualità di unica erede del proprio defunto padre, aveva affidato all’avv. Fusco l’esame dei fascicoli giacenti presso lo studio del padre stesso (già avvocato del foro di Napoli) al fine di contattare i clienti e compiere tutti gli adempimenti per il buon esito dei contenziosi in essere.

La ricorrente sostiene che il resistente non avrebbe fornito positivo riscontro all’istanza con la quale, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 ed in considerazione del proprio interesse di erede ad ottenere tali informazioni, aveva chiesto di accedere "ai dati ed ai documenti" custoditi dal citato titolare, anche al fine di "conseguire ogni opportuno rendiconto circa lo stato della sua opera professionale".

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento ed il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 ottobre 2002 il resistente, con fax datato 16 ottobre 2002, ha sostenuto:

  • in via preliminare, che il mandato alle liti conferito all’interessata non consentirebbe "al mandatario l’esperimento di procedure di tipo privatistico quale il ricorso all’Autorità di garanzia" e che le richieste contenute nelle note inviate dall’interessata sarebbero confliggenti con lo spirito degli artt. 22 e 23 della legge n. 675";
  • di avere riscontrato le richieste dell’interessato, ma che le raccomandate inviate "presso il domicilio indicato dall’avv. Di Salvo sono state restituite con la dicitura trasferito";
  • che il citato avvocato, presso l’Ordine di Napoli, risulta essere domiciliato all’indirizzo al quale sono state inviate le note;
  • di avere in effetti esaminato, su incarico della sig.a XY, una serie di fascicoli già appartenenti al padre della stessa, procedendo "a verificare quali fascicoli inerissero pratiche ancora pendenti e quali quelle già definite";
  • che per le molte pratiche concernenti "giudizi ormai da tempo definiti…si è proceduto…alla distruzione dei fascicoli, mentre per altre (di cui viene fornito l’elenco) il resistente è stato officiato per la difesa dagli aventi diritto";
  • che per quanto concerne un ulteriore elenco di pratiche per le quali "non è stato possibile rintracciare gli interessati o gli eredi", o questi ultimi hanno manifestato l’intenzione di non proseguire nel contenzioso in essere, il resistente manifesta "espressamente la volontà di procedere alla loro restituzione" alla ricorrente che potrà ritirare le stesse presso lo studio dello scrivente e che "in mancanza si procederà al deposito dei fascicoli presso l’Ordine degli avvocati di Napoli".

Il ricorrente con memoria inoltrata via fax il 18 ottobre 2002 e nell’audizione svoltasi il 22 ottobre scorso ha confermato le proprie richieste chiedendo di verificare l’eventuale commissione di reati da parte del resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di accesso ai dati personali di un avvocato defunto proposta da un erede in riferimento a dati e informazioni relative all’attività professionale dallo stesso esercitata in vita ed attualmente nella disponibilità di un altro legale.

Le eccezioni procedurali del resistente devono essere disattese. Al ricorso è stata allegata una procura generale alle liti, conferita con atto notarile, che legittima il legale della ricorrente a proporre un ricorso dinanzi al Garante in procedimento che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, della legge n. 675, è alternativo alla proposizione di un’azione dinanzi al giudice ordinario. Le richieste della ricorrente sono state inoltre avanzate correttamente in riferimento all’art. 13 della citata legge che, al comma 3, prevede espressamente che i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali del defunto presenti nei fascicoli ancora custoditi presso lo studio dell’avv. Fusco per i quali non siano stati identificati gli intestatari o gli eredi degli stessi o, comunque, sia stata accertata la volontà di non proseguire nelle azioni giudiziarie intraprese. In ordine ai dati contenuti in tali documenti il resistente (che ha anche allegato copia di una lettera di riscontro all’istanza ex art. 13 a suo tempo avanzata dall’interessato, contenente anche l’indicazione di una data per il ritiro degli incartamenti) ha, nel corso del procedimento, fornito adeguati elementi di risposta, rinnovando la volontà di porli a disposizione della richiedente secondo modalità conformi a quanto più volte precisato da questa Autorità in riferimento all’accesso a complessi di dati e informazioni che, per la loro quantità e qualità, rendano particolarmente difficoltosa l’estrazione dei dati personali dell’interessato. In tali casi l’adempimento delle richieste del ricorrente può avvenire appunto attraverso l’esibizione e/o la consegna in copia della documentazione in oggetto.

Il ricorso deve essere invece accolto in riferimento agli ulteriori dati riferiti al defunto avv. XZ e conservati in atti e fascicoli ora riassunti dal resistente avv. Fusco. Al riguardo vanno accolte le richieste dell’interessata con esclusivo riferimento ad atti e documenti formati dal predetto interessato ora deceduto e comunque alle informazioni allo stesso riferite.

Il ricorrente dovrà pertanto consentire l’accesso ai dati suddetti, secondo le modalità sopra indicate, entro il termine del 20 marzo 2003.

Deve essere invece dichiarata inammissibile l’istanza volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti, non avendo la legge attribuito competenze a questa Autorità in ordine a tale richiesta che, se del caso, potrà essere proposta dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la violazione di disposizioni penali che sarebbe stata commessa dal titolare del trattamento, dalla documentazione in atti non emergono allo stato profili che giustifichino una denuncia alla competente autorità giudiziaria in ordine a fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio (art. 31, comma 1, lett. g), legge n. 675/1996).

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi, in ragione della novità dei profili esaminati e dei riscontri comunque già forniti dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo provvedere, nei termini di cui in motivazione, in ordine ai dati personali del defunto contenuti negli altri fascicoli custoditi dall’avv. Fusco e relativi a contenziosi per i quali non sono stati identificati gli intestatari o sia stata accertata la volontà di proseguire nelle azioni giudiziarie intraprese;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta dell’interessata di accedere ai dati del defunto padre contenuti negli atti e documenti conservati nei fascicoli ora riassunti dal resistente e ordina al resistente avv. Fabrizio Fusco di consentire l’accesso a tali dati, nei termini di cui in motivazione, entro il 20 marzo 2003, dando conferma di tale adempimento, entro la stessa data a questa Autorità;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente;

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfetaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico dell’avv. Fabrizio Fusco, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

Scheda

Doc-Web
1066548
Data
30/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso