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Diritto di accesso - Provvedimento del 11 dicembre 2002 [1067235]

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[doc web n. 1067235]

Diritto di accesso - Provvedimento del 11 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Amendolara

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A. e Consorzio per la tutela del credito (CTC);

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Deutsche Bank S.p.A. e Consorzio per la tutela del credito (CTC) ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto, oltre all´indicazione del titolare e del responsabile del trattamento, di conoscere "la natura dei dati personali" che lo riguardano e la cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati cui erano stati trasmessi, in particolare presso la suddetta "centrale rischi". Ad avviso del ricorrente al CTC sarebbero state precedentemente comunicate, senza un preventivo consenso informato, alcune informazioni relative al ritardato pagamento di due rate di un finanziamento ottenuto da Deutsche Bank S.p.A. - Divisione Prestitempo nel 1999 e interamente estinto nel maggio 2002.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze chiedendo di disporre il "blocco totale dei dati" e di porre a carico dei resistenti le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 novembre 2002, il CTC, con nota pervenuta via fax in data 21 novembre 2002, nel fornire indicazioni in merito al titolare e al responsabile del trattamento, ha dichiarato, sulla base delle verifiche effettuate con l´ente segnalatore, di non poter aderire alla richiesta dell´interessato.

Deutsche Bank S.p.A. ha inviato in data 21 e 25 novembre 2002 due note con le quali ha sostenuto di non essere tenuta alla cancellazione dei dati in questione, dichiarando di:

  • aver legittimamente comunicato i dati relativi all´interessato sulla base del consenso acquisito, contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, attraverso la sottoscrizione da parte dell´interessato dell´informativa ai sensi della legge n. 675/1996 e di una clausola di "manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali", "entrambe riportate sul retro del summenzionato contratto di finanziamento, in calce alle quali" il ricorrente avrebbe apposto la propria "firma in segno di presa d´atto e approvazione", come testimoniato da copia allegata in atti;
  • non aver provveduto a chiedere la cancellazione dei dati relativi all´interessato dalla banca dati di CTC ritenendo ancora sussistenti le finalità di tutela del credito, sul presupposto che "l´inadempienza del ricorrente è stata particolarmente grave. Ciò non tanto in relazione all´importo rimasto impagato (...), quanto per l´ampio lasso temporale trascorso prima dell´estinzione del debito (...) infatti, il sig. Amendolara è rimasto moroso per ben più di un anno" ed ha estinto il finanziamento "solo il 24 maggio 2002";
  • non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi all´interessato dai propri archivi sostenendo che la banca "al pari di qualsiasi altro ente bancario e finanziario, è tenuta a conservare la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con i propri clienti, nonché gli ulteriori dati a questi relativi, per almeno 10 anni dall´estinzione del relativo rapporto".

Deutsche Bank S.p.A., nell´allegare copia della documentazione relativa al finanziamento erogato al sig. Amendolara, ha chiesto di porre a carico del ricorrente le spese sostenute per il procedimento.

Il ricorrente ha inviato una nota via fax in data 25 novembre 2002 con la quale, nel dichiarare di non aver ricevuto copia della documentazione allegata da Deutsche Bank S.p.A., ha ribadito di non aver apposto alcuna sottoscrizione all´informativa posta a tergo del contratto di finanziamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da una società finanziaria e da una c.d. "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza di dati personali del ricorrente (di cui non è contestata l´esattezza) presso la banca dati di quest´ultima.

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda Deutsche Bank S.p.A., non risulta dagli atti che questa abbia conservato e comunicato i dati dell´interessato in modo illecito, sussistendo in relazione al contratto di finanziamento in questione un previo consenso informato, di cui la resistente ha fornito prova allegando copia dell´informativa sottoscritta dal ricorrente e di un documento di identità dello stesso dal quale non emergono, allo stato, elementi tali da far dubitare della genuinità della firma apposta sul contratto e sulle note relative al consenso medesimo riportate sull´esemplare della richiesta di finanziamento detenuto dalla banca.

Resta peraltro impregiudicata la facoltà dell´interessato di far valere eventualmente in altra sede i propri diritti in ordine alla controversa genuinità della sottoscrizione apposta alle "note informative" a tergo del contratto.

Analogamente, per quanto concerne CTC, dalla documentazione in atti non si desumono elementi idonei a ritenere che il trattamento dei dati in questione sia avvenuto in violazione di legge, dal momento che il finanziamento in questione (per il cui rimborso risultavano alcuni significativi ritardi nei pagamenti) è stato estinto, senza debiti residui o pendenze, solo in data 24 maggio 2002 (circostanza non contestata dall´interessato).

A differenza di altri casi esaminati da questa Autorità (riguardanti finanziamenti estinti da più lungo tempo), il trattamento dei dati personali dell´interessato non risulta allo stato eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. d)). Ciò con particolare riferimento all´inclusione in archivi quali quelli delle c.d. "centrali rischi private", consultabili da terzi per finalità di erogazione di altri crediti, di dati aggiornati ed esatti relativi ad una operazione di finanziamento, per la quale si sono effettivamente verificati apprezzabili ritardi nei pagamenti di alcune rate. La permanenza e la conservazione in tali archivi dei dati dell´interessato risulta, allo stato, giustificata, seppure per un periodo limitato di tempo da determinarsi in conformità al provvedimento di carattere generale del 31 luglio 2002 sulle centrali rischi (allegato alla nota di trasmissione della presente decisione), i cui principi si intendono richiamati quale parte integrante della decisione medesima.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle richieste ai sensi del citato art. 13, al contenuto dei riscontri forniti e alla novità e specificità delle questioni di diritto esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) il ricorso infondato nei termini di cui in motivazione;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 11 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli