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Provvedimento del 19 febbraio 2003 [1068000]

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[doc. web. n. 1068000]

Provvedimento del 19 febbraio 2003

Adempie correttamente alla richiesta di accesso dell´interessato, suo ex dipendente, il titolare del trattamento che mette a disposizione tutti i dati ancora detenuti, indicando altresì il diverso titolare, attuale datore di lavoro del ricorrente, a cui ha trasmesso la documentazione contenuta nel fascicolo individuale.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Cataldo Porcaro

nei confronti di

Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, già dipendente di FF.SS. S.p.A., sostiene di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere l´esistenza dei dati che lo riguardano riferiti al rapporto di lavoro con la predetta società e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 10 febbraio 2003, ha comunicato al ricorrente i dati personali che lo riguardano ancora in proprio possesso (dal momento che il rapporto di lavoro dell´interessato si è risolto a far data dal settembre 1991, e che lo stesso è passato alle dipendenze dell´Ente Autonomo Acquedotto Pugliese ai sensi della legge n. 554/1988), allegando al riscontro copia della documentazione contenente i dati medesimi.

La resistente ha altresì precisato che «tutta la documentazione presente nel (…) fascicolo individuale è stata trasmessa» nel dicembre 1993 al predetto ente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di accesso di un ex dipendente ai dati personali che lo riguardano, riferiti al complesso della propria attività professionale.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro all´interessato in relazione alle richieste formulate ed ha provveduto ad estrapolare dalla documentazione conservata nei propri archivi, sia cartacea, sia elettronica tutti i dati personali riferiti al ricorrente, mettendoli a disposizione dello stesso su supporto cartaceo, e indicando a quale diverso titolare del trattamento è stata trasmessa la documentazione riguardante il ricorrente.

Tale modalità di adempimento è conforme a quanto previsto dall´art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998 che prevede appunto che i dati personali dell´interessato siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e che gli stessi vengano messi a disposizione del richiedente mediante trasposizione su supporto cartaceo o informatico.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione.

Roma, 19 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068000
Data
19/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso