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Provvedimento del 12 febbraio 2003 [1067978]

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[doc. web. n. 1067978]

Provvedimento del 12 febbraio 2003

Anche ove il procedimento avanti al Garante si concluda con la declaratoria di non luogo a provvedere, il riscontro fornito alle richieste dell´interessato solo dopo l´invito ad aderire formulato dall´Ufficio determina il rimborso, anche parziale, delle spese a carico del titolare del trattamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Raffaele Pignataro

nei confronti di

Tech It Easy s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva contestato l´invio non richiesto di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale ed aveva chiesto (con un´istanza contenente anche richieste non formulate in riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675/1996) di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano, opponendosi al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del resistente le spese sostenute per il procedimento.

Successivamente alla presentazione del ricorso il ricorrente ha inviato a questa Autorità ulteriori note con le quali ha affermato di aver ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica diverse altre e-mail a scopo pubblicitario.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 gennaio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota anticipata via fax il 4 febbraio 2003 ha fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ed ha sostenuto di:

  • aver rinvenuto l´indirizzo di posta elettronica dell´interessato dal sito www.alphaweb.it realizzato dall´interessato medesimo in qualità di webmaster;
  • aver rimosso l´indirizzo e-mail dell´interessato dalla propria banca dati.

Con fax inviato in data 4 febbraio 2003 il ricorrente ha ribadito la legittimità delle proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica della società ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

Va in proposito rilevato che la disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

La società resistente ha fornito idonee indicazioni in ordine all´origine dei dati personali dell´interessato, con particolare riferimento all´indirizzo e-mail, ed alle modalità dell´avvenuta cancellazione dello stesso.

La resistente medesima ha inoltre riscontrato la richiesta dell´interessato di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, richiesta peraltro formulata in modo generico e non conforme a quanto previsto dall´art. 13 della legge n. 675/1996, fornendo gli estremi identificativi del responsabile medesimo.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Tech It Easy s.r.l., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 50 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Tech It Easy s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli