g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Accordo delle parti e non luogo a provvedere sul ricorso - 6 novembre 2002 [1067581]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 067581]

Procedimento relativo ai ricorsi - Accordo delle parti e non luogo a provvedere sul ricorso - 6 novembre 2002

Può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato al Garante ove l´interessato e il titolare del trattamento raggiungano un accordo sull´oggetto della richiesta di accesso e concordemente chiedano che venga emessa detta pronuncia.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da A&D Boutique s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Rotundi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca Popolare di Ancona S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La società ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro dalla Banca Popolare di Ancona S.p.A. ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale si era opposta ad una modalità di trattamento dei dati ad essa relativi effettuato a cura di una dipendente della banca medesima. Quest’ultima avrebbe riferito dati relativi al rapporto di conto corrente tra la società e la banca, ad alta voce, nel negozio della ricorrente e a margine di una discussione sull’asserito difetto di un capo di vestiario.

A seguito dell’invito ad aderire inviato da questa Autorità in data 15 ottobre 2002 al titolare del trattamento, la ricorrente, con lettera datata 24 ottobre 2002, ha comunicato che sarebbe intervenuta adesione spontanea della controparte alla propria richiesta, rinunciando al ricorso e chiedendo a questa Autorità di dichiarare non luogo a provvedere.

Il titolare del trattamento, che pure ha contestato la ricostruzione dei fatti con nota datata 25 ottobre 2002, si è associato a tali richieste.

In relazione a tali note va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Con separata comunicazione l’Ufficio provvederà peraltro a richiamare gli obblighi che sul piano della responsabilità civile e penale attengono alla liceità e correttezza del trattamento di dati relativi al rapporto di conto corrente, di cui non è stata accertata la violazione nel caso di specie stante l’intervenuta rinuncia al ricorso.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 6 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli