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Provvedimento del 12 marzo 2003 [1068128]

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[doc. web. n. 1068128]

Provvedimento del 12 marzo 2003

Qualora il titolare del trattamento fornisca integrale riscontro alle richieste dell´interessato, il procedimento dev´essere definito con declaratoria di non doversi provvedere (nel caso in questione, una società operante nel settore della telefonia ha comunicato al ricorrente di aver provveduto a cancellare dai propri archivi i dati acquisiti in occasione di una proposta contrattuale per la fornitura di servizi Internet).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Mirko Paolo Silva

nei confronti di

Fastweb S.p.A..;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma che Fastweb S.p.A., alla quale si era rivolto per avere informazioni sui servizi Internet ed alla quale aveva fornito alcuni dati personali per l´invio di una proposta precompilata di contratto, non avrebbe dato idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di conoscere le finalità per cui venivano conservati. L´interessato si era altresì opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano, chiedendone la cancellazione, in quanto non ne riteneva lecita l´ulteriore conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati erano stati a suo tempo forniti. Infine, il medesimo interessato aveva chiesto l´attestazione che tale operazione fosse portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota fax in data 7 marzo 2003, con la quale ha sostenuto che:

  • "i dati comunicati dal Sig. Silva alla scrivente (…) sono stati cancellati" dagli "archivi telematici e cartacei", come richiesto dal ricorrente;
  • "la raccolta e l´archiviazione di tali dati è avvenuta esclusivamente per consentire di ricontattare il Sig. Silva nel momento in cui l´abitazione del ricorrente fosse stata cablata e raggiunta dai servizi Fastweb";
  • "i dati forniti dal Sig. Silva non sono stati, comunque, utilizzati né per comunicazioni commerciali, né ceduti a terzi".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto da una società operante nel settore della telefonia, in relazione ad una proposta precompilata di contratto per la fornitura di servizi Internet.

In ordine alle richieste formulate dal ricorrente va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/98, avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente. La resistente, anche se solo a seguito della presentazione del ricorso, ha in particolare confermato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle comunicazioni e notificazioni al Garante"), di aver provveduto alla cancellazione dei dati del ricorrente dagli archivi telematici e cartacei.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, e posto in misura pari ad euro 150 a carico di Fastweb S.p.A. , stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 150, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, è posto a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068128
Data
12/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso