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Procedimento relativo ai ricorsi - Tardivo riscontro ad un'istanza e rimborso delle spese - 16 ottobre 2002 [1066601]

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[doc. web. n. 1066601]

Procedimento relativo ai ricorsi - Tardivo riscontro ad un´istanza e rimborso delle spese - 16 ottobre 2002

Qualora il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente che le abbia richieste, anche in parte in caso di compensazione per giusti motivi, le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in tema di trattamento in ambito assicurativo al fine di ottenere medicine smarrite con un sinistro).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Filo Diretto Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di una polizza assicurativa stipulata con Filo Diretto Assicurazioni S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la comunicazione dei dati medesimi, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, la cancellazione dei dati stessi, nonché l’attestazione che di tale cancellazione era stata data comunicazione a coloro ai quali gli stessi erano stati trasmessi.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre le spese sostenute per il procedimento a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 settembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società ha risposto con nota del 27 settembre 2002 indicando i tipi di dati trattati e sostenendo:

  • di essere in possesso unicamente dei dati comunicati dall’interessato in occasione di una «richiesta di intervento (…)» dallo stesso attivata;
  • che il trattamento dei dati in questione «è stato effettuato con l’esclusiva finalità (…)» di far ottenere al ricorrente «(…)le medicine smarrite con il bagaglio (…)» in relazione ad un sinistro allo stesso occorso;
  • che «tali dati non sono stati oggetto di diffusione e la loro comunicazione circa gli estremi del sinistro è stata effettuata per ovvie esigenze operative al (…) corrispondente in loco, (…)» il quale ha provveduto alla loro cancellazione;
  • che «la conservazione di tali dati (…) è stata ed è effettuata (…) in ottemperanza agli obblighi di contabilizzazione e rendicontazione del sinistro, (…) e i dati non necessari per le suddette finalità sono stati conseguentemente cancellati».

Il ricorrente con nota del 7 ottobre 2002 ha comunicato di «aver ricevuto (…) quanto richiesto» ed ha ribadito l’istanza di ottenere il ristoro delle spese a carico del titolare del trattamento nella misura indicata nel ricorso.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro alle richieste dell’interessato che va ritenuto idoneo anche per ciò che riguarda la cancellazione dei dati avvenuta in rapporto alle finalità perseguite.

La resistente ha infatti fornito all’interessato adeguate informazioni sui dati in proprio possesso, sulla loro origine, finalità e logica del trattamento, nonché sulla già avvenuta cancellazione di una parte dei dati stessi.

Il riscontro dell’interessato è intervenuto solo a seguito della presentazione del ricorso al Garante.

Va pertanto posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), poste in misura pari a euro 200 a carico del resistente, previa parziale compensazione per giusti motivi alla luce del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti nella misura di euro 200, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico di Filo Diretto Assicurazioni S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066601
Data
16/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso