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Procedimento relativo ai ricorsi - I dati di un terzo non sono conoscibili - 30 dicembre 2002 [1067448]

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[doc web n. 1067448]

Procedimento relativo ai ricorsi - I dati di un terzo non sono conoscibili - 30 dicembre 2002

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Giovanni Massaro rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Fratucello e Sara Parravicini presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Provincia di Padova- Centro per l´impiego di Este;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente ha inoltrato alla Provincia di Padova - Centro per l´impiego di Este una "richiesta di informazioni circa la corrente posizione lavorativa del Sig. Fratucello Massimo ed in particolare presso quale Ditta risulta essere occupato", allo scopo di iniziare nei confronti dello stesso, dopo un precedente tentativo risultato infruttuoso, una nuova procedura esecutiva. Ciò al fine di recuperare in via coattiva alcune somme liquidate a titolo di provvisionale e rifusione di spese processuali a seguito di condanna dello stesso Fratucello al risarcimento dei danni derivanti dalla commissione di un reato.

La Provincia di Padova-Centro per l´impiego di Este non ha accolto la predetta istanza dell´interessato, poiché vi osterebbe il disposto dell´art. 27 della legge n. 675/1996, "essendo i dati raccolti dal Centro diffusi solo per le finalità istituzionali alle quali il centro medesimo è preposto".

Tale rifiuto, sarebbe ad avviso del ricorrente, illegittimo, in virtù del disposto dell´art. 12, lett. h) della predetta legge il quale ammetterebbe, tra i casi in cui il consenso non è richiesto, quelle situazioni in cui il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui all´art. 38 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 si chiede quindi che il Garante accerti l´illegittimità del rifiuto opposto dalla Provincia di Padova-Centro per l´impiego di Este ed ordini allo stesso di esibire le informazioni richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve avanzare le proprie richieste, con riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

In particolare, l´art. 13 comma 1, lett. c) n. 1 della predetta legge prevede il diritto dell´interessato "di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati".

Dalla documentazione in atti risulta, invece, che la richiesta avanzata dall´odierno ricorrente non riguarda informazioni allo stesso relative (così come richiesto dal citato art. 13), bensì dati inerenti ad un terzo (la persona nei cui confronti si intende promuovere una procedura esecutiva).

La presente decisione lascia, comunque, impregiudicata per il ricorrente la possibilità di far valere i propri diritti in forme diverse da quelle indicate dal citato art. 13 e con istanze per le quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067448
Data
30/12/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso