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Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso infondato se il riscontro all'istanza è tempestivo - 16 ottobre 2002 [1066589]

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[doc. web. n. 1066589]

Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso infondato se il riscontro all´istanza è tempestivo - 16 ottobre 2002

Il ricorso al Garante è infondato ove il titolare del trattamento abbia fornito idoneo riscontro a tutte le richieste dell´interessato già in sede di risposta all´istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge 675/1996.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Marco Martin

nei confronti del

sig. XY;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio asseritamente non richiesto di un messaggio di posta elettronica concernente l’invito ad inserirsi in un meccanismo per l’invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e l’origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 settembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota del 12 ottobre 2002, ha sostenuto di:

  • aver ricevuto l’istanza dell’interessato in data 2 agosto 2002 e di aver fornito riscontro alla medesima, lo stesso giorno, attraverso una comunicazione e-mail (di cui ha allegato copia) nella quale, comunicando di aver rinvenuto l’indirizzo dell’interessato da un newsgroup e di non averlo comunicato a terzi, assicurava l’immediata cancellazione "dopo l’invio" della medesima e-mail;
  • aver inviato copia della e-mail contestata solo a seguito di una richiesta di informazioni inoltrata dal ricorrente medesimo in risposta ad una precedente e-mail inviatagli "verso la fine del giugno 2002" con la quale lo "si invitava a partecipare ad un telelavoro da casa tramite P.C."
  • essere un privato cittadino e di non aver inteso perseguire finalità commerciali o promozionali.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza asseritamente non richiesta ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta in atti che il resistente ha fornito idoneo riscontro a tutte le istanze proposte dall’interessato già in sede di risposta all’istanza proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996.

Dalla documentazione in atti si rileva che la predetta istanza è pervenuta al resistente il 2 agosto 2002 e che questi ha inviato lo stesso giorno una e-mail di risposta nella quale veniva fornito un idoneo riscontro alle istanze dell’interessato (peraltro non tutte formulate con preciso riferimento ai diritti tutelati dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996).

Alla luce di tale riscontro, la successiva proposizione in data 7 agosto 2002 di un ricorso ex art. 29 della medesima legge (che è stato poi ripresentato il successivo 19 settembre a seguito dell’invito, formulato da questa Autorità, a regolarizzare l’atto stesso, originariamente privo di un requisito di ammissibilità) non risulta giustificata.

Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere avviato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento a specifiche situazioni soggettive tutelate dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Nel caso di specie l’istanza ex art. 13 aveva trovato pieno accoglimento ed alla data di invio del ricorso l’interessato era già in possesso degli idonei elementi di risposta richiesti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066589
Data
16/10/02

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