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Reti telematiche e Internet - Contestata registrazione ad un servizio Internet e sospensione dello spamming - 24 ottobre 2002 [1066659]

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[doc. web. n. 1066659]

Reti telematiche e Internet - Contestata registrazione ad un servizio Internet e sospensione dello spamming - 24 ottobre 2002

Qualora il titolare del trattamento fornisca integrale riscontro alle richieste dell´interessato, il procedimento dev´essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere (in questo caso, il titolare, che aveva inviato al ricorrente un messaggio di posta elettronica, ha chiarito le circostanze che hanno determinato l´invio di ulteriori comunicazioni e-mail all´indirizzo del ricorrente, manifestando anche la specifica volontà di sospendere ogni ulteriore comunicazione).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Giotto De Filippi

nei confronti di

Gekolab s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Paloschi;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente evidenzia di non aver ricevuto riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e la fonte dalla quale era stato ricavato il proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo la liquidazione delle spese del procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 settembre 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con note inviate via fax il 7, l’11 ed il 23 ottobre 2002, indicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e dichiarando che:

  • non ha "mai prelevato (…) indirizzi e-mail da newsgroup, siti internet, forum, pagine web, mailing lists o quant’altro";
  • invia la newsletter contestata tramite la comunicazione e-mail "solo a utenti webmaster che iscrivono il proprio sito al servizio" fornito dalla società medesima;
  • nel regolamento relativo al servizio fornito dalla società è indicato "esplicitamente che l’iscrizione comporterà la ricezione periodica di una newsletter contenente informative tecniche e commerciali relative al servizio e a quelli ad esso direttamente collegati";
  • l’indirizzo di posta elettronica cui è stata spedita la comunicazione e-mail contestata "è stato fornito in data 29 ottobre 2000, alle ore 18.00, da persona che ha registrato spontaneamente al servizio "Top100Italia" il sito internet (…), associando allo stesso il suddetto indirizzo e-mail, accettando elettronicamente il regolamento di "Top100Italia" che prevedeva altresì l’accettazione all’invio di una serie di newsletter";
  • all’indirizzo e-mail in questione "sono state inviate, da allora, 14 (quattordici) newsletter";
  • la società ha comunque deciso di "sospendere l’invio di e-mail all’indirizzo" in questione;
  • infine, ove il sig. De Filippi fornisca prova di essere titolare dell’indirizzo e-mail in questione, "Gekolab eliminerà dai dati in suo possesso sia l’indirizzo di posta elettronica (…), sia l’indirizzo" del sito Internet ad esso relativo.

Con la nota inviata in data 23 ottobre 2002 , Gekolab s.r.l. ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico dell’interessato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza asseritamente non richiesta ad un indirizzo di posta elettronica.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito un completo riscontro alle istanze dell’interessato (peraltro non tutte formulate con puntuale riferimento ai diritti tutelati dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), precisando l’origine dell’indirizzo di posta elettronica indicato da quest’ultimo, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e comunicando di aver sospeso l’invio di comunicazioni e-mail all’indirizzo in questione (con dichiarazione della cui veridicità la società resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 - "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante" - ).

Per quanto concerne le spese, alla luce del completo riscontro fornito dalla controparte e per le specificità della vicenda sussistono giusti motivi per compensarle integralmente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 24 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli