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Provvedimento del 6 marzo 2003 [1068084]

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[doc. web n.1068084]

Provvedimento del 6 marzo 2003

Ove il titolare del trattamento - nella specie, una società fornitrice di servizi di telecomunicazioni -  soddisfi integralmente le richieste dell´interessato - tra l´altro, attivandosi per la cancellazione, dalla banca dati di una "centrale rischi" privata, dei dati concernenti ritardi nei pagamenti -, il ricorso al Garante va deciso con declaratoria di non luogo a provvedere.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Vodafone Omnitel N.V.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente è abbonato ai servizi offerti da Vodafone Omnitel N.V. e asserisce di aver sempre pagato nei termini le fatture inviate dalla società. Il 18 marzo 2002 ha perciò inviato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, che non ha avuto riscontro, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e l´attestazione che tale cancellazione sia portata a conoscenza dei terzi cui i dati in questione erano stati comunicati, con specifico riferimento "ai soggetti abilitati alla concessione di prestiti personali". Ciò in quanto dal diniego di finanziamento da parte di una finanziaria (e da "un atto di accertamento ed irrogazione di sanzione" notificatagli dall´Agenzia delle entrate per mancato pagamento della tassa di concessione governativa relativa all´utenza telefonica mobile), aveva appreso dell´esistenza di un suo asserito debito di minimo importo.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 febbraio 2003, Vodafone Omnitel N.V., con nota anticipata via fax il 21 febbraio 2003, ha sostenuto:

  • che due pagamenti erano stati effettuati nel 1999 non dal ricorrente, ma da un terzo; per questo, erano stati registrati in ritardo il che faceva risultare non pagate le fatture medesime;
  • di aver più volte inviato al ricorrente all´indirizzo dallo stesso indicato nel contratto di abbonamento un assegno bancario relativo alla restituzione dell´importo di euro 36.45 e che "tale assegno è sempre tornato indietro (…)" in quanto a quell´indirizzo il nominativo del ricorrente risultava sconosciuto;
  • che "nessuna comunicazione di variazione dell´indirizzo è mai pervenuta a Vodafone Omnitel (…)";
  • che il Servizio clienti di Vodafone ha tentato di contattare il ricorrente più volte;
  • di restare in attesa di ricevere le coordinate bancarie dell´interessato "al fine di provvedere (…) al rimborso dell´importo dovuto (…)";
  • che le richieste dell´interessato dovrebbero ritenersi accolte in quanto i dati personali in questione "risultano cancellati dalla banca dati delle cd. "centrali rischi" già da marzo 2002".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali di un abbonato a Vodafone Omnitel N.V. in relazione a pagamenti che non risultavano effettuati e che si è accertato essere stati invero effettuati con effetto estintivo da un terzo.

La richiesta di cancellazione dei medesimi dati non risulta univocamente riferita alla documentazione interna alla società (nel qual caso non risulterebbe fondata, in quanto le informazioni relative ai mancati pagamenti agli atti della società sono state corrette e non risulta che esse siano allo stato detenute per un periodo di tempo superiore a quello necessario per perseguire gli scopi del trattamento: art. 9, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996) oppure come deve ritenersi qualificando la domanda del ricorrente, alla comunicazione ad una "centrale rischi" privata degli asseriti mancati pagamenti.

Così qualificata la domanda, deve ritenersi che entrambe le specifiche richieste in essa contenute abbiano trovato idoneo accoglimento da parte della resistente. Quest´ultima, infatti, pur avendo omesso un tempestivo riscontro all´istanza ex art. 13, ha tuttavia adeguatamente attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale anche ai sensi dell´art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di essersi attivata per far cancellare sin dal marzo 2002 i dati personali relativi all´asserito mancato pagamento "dalla banca dati delle c.d. centrali rischi", il che, unitamente all´attestazione rilasciata, soddisfa entrambe le richieste per cui è stato presentato il ricorso.

Deve essere quindi disposto non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, con contestuale comunicazione alla resistente di copia del provvedimento di carattere generale del Garante relativo alle "centrali rischi" private, adottato in epoca successiva ai fatti dell´odierno ricorso, con particolare riferimento ai profili riguardanti la qualità e la quantità degli inadempimenti che giustificano la loro menzione nelle predette "centrali rischi".

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione.

Roma, 6 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068084
Data
06/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso