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Provvedimento del 27 febbraio 2003 [1068049]

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[doc. web. n. 1068049]

Provvedimento del 27 febbraio 2003

L´istanza di accesso ai dati inoltrata al titolare del trattamento tramite un legale deve essere munita della procura a questi rilasciata dall´interessato; in difetto, il successivo ricorso presentato al Garante è inammissibile.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giustino Varrassi e Diego Beltrutti, rappresentati e difesi dall´avv. Mario Antonio Rossi presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del settimanale "L´Espresso";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

I ricorrenti contestano la liceità del trattamento effettuato dal settimanale "L´Espresso" in relazione alla pubblicazione, nel giugno 2001, di un articolo in cui si dava notizia della appartenenza dei ricorrenti ad una loggia massonica francese, indicandone nome, cognome, "il numero di tessera, la loggia di appartenenza, la professione dichiarata", nonché la città di residenza.

I ricorrenti lamentano, in particolare, di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza inoltrata, nel luglio 2001, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale avevano chiesto di conoscere tutti i dati personali che li riguardano, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché di ottenere la cancellazione degli stessi.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 i ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con memorie in data 19 e 21 febbraio 2003, con le quali, nel comunicare di non detenere dati personali relativi agli interessati ad esclusione di quelli pubblicati nell´articolo contestato e di cui la società conserva unicamente copia "nella raccolta "storica" degli articoli del periodico L´Espresso", ha eccepito:

  • l´inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso risulterebbe essere stato proposto in assenza di una preventiva e valida richiesta ex art. 13 della legge n. 675/1996, non essendo stata accompagnata la lettera a suo tempo inoltrata dall´avv. Rossi dalla procura o dalla delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme di legge così come previsto dal d.P.R. n. 501/1998;
  • l´infondatezza del ricorso in quanto il trattamento dei dati sarebbe stato effettuato lecitamente nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto delle specifiche disposizioni del cd. codice di deontologia dei giornalisti.

Con fax del 21 febbraio 2003 i ricorrenti hanno contestato il riscontro ottenuto, sostenendo in particolare che l´allegazione della procura è prevista per la presentazione del ricorso e "non già per le ordinarie comunicazioni tra i soggetti interessati".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali effettuato a fini giornalistici.

Il ricorso è inammissibile.

L´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 è stata rivolta dall´avv. Mario Antonio Rossi alla resistente in qualità di "procuratore" degli interessati. Tuttavia, a tale istanza non risulta essere stata allegata all´epoca delega o procura a favore dello stesso, come invece necessario (art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998; v. anche art. 13, comma 4, legge n. 675/1996). Né, pur in presenza di specifica eccezione della controparte, tale delega o procura anteriore all´istanza medesima è stata prodotta in atti con il ricorso o durante il procedimento.

L´avv. Rossi ha unicamente contestato la richiesta legittimamente formulata da controparte, ritenendo di essere tenuto ad allegare copia della procura soltanto per la presentazione del ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996.

L´inammissibilità accertata preclude ogni valutazione nel merito e sull´idoneità del riscontro fornito dal periodico che ha peraltro dichiarato di non detenere ulteriori dati oltre quelli pubblicati nell´articolo del giugno 2001.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese in relazione a quanto sopra rilevato e al contenuto dei riscontri comunque forniti dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 27 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068049
Data
27/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso