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Provvedimento del 27 febbraio 2003 [1068029]

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[doc. web. n. 1068029]

Provvedimento del 27 febbraio 2003

Nel determinare le spese del procedimento da porre a carico del titolare del trattamento, il Garante tiene conto della eventuale limitazione che lo stesso ricorrente abbia posto all´importo delle spese di cui chieda il rimborso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Carlo Gatto

nei confronti di

Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, abbonato a servizi per l´accesso ad Internet e di posta elettronica forniti da Wind Telecomunicazioni S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte della suddetta società ad una istanza formulata più volte ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano e di ottenere la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, della logica e delle finalità del trattamento, opponendosi altresì al trattamento di tali dati a fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario "a carattere pornografico e sessuale" nella propria casella di posta elettronica.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed in particolare l´opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano con esclusivo riferimento all´invio di comunicazioni di tale carattere, chiedendo altresì l´attribuzione delle spese sostenute per il procedimento "quantificabili in euro 50".

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 6 febbraio 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha risposto con fax in data 17 febbraio 2003 nel quale, nel comunicare analiticamente i dati personali relativi al ricorrente e le finalità del trattamento effettuato, ha dichiarato che:

  • la società non avrebbe dato tempestivo riscontro all´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 per "un mero disguido postale";
  • "Wind è autorizzata ad inviare messaggi pubblicitari", avendo l´interessato prestato il proprio consenso a ricevere messaggi di tipo promozionale e pubblicitario, ma che non sarebbe alla stessa "imputabile (...) l´invio di messaggi dal contenuto pornografico";
  • tale invio potrebbe derivare dall´iscrizione effettuata dal ricorrente "a qualche newsletter offerta" sul sito della società e della quale l´interessato medesimo "non conosceva nel dettaglio il contenuto";
  • di essere disponibile a escludere del tutto "l´invio di qualsiasi e-mail di natura commerciale per conto terzi da parte del (...) portale Libero (qualsiasi contenuto esse abbiano" cambiando le "condizioni di privacy" sottoscritte a suo tempo dall´interessato, se una conferma in tal senso venisse inviata dal ricorrente alla "casella abuse@infostrada.it" specificando l´account di posta elettronica in questione.

Il ricorrente, con nota inviata via fax il 20 febbraio 2003, si è dichiarato parzialmente soddisfatto del riscontro ottenuto, rilevando peraltro l´assenza, tra i dati personali che lo riguardano elencati dalla società, di due indirizzi e-mail registrati a proprio nome e sui quali "viene inviata la stessa pubblicità" indesiderata. Con riferimento ai messaggi ricevuti ha poi sostenuto che gli stessi sarebbero inviati effettivamente dalla società resistente o dal portale "Libero" alla stessa collegato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di telecomunicazioni che fornisce servizi di accesso alla rete Internet.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La società resistente, con riferimento alla casella indicata nella richiesta ex art. 13 e nel ricorso, ha infatti fornito un elenco analitico dei dati personali del ricorrente, della loro origine e delle finalità del trattamento effettuato con specifico riferimento alle informazioni collegate all´indirizzo di posta elettronica "ca.gatto@inwind.it" espressamente indicato sia nella richiesta ex art. 13, sia nel ricorso.

In ordine alla manifestata opposizione all´invio di messaggi pubblicitari a contenuto pornografico -richiesta legittimamente formulata ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, che consente all´interessato di opporsi "in tutto o in parte" al trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale- la società resistente ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996) di non essere responsabile per l´invio di materiale pubblicitario di tale contenuto, manifestando altresì la propria disponibilità ad inibire l´invio di materiale pubblicitario di ogni genere da parte di terzi (cui potrebbe essere imputabile l´invio delle comunicazioni contestate) qualora una richiesta del ricorrente in tal senso venga confermata.

Resta impregiudicata la facoltà per l´interessato di esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 con specifico riferimento ad altri indirizzi di posta elettronica cui lo stesso ricorrente ha fatto cenno solo nella memoria del 20 febbraio 2003.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, anche in ragione delle deduzioni del ricorrente, è determinato nella misura forfettaria di euro 50, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, e posto a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in 50 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese del presente procedimento che pone a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 27 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068029
Data
27/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso