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Provvedimento del 23 gennaio 2003 [1067847]

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[doc. web n. 1067847]

Provvedimento del 23 gennaio 2003

Viola i principi di essenzialità dell´informazione e quelli di pertinenza e non eccedenza in relazione alle finalità del trattamento posti in materia di attività giornalistica dalla legge n. 675/1996 (art.20, comma 1, lett.d) e art. 9, comma 1, lett. d)) e dal codice deontologico del settore (art. 6) la pubblicazione in un articolo di stampa dei dati anagrafici del proprietario di un immobile ove è avvenuto un delitto, quando non emerga che tale informazione sia funzionale in relazione all´originalità del fatto, alla descrizione delle modalità con cui è avvenuto o alla qualificazione dei protagonisti dell´evento delittuoso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

S.E.G.E.A. Soc. edizioni giornali e affini S.p.A. in qualità di editore de "La Gazzetta di Parma";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente -le cui generalità erano state menzionate in un articolo del XXX di cronaca su un delitto commesso in un appartamento di proprietà dell´interessato- afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 presso il quotidiano "La Gazzetta di Parma" con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenere la comunicazione del relativo contenuto in forma intelligibile e dell´origine, opponendosi al loro trattamento e sollecitandone la cancellazione. Ciò in quanto riteneva che l´indicazione delle proprie generalità non fosse indispensabile ai fini dell´esercizio del diritto di cronaca in relazione anche a quanto previsto dal codice di deontologia per l´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998) e avesse comportato conseguenze dannose per sé e per la propria famiglia.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di cancellare dal sito Internet della "Gazzetta di Parma" il proprio nominativo dall´articolo in questione e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 gennaio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il direttore responsabile del quotidiano, con nota anticipata via fax il 10 gennaio 2003, ha sostenuto:

  • che i dati personali dell´interessato detenuti riguardano esclusivamente il "nome e cognome" dello stesso pubblicati sul medesimo quotidiano nell´ambito del menzionato articolo;
  • che il nominativo del ricorrente "era emerso in ambito investigativo da fonti ufficiali della Questura di Parma presenti sul luogo del delitto";
  • che i dati personali dell´interessato "sono stati cancellati dal sito Internet della "Gazzetta di Parma". Anzi, l´articolo in questione era già stato eliminato il 12 novembre 2002";
  • di aver preso atto dell´opposizione e di voler cancellare tutti i dati relativi all´interessato.

Con fax inviato in data 14 gennaio 2003 il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha eccepito la mancata presa di posizione dell´editore sulla contestata pubblicazione del nominativo ed ha chiesto che il Garante si pronunci sulla liceità o meno dell´avvenuto utilizzo di tali dati.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche presso un quotidiano.

L´opposizione al trattamento, consistito nella pubblicazione del nominativo del ricorrente, nonché la conseguente istanza di cancellazione, sono state legittimamente proposte ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in riferimento alla disciplina relativa alla diffusione di dati non sensibili per finalità giornalistiche (art. 20 legge cit.; v. anche codice di deontologia cit.).

Il direttore responsabile del quotidiano, per conto del titolare del trattamento, non ha rappresentato nel procedimento concreti elementi per ritenere che, in riferimento al ricorrente e tenuto conto dell´eventuale originalità del fatto, della descrizione dei modi particolari in cui esso è avvenuto e della qualificazione dei protagonisti (art. 6 codice cit.), fosse giustificato nel caso concreto menzionare anche le generalità del proprietario dell´immobile in cui è avvenuto il delitto. Non risulta quindi che nel riferire i dati identificativi dell´interessato siano stati rispettati i principi dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996), nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (art. 9, comma 1, lett. d) legge cit.).

Per conto del titolare è stato peraltro fornito riscontro alle specifiche istanze dell´interessato, con indicazioni in ordine al contenuto e all´origine dei dati e (in conseguenza dell´opposizione) sulla loro cancellazione in particolare dal sito Internet relativo alla testata, cancellazione di cui dovrà dare conferma all´ufficio del Garante entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento e che lascia impregiudicati i diritti del ricorrente rispetto all´eventuale risarcimento del danno nella competente sede giudiziaria.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ragione della cancellazione di cui la resistente dovrà dare conferma all´Ufficio del Garante nel termine di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di S.E.G.E.A. Soc. edizioni giornali e affini S.p.A. in qualità di editore de "La Gazzetta di Parma", la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067847
Data
23/01/03

Tipologie

Decisione su ricorso