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Procedimento relativo ai ricorsi - Le società di assicurazioni sono titolari del trattamento dei dati dell'infortunato - 30 dicembre 2002 [1067199]

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[doc web n. 1067199]

Procedimento relativo ai ricorsi - Le società di assicurazioni sono titolari del trattamento dei dati dell´infortunato - 30 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Beatrice Cunegatti e dal dott. Juri Monducci presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Gerling - Konzern, Allgemeine Versicherungs - AG, Rappresentanza generale per l´Italia;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di aver subìto danni fisici imputabili a responsabilità professionale degli operatori sanitari in occasione di alcuni ricoveri presso l´Asl di Imola. Al riguardo deduce di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della compagnia di assicurazioni Gerling-Konzern, Allgemeine Versicherungs-AG, presso la quale la predetta Asl era assicurata, ad una richiesta presentata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, "con particolare riferimento a quelli contenuti nella perizia medico-legale redatta" dal medico di fiducia della società.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria istanza e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente alla medesima istanza, formulato il 9 dicembre 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società ha risposto con note anticipate via fax il 12 e 18 dicembre 2002, dichiarando di aver aderito alle richieste del ricorrente e di aver inviato -dapprima presso lo studio legale indicato nella istanza ex art. 13 proposta dalla medesima in data 6 maggio 2002 e, successivamente, allo studio legale presso cui la ricorrente aveva eletto domicilio- copia della perizia medico-legale in questione "che contiene gli unici dati sensibili" relativi alla ricorrente detenuti dalla società.

La ricorrente, con nota inviata via fax il 17 dicembre 2002, ha rilevato l´iniziale invio di informazioni ad un indirizzo inesatto ed ha ribadito l´esatta individuazione della società resistente quale titolare dei dati del trattamento in questione. Nel corso nell´audizione svoltasi il 18 dicembre 2002 ha poi dato "atto che la perizia medico legale (...) è stata inviata alla ricorrente", ma ha ribadito la richiesta di conoscere "tutti i dati personali (sensibili e no)" alla stessa riferiti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a tutti i dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e, in particolar modo, a quelli contenuti in una perizia medico-legale.

Va anzitutto rilevato che la richiesta della ricorrente di accedere ai dati personali che la riguardano è stata correttamente presentata nei confronti di un soggetto (la società di assicurazione) che ha indubbiamente trattato dati personali alla stessa riferiti, con particolare riguardo alle attività connesse alle richieste di risarcimento del danno avanzate dall´interessata. Rispetto a tali operazioni di trattamento la compagnia di assicurazione riveste il ruolo di titolare ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. d), della legge n. 675/1996 -competendo alla stessa l´adozione di decisioni in ordine alle modalità e finalità del trattamento dei dati personali- e non certo di incaricato del trattamento come erroneamente sostenuto dalla resistente. La figura dell´incaricato, prevista dall´art. 8, comma 5, della citata legge n. 675/1996, fa riferimento esclusivamente alle persone fisiche -tenute ad "elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile"- e non anche a persone giuridiche.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere tutti i dati sensibili relativi all´interessata. Il titolare del trattamento ha infatti fornito in merito adeguato riscontro, avendo inviato alla stessa copia della perizia contenente "tutti i dati personali sensibili" detenuti dalla società. Risulta tuttavia che la comunicazione non è avvenuta nel rispetto dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, ai sensi della quale la comunicazione dei dati attinenti allo stato di salute può avvenire "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare". Pertanto, si verificheranno con separato atto, i presupposti per l´eventuale contestazione al riguardo.

Il ricorso va invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere gli eventuali altri dati personali relativi alla ricorrente, diversi da quelli sensibili (quali, ad esempio, richieste di risarcimento, rimborsi effettuati, altre informazioni di natura amministrativa e contabile), e la società dovrà pertanto, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente decisione, comunicarli alla ricorrente, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

Per quanto concerne le spese, va pertanto posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi tenuto conto del riscontro, seppure parziale, fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta dell´interessata di conoscere i dati sensibili che la riguardano;

b) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di conoscere tutti gli altri dati personali dell´interessata ancora eventualmente detenuti da Gerling-Konzern, Allgemeine Versicherungs-AG, Rappresentanza generale per l´Italia, e ordina alla stessa di comunicarli all´interessata entro quindici giorni dalla data di ricezione della presente decisione, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Gerling-Konzern, Allgemeine Versicherungs-AG, Rappresentanza generale per l´Italia, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli