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Provvedimento del 20 febbraio 2003 [1068012]

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[doc. web. n. 1068012]

Provvedimento del 20 febbraio 2003

Il titolare deve rispondere senza ritardo all´istanza di accesso avanzata dall´interessato, eventualmente rappresentando la mancata  dimostrazione della propria identità da parte dell´istante; ove ciò non faccia, la relativa eccezione, proposta solo nel procedimento instaurato dall´interessato con ricorso al Garante, deve essere disattesa.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ugo Nasi rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Prosperi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

"Zurigo" Compagnia di Assicurazioni S.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un contratto di assicurazione rc auto con "Zurigo" Compagnia di Assicurazioni S.A., afferma di non aver ricevuto alcun riscontro a due istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della predetta compagnia, con le quali aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti ai premi assicurativi corrisposti in relazione a due polizze concernenti rispettivamente un´autovettura ed un ciclomotore.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il 31 gennaio 2003, "Zurigo" Compagnia di Assicurazioni S.A., Rappresentanza generale per l´Italia, con nota fax in data 7 febbraio 2003:

  • ha sostenuto di non aver riscontrato la richiesta ex art. 13 poiché l´interessato non ha dimostrato la propria identità attraverso l´allegazione del documento di riconoscimento, né il legale dello stesso ha successivamente allegato copia della procura o della delega rilasciata dall´interessato;
  • ha peraltro comunicato all´interessato i dati dallo stesso richiesti fornendo copia dei medesimi.

Il ricorrente, con nota depositata l´11 febbraio e successivo fax del 17 febbraio 2003, nel ribadire la legittimità delle modalità di esercizio dei diritti ex art. 13 utilizzate, ha chiesto di porre a carico della controparte «l´integrale rimborso» delle spese del procedimento.

La resistente, con nota del 14 febbraio 2003, sostenendo di aver ottemperato alla richiesta del ricorrente, ha chiesto la compensazione delle spese.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ad alcuni dati personali dell´interessato detenuti da una compagnia di assicurazione in relazione a due polizze assicurative dallo stesso contratte.

Devono essere disattesi i rilievi formulati dal titolare del trattamento con riguardo all´istanza ex art. 13 datata 9 dicembre 2002 avanzata dall´interessato.

L´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 precisa che «l´interessato deve dimostrare la propria identità anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento». L´esibizione di un documento di riconoscimento è dunque una delle possibili modalità di dimostrazione dell´identità personale, né esclusiva, né obbligatoria, essendo sufficiente appurare l´identità personale dell´interessato anche attraverso altre adeguate circostanze quale, tra l´altro, la conoscenza personale o da altri concreti elementi risultanti al titolare (sul punto vedi Provv. del Garante del 17 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 20 ss.)

Nel caso di specie, all´istanza ex art. 13 dell´interessato non ha fatto seguito alcun tempestivo riscontro od obiezione da parte del titolare del trattamento -cui il medesimo art. 13 impone di rispondere senza ritardo- inducendo pertanto l´interessato medesimo a proporre il successivo ricorso ex art. 29.

Quanto al merito, sul ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 avendo la società resistente riscontrato in modo adeguato la richiesta dell´interessato fornendo allo stesso copia dei dati personali che lo riguardano.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 125 euro a carico di "Zurigo" Compagnia di Assicurazioni S.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 125, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di "Zurigo" Compagnia di Assicurazioni S.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068012
Data
20/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso