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Provvedimento del 12 marzo 2003 [1068116]

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[doc. web. n. 1068116]

Provvedimento del 12 marzo 2003

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria di inammissibilità.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 3 febbraio 2003 da Coop Guide Centre s.r.l. nei confronti di Assicurazioni Generali S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 2790 del 19 febbraio 2003 con la quale questa Autorità ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che la ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota ed ha presentato anzi in data 27 febbraio 2003 una nota con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

RITENUTA la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;

VISTO l´art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

DICHIARA:

l´inammissibilità del ricorso.

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068116
Data
12/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso