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Provvedimento del 12 febbraio 2003 [1067957]

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[doc. web n.1067957]

Provvedimento del 12 febbraio 2003

Ove il soggetto destinatario della richiesta di accesso dell´interessato non sia il titolare del trattamento dei dati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato al Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Nicola Bontempo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell´avv. Emerico Bontempo

nei confronti di

Sileasud s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da Sileasud s.r.l. ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile. Il ricorrente ha chiesto altresì di conoscere l´origine degli stessi, la logica, le finalità e le modalità del trattamento effettuato, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 20 gennaio 2003, la resistente, con nota anticipata via fax il 27 gennaio 2003, nel comunicare di non aver fornito riscontro alla richiesta formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 poiché la stessa era stata inoltrata via fax ad un numero appartenente ad una "società terza, la quale, pur essendo la holding del gruppo, non ha funzioni operative", ha risposto dichiarando di "aver riscontrato, dopo attente verifiche delle proprie banche dati, di non essere attualmente in possesso, ad alcun titolo, di dati personali" relativi all´interessato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali relativi al ricorrente formulata nei confronti di una società asseritamente titolare del trattamento di informazioni relative all´interessato.

In ordine alle richieste dell´interessato va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La resistente, che ha anche indicato i propri estremi identificativi completi, ha in particolare attestato -con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante")- di non detenere alcun dato personale relativo all´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 12 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067957
Data
12/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso