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Procedimento relativo ai ricorsi - Mentire nel procedimento dinanzi al Garante è reato - 16 ottobre 2002 [1066577]

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[doc. web. n. 1066577]

Procedimento relativo ai ricorsi - Mentire nel procedimento dinanzi al Garante è reato - 16 ottobre 2002

Le dichiarazioni rese nel procedimento dinanzi al Garante, se non veritiere, determinano una responsabilità penale a carico del dichiarante (nella specie, il legale rappresentante di una società, in un procedimento instaurato dal destinatario di una e-mail promozionale non richiesta, ha sostenuto la propria estraneità al trattamento contestato).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Alessio Bellazzi

nei confronti di

Time to Design piccola società cooperativa a responsabilità limitata, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Gennaro Filippo Barba, presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale asseritamente inviato da Time to Design p.s.c.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, espone di non aver ricevuto riscontro da parte della medesima società ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l’invio non consensuale di messaggi di posta elettronica e chiedendo di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo il ristoro per le spese sostenute.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, ha risposto, in qualità di legale rappresentante di Time to Design p.s.c.r.l., il sig. Angelo Landi, con note inviate via fax il 25 settembre e il 2 ottobre 2002, sostenendo:

  • di non aver "mai trattato i dati del sig. Bellazzi", né in proprio, né in qualità di rappresentante della resistente, e di non aver mai "inviato messaggi di posta elettronica dall’indirizzo vignettainfinita@damps.it" che "non è allo stesso Landi Angelo o alla Time to Design riconducibile";
  • che come si desume dai "registri della Registration Authority Italiana (…) il titolare del dominio damps.it è Landi Angelo, ma si tratta di soggetto" diverso come si evince dalla diversa residenza.

Con le medesime note, la resistente ha chiesto che vengano poste a carico del ricorrente le spese del procedimento.

Con nota inviata via fax il 2 ottobre 2002 il ricorrente ha comunicato a questa Autorità di avere inoltrato alla società l’istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 dopo averne desunto i dati il "23.07.2002 dal sito della Registration Authority Italiana inserendo "damps.it".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

In proposito, la società resistente ha dichiarato nel corso del procedimento di non aver mai trattato i dati relativi al ricorrente e, in particolare, di non avergli mai inviato comunicazioni e-mail, sottolineando la propria estraneità al trattamento effettuato. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la stessa risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Questa Autorità si riserva di avviare autonomo procedimento di segnalazione ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 al fine di verificare la liceità e correttezza dei trattamenti risultanti dalla documentazione in atti.

Per quanto concerne le spese sussistono giusti motivi per compensarle integralmente in ragione della particolarità della vicenda e del genere di riscontro fornito dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066577
Data
16/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso