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Videosorveglianza - Istallazione di telecamere nel centro cittadino - 30 dicembre 2002 [1067284]

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[doc web n. 1067284]

Videosorveglianza - Istallazione di telecamere nel centro cittadino - 30 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Catalano

nei confronti di

Comune di Brescia;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata nei confronti del Comune di Brescia con la quale, opponendosi al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato dall´ente per mezzo di un sistema di videosorveglianza dotato di ventotto telecamere poste in un quartiere del centro cittadino, aveva chiesto di conoscere logica, finalità e modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, nel rilevare che le "caratteristiche tecniche delle telecamere impiegate" sarebbero suscettibili di favorirne un uso contrario "al rispetto dei principi fondamentali della legge sulla privacy", ha ribadito le precedenti istanze e ha chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, lamentando anche l´assenza di informativa in ordine al trattamento effettuato dal Comune.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 dicembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l´ente resistente, con nota anticipata via fax il 24 dicembre 2002, allegando anche copia di una precedente nota inoltrata in data 15 novembre 2002 a questa Autorità nella quale aveva già fornito alcune precisazioni in ordine al sistema di videosorveglianza adottato, ha dichiarato che:

  • "risultando impossibile un´informativa diretta ad personam nei confronti di tutti coloro che si trovano a transitare nelle aree interessate", il Comune ha utilizzato "diversi canali comunicativi" tra i quali l´affissione "negli spazi pubblici interessati, di manifesti recanti le informazioni previste dall´art. 10 della legge n. 675/1996", l´istallazione "di targhe permanenti a parete sugli edifici nelle aree oggetto di videosorveglianza, con la segnalazione (in lingua italiana e inglese) della presenza della stessa", la "pubblicazione, ancora in corso, di un avviso recante le informazioni previste dal predetto art. 10 nella home page del sito internet del Comune";
  • le finalità del trattamento effettuato sono relative alla "prevenzione di attività illecite" ed alla "repressione delle stesse";
  • titolare del trattamento, "per quanto concerne le immagini visionate dalla Centrale operativa del Comando di Polizia municipale" è il Comune di Brescia ed il responsabile è "il dirigente responsabile del settore vigilanza urbana";
  • che "il sistema prevede la visione autonoma delle immagini, riprodotte dalle telecamere, rispettivamente dalle centrali operative di Questura, Carabinieri e Polizia municipale, nonché, attualmente, la registrazione delle immagini stesse unicamente dalla Centrale operativa della Questura";
  • che non è stato ancora attivato il canale audio bidirezionale con la Questura e non è previsto alcun sistema né di registrazione di conversazioni tra persone, né di illuminazione ad infrarossi, né di riconoscimento biometrico facciale;
  • che "presso la centrale operativa della polizia municipale, pertanto, le immagini non sono registrate ma solo visionate".

Alla nota del 24 dicembre 2002 il titolare del trattamento ha altresì allegato copia del riscontro inviato al ricorrente nel quale, dopo aver fornito indicazioni in merito a titolare, responsabile e finalità del trattamento e dopo aver asserito di ritenere il trattamento "conforme alla vigente normativa ed al decalogo del 29.11.2000, in materia di videosorveglianza, del Garante" , ha dichiarato anche che, "in relazione all´assenza di un sistema di videoregistrazione presso la centrale operativa del Comando di polizia municipale", il Comune non detiene, comunque, dati personali relativi al ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da un ente locale mediante l´utilizzo di un sistema di videosorveglianza posto nel centro della città.

Il ricorso non risulta fornito di idonea prova per la parte relativa alla formulata opposizione al trattamento. Dalla documentazione sinora acquisita nel corso del procedimento non emergono profili di illiceità del trattamento effettuato dal Comune in "contitolarità" con Questura e Comando provinciale dei Carabinieri, che avverrebbe esclusivamente mediante "visione" delle immagini riprese dalle telecamere e non anche mediante registrazione delle stesse.

Dai medesimi atti non risultano allo stato elementi che permettano di ritenere accertato che i descritti trattamenti dei dati effettuati eccedano i limiti richiamati dal provvedimento di carattere generale in materia di videosorveglianza del 29 novembre 2000. Ciò anche con riferimento alle precisazioni fornite dal Comune in merito alla non attivazione di alcune funzioni delle apparecchiature di ripresa particolarmente invasive (quali i sistemi di registrazione delle conversazioni).

In ordine alle restanti richieste riportate in premessa sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento, seppure a seguito del ricorso, ha infatti fornito idoneo riscontro in merito a tali istanze, dichiarando di non disporre di dati personali - sotto forma di immagini registrate - riferiti al ricorrente e fornendo indicazioni circostanziate sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati, nonché su logica, finalità e modalità del trattamento effettuato.

Questa Autorità verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, la perseguibilità da parte dell´ente resistente delle finalità dichiarate come in premessa, il rispetto del principio di proporzionalità da parte dei contitolari del trattamento, l´idoneità e la completezza dell´informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della medesima legge, le più specifiche modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza posto in essere e, per quanto concerne il trattamento effettuato anche mediante registrazione da altri titolari del trattamento, la non eccedenza dei tempi di conservazione dei dati personali raccolti rispetto ai fini perseguiti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso per la parte relativa all´opposizione al trattamento dei dati personali formulata dal ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. in ordine alle altre richieste richiamate in premessa.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli