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Provvedimento del 24 gennaio 2003 [1067871]

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[doc. web n. 1067871]

Provvedimento del 24 gennaio 2003

Non può essere accolta la domanda, proposta nei confronti di una società di recupero crediti, di cancellazione dei dati comunicati alla "centrale rischi" della Banca d´Italia e relativi ad un credito in sofferenza, trattandosi di una comunicazione effettuata in adempimento di un obbligo di legge ed inerente ad un finanziamento non ancora estinto.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giovanni Amoroso, rappresentato e difeso dall´avv. Orazio Castellana presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Ulisse 2 S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, dopo aver appreso di essere stato segnalato nella centrale rischi della Banca d´Italia da Ulisse 2 S.p.A., ha formulato due istanze a tale società con le quali ha chiesto la cancellazione della segnalazione ritenuta pregiudizievole in riferimento a dati personali che lo riguardano, «dichiarandosi disponibile (…) ad estinguere il debito ove effettivamente sussistente».

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente, esponendo di non aver ricevuto alcun riscontro, ha ribadito la propria richiesta.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 gennaio 2003, MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., in nome e per conto di Ulisse 2 S.p.A. ha risposto che:

  • la segnalazione di sofferenza presso la centrale rischi della Banca d´Italia relativa all´interessato "trae origine dal mancato pagamento del prestito personale (...) intestato Amoroso Giovanni e altri, chiuso dalla filiale di Roma ag. 3 della Banca Monte Paschi di Siena Spa in data 16.5.1995";
  • tale credito è stato ceduto nell´anno 2001 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a Ulisse 2 S.p.A. che, a sua volta, "ha conferito a MPS Gestione Crediti Banca Spa il potere di compiere, in suo nome e per conto, tutti gli atti necessari alla gestione dei crediti in sofferenza".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato su segnalazione di una società cui il credito relativo all´interessato è stato ceduto da un istituto bancario.

Il ricorso non risulta fondato.

Dalla documentazione in atti non si desumono elementi idonei a ritenere che il trattamento dei dati personali in questione effettuato dalla resistente sia avvenuto in violazione di legge. La segnalazione della posizione di «sofferenza» alla centrale rischi della Banca d´Italia è riferita ad un prestito personale concesso nel 1995 e non ancora estinto e non risulta essere stata effettuata nell´inosservanza della specifica disciplina che vincola gli istituti di credito a segnalare posizioni di "sofferenza" pendenti.

L´interessato non ha fornito poi alcuna prova che il debito in questione sia stato nel frattempo estinto o che i dati personali segnalati alla centrale rischi siano inesatti, incompleti o non aggiornati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 24 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067871
Data
24/01/03

Tipologie

Decisione su ricorso